Diritto d'autore - parte 2
3. Il diritto patrimoniale d’autore.
T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 3ª ed., Milano, 1960; G. Oppo, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritto di utilizzazione economica, in Riv. dir. civ., 1969; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.
Come si è visto nella pagine precedenti, il diritto d’autore si compone di una sfera patrimoniale e di una sfera morale.
Il diritto patrimoniale d’autore comprende diverse facoltà che possono essere esercitate dall’autore, elencate, in via esemplificativa, dalla l.d.a.
L’art. 12 l.d.a. riconosce all’autore il diritto di utilizzare l’opera in qualunque forma, sia originaria, sia derivata (come nel caso, ad esempio, della traduzione).
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla l.d.a. sono: il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13); il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14); il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15); il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16); il diritto di distribuzione (art. 17); il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18); il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18-bis); il diritto di modificazione (art. 18, co. 3).
Tali facoltà sono disponibili. L’art. 107 l.d.a. prevede, infatti, che i diritti di utilizzazioni economica «possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge». L’autore, però, per avere la disponibilità su tali diritti deve aver compiuto i sedici anni.
L’atto di disposizione che riguarda una delle facoltà di cui agli artt. 13-18 l.d.a., non coinvolge, però, anche le altre. Ad esempio, se cedo il diritto di trascrizione dell’opera orale, ciò non significa che abbia ceduto anche il diritto di distribuzione o di traduzione (art. 19 l.d.a.). Quindi, sarà necessario che siano specificate, al momento della cessione o della trasmissione, quali facoltà rientrano nel contratto e quali, invece, ne sono escluse.
I contratti devono essere fatti per iscritto. Si tratta, però, di una forma ad probationem, che non influisce sulla validità del contratto concluso.
I diritti patrimoniali, infine, hanno una durata limitata nel tempo. Tale durata, però, è indipendente rispetto all’esercizio del diritto.
L’art. 25 l.d.a. dispone che i diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
In caso di opere in comunione, tale termine decorre dalla morte dell’ultimo dei coautori. Al contrario, laddove si tratti di opera collettiva, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. Infine, in caso di opera anonima, i settanta anni decorreranno dalla pubblicazione dell’opera.
3.1. Il diritto morale d’autore.
Il diritto d’autore, oltre al diritto patrimoniale, abbraccia anche il diritto morale degli autori.
Il diritto morale ha alcune caratteristiche peculiari.
È inalienabile, irrinunciabile ed indisponibile. È nullo, quindi, il contratto con il quale un soggetto vende tali diritti a terzi o l’atto col quale un soggetto vi rinuncia. Il diritto morale, inoltre, può essere esercitato anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica.
Tuttavia, se l’autore, conoscendole, accetta determinate modifiche all’opera, non potrà in seguito impedire l’esecuzione o chiedere la soppressione delle opere stesse.
Il diritto morale è altresì imprescrittibile, atteso che l’eventuale mancato esercizio non comporta il venir meno del diritto.
Inoltre, non è soggetto a limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore, infatti, le facoltà rientranti nel diritto morale possono essere esercitate, senza limiti di tempo ed anche disgiuntamente, «dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti» (art. 23 l.d.a.). Agli eredi (ma anche ai legatari delle opere) spetta altresì il diritto di pubblicare eventuali inediti. L’autore, tuttavia, può espressamente vietare la pubblicazione delle sue opere inedite, così come può stabilire che detti inediti non siano pubblicati prima di una determinata data (art. 24).
Il diritto morale è composto da diverse facoltà: il diritto di paternità dell’opera (artt. 20 e 2577, co. 2); il diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima (art. 21); il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20); il diritto di inedito (art. 24); il diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).
Particolarmente importante è la prima delle facoltà. Nel caso del diritto di paternità, lo scopo perseguito dal legislatore è duplice. Da un lato, si vuole riconoscere all’autore il diritto di impedire utilizzazioni che possano danneggiare il suo onore e la sua reputazione o che, in taluni casi, potrebbero ledere anche la sua notorietà. Dall’altro, si ha una tutela extraindividuale, che mira ad affermare la verità nell’attribuzione delle opere.
