Giovanni Maria Riccio professore associato di Diritto comparato ed europeo della comunicazione presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno.

domenica, gennaio 07, 2007

Diritto d'autore - parte 2

3. Il diritto patrimoniale d’autore.

T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 3ª ed., Milano, 1960; G. Oppo, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritto di utilizzazione economica, in Riv. dir. civ., 1969; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.

Come si è visto nella pagine precedenti, il diritto d’autore si compone di una sfera patrimoniale e di una sfera morale.
Il diritto patrimoniale d’autore comprende diverse facoltà che possono essere esercitate dall’autore, elencate, in via esemplificativa, dalla l.d.a.
L’art. 12 l.d.a. riconosce all’autore il diritto di utilizzare l’opera in qualunque forma, sia originaria, sia derivata (come nel caso, ad esempio, della traduzione).
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla l.d.a. sono: il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13); il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14); il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15); il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16); il diritto di distribuzione (art. 17); il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18); il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18-bis); il diritto di modificazione (art. 18, co. 3).
Tali facoltà sono disponibili. L’art. 107 l.d.a. prevede, infatti, che i diritti di utilizzazioni economica «possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge». L’autore, però, per avere la disponibilità su tali diritti deve aver compiuto i sedici anni.
L’atto di disposizione che riguarda una delle facoltà di cui agli artt. 13-18 l.d.a., non coinvolge, però, anche le altre. Ad esempio, se cedo il diritto di trascrizione dell’opera orale, ciò non significa che abbia ceduto anche il diritto di distribuzione o di traduzione (art. 19 l.d.a.). Quindi, sarà necessario che siano specificate, al momento della cessione o della trasmissione, quali facoltà rientrano nel contratto e quali, invece, ne sono escluse.
I contratti devono essere fatti per iscritto. Si tratta, però, di una forma ad probationem, che non influisce sulla validità del contratto concluso.
I diritti patrimoniali, infine, hanno una durata limitata nel tempo. Tale durata, però, è indipendente rispetto all’esercizio del diritto.
L’art. 25 l.d.a. dispone che i diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
In caso di opere in comunione, tale termine decorre dalla morte dell’ultimo dei coautori. Al contrario, laddove si tratti di opera collettiva, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. Infine, in caso di opera anonima, i settanta anni decorreranno dalla pubblicazione dell’opera.

3.1. Il diritto morale d’autore.
Il diritto d’autore, oltre al diritto patrimoniale, abbraccia anche il diritto morale degli autori.
Il diritto morale ha alcune caratteristiche peculiari.
È inalienabile, irrinunciabile ed indisponibile. È nullo, quindi, il contratto con il quale un soggetto vende tali diritti a terzi o l’atto col quale un soggetto vi rinuncia. Il diritto morale, inoltre, può essere esercitato anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica.
Tuttavia, se l’autore, conoscendole, accetta determinate modifiche all’opera, non potrà in seguito impedire l’esecuzione o chiedere la soppressione delle opere stesse.
Il diritto morale è altresì imprescrittibile, atteso che l’eventuale mancato esercizio non comporta il venir meno del diritto.
Inoltre, non è soggetto a limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore, infatti, le facoltà rientranti nel diritto morale possono essere esercitate, senza limiti di tempo ed anche disgiuntamente, «dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti» (art. 23 l.d.a.). Agli eredi (ma anche ai legatari delle opere) spetta altresì il diritto di pubblicare eventuali inediti. L’autore, tuttavia, può espressamente vietare la pubblicazione delle sue opere inedite, così come può stabilire che detti inediti non siano pubblicati prima di una determinata data (art. 24).
Il diritto morale è composto da diverse facoltà: il diritto di paternità dell’opera (artt. 20 e 2577, co. 2); il diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima (art. 21); il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20); il diritto di inedito (art. 24); il diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).
Particolarmente importante è la prima delle facoltà. Nel caso del diritto di paternità, lo scopo perseguito dal legislatore è duplice. Da un lato, si vuole riconoscere all’autore il diritto di impedire utilizzazioni che possano danneggiare il suo onore e la sua reputazione o che, in taluni casi, potrebbero ledere anche la sua notorietà. Dall’altro, si ha una tutela extraindividuale, che mira ad affermare la verità nell’attribuzione delle opere.