4. Eccezioni e limitazioni.
M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; N. Abriani, Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali, in AIDA, 2002; P. Spada, Copia privata ed opere sotto chiave, in Riv dir. ind., 2002; M. Senftleben, Copyright, Limitations and the Three-Step Test, Kluwer Law Int., 2004; L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, 7ª ed., Milano, 2006.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.
La l.d.a. prevede dei limiti all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica degli autori.
In taluni casi, infatti, le opere protette – quindi non ancora cadute in pubblico dominio – non sono suscettibili di sfruttamento patrimoniale da parte dei loro creatori o degli altri aventi diritto.
Tali eccezioni e limitazioni – in precedenza qualificate libere utilizzazioni – si giustificano perché soddisfano interessi pubblici, quali la diffusione della cultura, dell’arte e della conoscenza, lo sviluppo e l’espansione dell’informazione, la protezione di soggetti che vivono particolari situazioni di difficoltà (disabili, carcerati, ammalati in ospedali pubblici, ecc.).
Alcuni esempi possono meglio chiarire il punto.
L’art. 65 l.d.a. prevede che gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, sono liberamente riproducibili, a condizione che siano indicati espressamente la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore (è altresì necessario che la riproduzione o l’utilizzazione non sia stata espressamente riservata). Allo stesso modo, l’art. 70 l.d.a. ammette che si possano riassumere o citare brani o parti di altre opere, a patto che ciò avvenga per finalità di critica, di discussione o di ricerca scientifica. Naturalmente, non è ammessa la riproduzione dell’intera opera o di una parte così rilevante da determinare una concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Si pensi, ad esempio, alla differenza che intercorre tra un articolo nel quale si discute una determinata opera letteraria ed un commento all’opera, con riproduzione della stessa: il primo caso rientra nell’ambito delle eccezioni ai diritti di utilizzazione economica; l’altro, in assenza di un’autorizzazione alla pubblicazione integrale dell’opera, costituisce illecito sfruttamento.
La disciplina delle utilizzazioni libere, nel corso degli ultimi anni, ha subito non poche modifiche, spesso dettate dalle direttive comunitarie.
Si pensi al diritto di fotocopiare opere protette, garantito dall’art. 68 l.d.a. entro precisi limiti quantitativi (il 15%, del volume o del periodico, escluse le pagine di pubblicità).
Un tema particolarmente dibattuto è quello della tutela della copia privata. In Italia, tale aspetto è stato riformato con la n. 93 del 1992, che ha introdotto il diritto di realizzare una copia di videogrammi e fonogrammi ed ha riconosciuto un sistema di compensazione in capo ai titolari dei diritti d’autore (disciplina poi radicalmente modificata dal d. lgs. n. 68/03 che ha recepito la direttiva 2001/29/CE).
Ai sensi dell’art. 71-sexies l.d.a., il soggetto che acquisisce un bene ha diritto ad una (ed una sola) copia privata, anche solo analogica, per uso personale. La riproduzione può avvenire su qualsiasi supporto. Tuttavia, è necessario che la copia sia compiuta da persone fisiche, senza l’ausilio di intermediari e non è ammessa la riproduzione per conto di terzi, anche se appartenenti ad una cerchia ristretta e circoscritta (ad esempio, amici o parenti). Sebbene la norma nulla dica sul punto, è necessario che la fonte da cui avviene la copia sia lecita: non è quindi ammessa la copia privata di opera contraffatta, né, relativamente alle tecnologie informatiche, la riproduzione dell’opera per mezzo di programmi di condivisione di file (peer-to-peer).
Ma, soprattutto, deve essere rispettato il three step test della Convenzione di Berna, secondo cui la realizzazione della copia privata non può avvenire «in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali» o in modo da non causare un «ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti».
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, perché coinvolge la liceità dei digital rights management, ossia dei dispositivi che impediscono la copia di fonogrammi e videogrammi.
Difatti, si scontrano, in questo caso, due opposte esigenze. Da un lato, quella dei produttori, che cercano di impedire la contraffazione delle opere. Dall’altro, le legittime pretese dei consumatori, che perdono una facoltà (o, secondo alcuni, un diritto soggettivo) sull’opera, e degli stessi autori, che, invece, si vedono privati del compenso forfetario per la copia privata.
5. I diritti connessi.
M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; Aa.Vv., Le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(96); S. Ercolani, Il diritto d’autore e i diritti connessi: la legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE, Torino, 2004.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.
I diritti connessi (anche detti diritti vicini, in ossequio alla terminologia adoperata dalla legge francese) non rientrano, in senso stretto, nell’ambito del diritto d’autore.
Difatti, può essere accorpata in quest’alveo una gamma di diritti disomogenei, che, tuttavia, hanno un collegamento diretto con le opere.
I diritti connessi, disciplinati dal titolo II della l.d.a., sono numerosi. Tra i più importanti ricordiamo: i diritti del produttore di fonogrammi; i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva; i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori; i diritti relativi alle fotografie, alla corrispondenza editoriale ed al ritratto.
L’aspetto che accomuna tali diritti è dato dalla circostanza che, a differenza del diritto d’autore, manca un atto creativo. Pertanto, i diritti connessi trovano la loro giustificazione in un’attività imprenditoriale (come nel caso dei produttori) o in un’attività artistico-professionale (come nel caso degli interpreti), connessa però con un’opera tutelata dal diritto d’autore.
Il riconoscimento (e l’accresciuta importanza) di tali diritti rispecchia la necessità che siano tutelati anche i soggetti che partecipano all’industria culturale ed artistica, consentendo la riproduzione, la diffusione e l’esecuzione delle opere. Una necessità avvertita completamente solo in epoca recente, come dimostra il fatto che molti dei diritti in questione sono stati riconosciuti (o significativamente ampliati) solo con la direttiva n. 92/100/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
6. Violazioni del diritto d’autore e difese.
A. Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano, 1974; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; L. Nivarra, Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale, in AIDA, 2000.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.
Si è detto che il diritto d’autore assegna a determinati soggetti (l’autore o i suoi aventi causa) un’esclusiva sull’utilizzazione e sullo sfruttamento economico delle opere create. Al contempo, però, la legge tutela anche i diritti morali del creatore.
Naturalmente, la l.d.a. prevede una serie di rimedi alle violazioni sia del diritto patrimoniale, sia del diritto morale.
È necessario, però, precisare che, per aversi violazione del diritto d’autore, non è necessario che l’opera contraffatta sia messa in commercio, né che l’autore dell’illecito ne ricavi un vantaggio patrimoniale.
Pertanto, la mera riproduzione è sufficiente per la realizzazione della fattispecie illecita, così come la mera utilizzazione non autorizzata dell’opera.
Importante, però, è la distinzione tra contraffazione e plagio, sebbene, nella pratica, il confine tra le due figure possa talora risultare sfocato.
Si ha contraffazione allorquando si realizza una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, ma la paternità è comunque attribuita al reale autore. È indifferente che l’opera abbia subito delle modifiche da parte del contraffattore. Si pensi al caso del soggetto che riproduca un’opera discografica, senza autorizzazione, e la metta in commercio, limitandosi a duplicare il contenuto dell’opera ed a fotocopiarne la copertina o ad imitarne il packaging.
Si avrà, invece, plagio, nel caso in cui il soggetto non si limiti a duplicare illecitamente l’opera, ma se ne attribuisca la paternità. Si pensi al caso di uno scrittore che, ricevuto un manoscritto da un collega, lo invii ad un editore attribuendosi l’opera.
È pacifico, inoltre, che plagio e contraffazione possano coesistere (dando luogo all’illecito di plagio-contraffazione). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto si appropri della paternità dell’opera e cerchi di trarne benefici patrimoniali.
Deve, inoltre, precisarsi che le due figure ricorrono anche quando il plagio o la contraffazione non riguardi l’intera opera, ma solo una parte di essa. In realtà, però, come molti esempi pratici ci dimostrano, non è sempre agevole identificare i presunti atti illeciti (specialmente nel settore della musica leggera).
Laddove venga riconosciuta una violazione del diritto d’autore, il giudice può ordinare diversi provvedimenti.
Tra i più frequenti, ricordiamo: l’accertamento e l’inibitoria; il ritiro delle opere dal commercio e la loro distruzione; il risarcimento del danno, ma solo nei casi in cui il soggetto abbia agito con colpa o dolo (non è ammesso il risarcimento nei casi di c.d. plagio involontario); la pubblicazione della sentenza di condanna.
7. Conclusioni.
W. Kingston, Innovation, Creativity and Law, Kluwer Acad. Publ., 1990; J. Litman, Digital Copyright, Prometheus Books, 2001; M. Boldrin – D.K. Levine, The Case Against Intellectual Property, 92 American Econ. Rev. Papers and Proceedings 209 (2002); L. Lessig, Free Culture, How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Creativity, Penguin Press, 2004; F. Macmillan, Copyright’s Commodification of Creativity, in A.V. Narsimha Rao (ed.), Copyright Law: Concepts and Cases, ICFAI Books, 2005; C. Galli, Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti, in AIDA, 2005; R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, 2004 (ma ried. 2006).
Al termine di questa breve (e necessariamente incompleta) panoramica sul diritto d’autore, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive.
Tuttavia, prima di provare a tracciare gli eventuali scenari futuri, pare imprescindibile tentare di rispondere ad una domanda: a cosa serve il diritto d’autore?
Nelle pagine precedenti si è visto come tale diritto si sia sviluppato nel corso del tempo, e quali siano diritti, eccezioni e difese. La scelta di posporre le “ragioni” del diritto d’autore non è stata casuale, dal momento che l’impegnativo quesito che abbiamo posto non può trovare risposta se non nel momento in cui si ha un quadro della situazione normativa.
Occorre precisare, però, che interrogarsi sul perché del diritto d’autore non porta ad una risposta univoca.
Secondo alcuni, infatti, col diritto d’autore l’ordinamento tutelerebbe le creazioni e l’interesse generale a che tali creazioni siano diffuse dagli autori al pubblico. In questo modo, da un lato, si determinerebbe un progresso sociale; dall’altro, si garantirebbe lo sviluppo della personalità degli autori, rispondendo al dettato dell’art. 2 cost.
Più pragmatica, invece, è altra visione (non necessariamente incompatibile con la precedente), che è possibile rinvenire specialmente nella letteratura giuridica statunitense.
Si sostiene che il diritto d’autore troverebbe il suo fondamento in regole economiche.
Per capire questo aspetto, però, dobbiamo fare un passo indietro.
Il diritto d’autore rientra nell’alveo della proprietà intellettuale. In questo caso, però, il termine proprietà acquista un significato peculiare, dal momento che, come si è visto, il diritto è sull’opera creata, non sul supporto che la contiene (e non è un caso, allora, che il legislatore tedesco riferisca il termine proprietà ai soli oggetti tangibili).
Difatti, il diritto di proprietà è, essenzialmente, il diritto di escludere gli altri dal godimento di un determinato bene. Se utilizzo la mia auto per andare al lavoro, altre persone non potranno utilizzarla. Al contrario, nell’ambito della proprietà intellettuale, il diritto non esclude gli altri soggetti dalla fruizione dell’opera. Ed, infatti, nel momento in cui ascolto una canzone, non la sottraggo al suo autore, né impedisco che altri ascoltino, nello stesso momento, la stessa canzone.
In questo modo, si comprende perché i beni immateriali godano di forme di tutela differenziate rispetto ai beni materiali. Difatti, se non riconosco un diritto sulla creazione, nessuno sarà incentivato a fare degli investimenti per favorire l’innovazione. Ognuno attenderà che altri facciano questo investimento, per poi utilizzare la creazione gratuitamente, senza dover sopportare le spese per la sua iniziale realizzazione.
Una simile ricostruzione, però, è valida per alcuni ambiti della proprietà intellettuale ed industriale (ad esempio, per i brevetti), ma non giustifica del tutto la protezione del diritto d’autore. Difatti, se è immaginabile una drastica riduzione nel numero dei brevetti, qualora spariscano i diritti di esclusiva, lo stesso non può dirsi per il diritto d’autore. Pur senza voler scadere in una lettura semplicistica, pare evidente che i processi creativi, nel campo dell’arte e della letteratura, non rispondono sempre a criteri di convenienza economica (è fin troppo facile osservare che Omero scrisse Iliade ed Odissea senza la prospettiva di un ritorno economico; allo stesso modo, tale ricostruzione fatica a spiegare i motivi che inducono dilettanti a creare nuove opere).
In conclusione, può dirsi che, forse, la soluzione è nel mezzo, ammettendo che entrambe le funzioni indicate possano essere poste a giustificazione del diritto d’autore, sebbene con talune eccezioni.
Ma, a prescindere dai tentativi di giustificarlo, pare evidente che il diritto d’autore – specialmente dinanzi allo sviluppo (e sovente alle aggressioni) di internet e delle nuove tecnologie – stia vivendo un momento di forte crisi.
Sebbene non sia questa le sede più opportuna per discutere tali problematiche, sia sufficiente un rapido quadro delle più significative ed attuali discussioni:
a) durata del diritto patrimoniale: numerosi autori sostengono che la durata del diritto d’autore sia eccessiva. Se si analizza la cronologia degli atti normativi che regolano il settore in esame, ci si avvede che tale arco temporale ha subito una progressiva e significativa dilatazione (passando, ad esempio, nel sistema americano da 14 a 70 anni). Garantire una durata così lunga, infatti, non garantisce incentivi alla creatività, che potrebbero essere assicurati anche con periodi più brevi. E, soprattutto, dovrebbe essere ridotta la durata dei diritti connessi, perché non incidono direttamente sui processi creativi.
b) copia privata ed utilizzazioni libere: il sistema di eccezioni e limitazioni tende ad essere continuamente ristretto. L’esempio già ricordato dei digital rights management è sintomatico di una tendenza verso la netta contrapposizione tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori. Il problema della pirateria non può essere risolto semplicemente aumentando le pene: occorre pensare a strumenti di tutela nuovi, che tengano conto delle nuove tecnologie, della distribuzione delle opere e del nuovo mercato dell’industria culturale;
c) diritti degli autori: la legge deve apprestare delle soluzioni che possano avvantaggiare i diritti degli autori, piuttosto che quelli dei titolari dei diritti connessi. È noto, infatti, che solo una parte minoritaria dei proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere è destinata ai creatori delle stesse.
d) differenziare il mercato dei consumatori: è dimostrato che non tutti i consumatori sono disposti a pagare lo stesso prezzo per le opere. Si pensi all’esempio dei creative commons. Alcuni scrittori hanno pubblicato su internet un loro libro, consentendo agli utenti della rete di scaricarlo gratuitamente. Potrà apparire strano, ma le vendite non solo non sono calate, rispetto alle precedenti pubblicazioni degli stessi autori, ma sono aumentate. Ciò significa che esistono diverse fasce di consumatori. Innanzi tutto, quelli che, comunque, comprerebbero il libro in libreria, anche nel caso in cui possano scaricarlo gratuitamente (si pensi agli ammiratori di un determinato scrittore). Poi ci sono quelli che lo scaricano da internet e che, in ogni caso, non comprerebbero quel libro in libreria. Di questi, alcuni scaricano il libro, ne leggono una parte e, ritenendo che non sia particolarmente interessante, interrompono la lettura. Altri, invece, dopo aver scaricato il libro e iniziato a leggerlo, si appassionano alla trama e decidono di comprare l’edizione cartacea in libreria. Come si vede – a dispetto dell’inevitabile semplificazione cui siamo costretti – non c’è una diminuzione delle vendite e non c’è danno né per gli autori, né per i titolari dei diritti connessi.
Quelli evidenziati sono un ristretto numero dei problemi che oggi si discutono nel settore del diritto d’autore. È complesso, se non impossibile, fare una valutazione predittiva e dire ciò che accadrà in futuro.
Tuttavia qualcosa di certo c’è: è necessario ripensare le regole del diritto d’autore. E tale ripensamento passa, necessariamente, per l’analisi degli scopi assegnati dall’ordinamento a tale ramo del diritto. Occorre, quindi, non dimenticare, in nessun caso, che il diritto d’autore esiste per proteggere, in primis, gli autori e per tutelare le opere artistiche e culturali, favorendone la loro diffusione nel pubblico dei potenziali fruitori. Lo scopo, in definitiva, deve essere quello incentivare la “produzione” delle idee, con la consapevolezza che la conoscenza (soprattutto se condivisa) non è un bene competitivo, ma uno strumento indispensabile per la promozione del progresso.