4. Eccezioni e limitazioni.

M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; N. Abriani, Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali, in AIDA, 2002; P. Spada, Copia privata ed opere sotto chiave, in Riv dir. ind., 2002; M. Senftleben, Copyright, Limitations and the Three-Step Test, Kluwer Law Int., 2004; L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, 7ª ed., Milano, 2006.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.

La l.d.a. prevede dei limiti all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica degli autori.
In taluni casi, infatti, le opere protette – quindi non ancora cadute in pubblico dominio – non sono suscettibili di sfruttamento patrimoniale da parte dei loro creatori o degli altri aventi diritto.
Tali eccezioni e limitazioni – in precedenza qualificate libere utilizzazioni – si giustificano perché soddisfano interessi pubblici, quali la diffusione della cultura, dell’arte e della conoscenza, lo sviluppo e l’espansione dell’informazione, la protezione di soggetti che vivono particolari situazioni di difficoltà (disabili, carcerati, ammalati in ospedali pubblici, ecc.).
Alcuni esempi possono meglio chiarire il punto.
L’art. 65 l.d.a. prevede che gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, sono liberamente riproducibili, a condizione che siano indicati espressamente la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore (è altresì necessario che la riproduzione o l’utilizzazione non sia stata espressamente riservata). Allo stesso modo, l’art. 70 l.d.a. ammette che si possano riassumere o citare brani o parti di altre opere, a patto che ciò avvenga per finalità di critica, di discussione o di ricerca scientifica. Naturalmente, non è ammessa la riproduzione dell’intera opera o di una parte così rilevante da determinare una concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Si pensi, ad esempio, alla differenza che intercorre tra un articolo nel quale si discute una determinata opera letteraria ed un commento all’opera, con riproduzione della stessa: il primo caso rientra nell’ambito delle eccezioni ai diritti di utilizzazione economica; l’altro, in assenza di un’autorizzazione alla pubblicazione integrale dell’opera, costituisce illecito sfruttamento.
La disciplina delle utilizzazioni libere, nel corso degli ultimi anni, ha subito non poche modifiche, spesso dettate dalle direttive comunitarie.
Si pensi al diritto di fotocopiare opere protette, garantito dall’art. 68 l.d.a. entro precisi limiti quantitativi (il 15%, del volume o del periodico, escluse le pagine di pubblicità).
Un tema particolarmente dibattuto è quello della tutela della copia privata. In Italia, tale aspetto è stato riformato con la n. 93 del 1992, che ha introdotto il diritto di realizzare una copia di videogrammi e fonogrammi ed ha riconosciuto un sistema di compensazione in capo ai titolari dei diritti d’autore (disciplina poi radicalmente modificata dal d. lgs. n. 68/03 che ha recepito la direttiva 2001/29/CE).
Ai sensi dell’art. 71-sexies l.d.a., il soggetto che acquisisce un bene ha diritto ad una (ed una sola) copia privata, anche solo analogica, per uso personale. La riproduzione può avvenire su qualsiasi supporto. Tuttavia, è necessario che la copia sia compiuta da persone fisiche, senza l’ausilio di intermediari e non è ammessa la riproduzione per conto di terzi, anche se appartenenti ad una cerchia ristretta e circoscritta (ad esempio, amici o parenti). Sebbene la norma nulla dica sul punto, è necessario che la fonte da cui avviene la copia sia lecita: non è quindi ammessa la copia privata di opera contraffatta, né, relativamente alle tecnologie informatiche, la riproduzione dell’opera per mezzo di programmi di condivisione di file (peer-to-peer).
Ma, soprattutto, deve essere rispettato il three step test della Convenzione di Berna, secondo cui la realizzazione della copia privata non può avvenire «in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali» o in modo da non causare un «ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti».
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, perché coinvolge la liceità dei digital rights management, ossia dei dispositivi che impediscono la copia di fonogrammi e videogrammi.
Difatti, si scontrano, in questo caso, due opposte esigenze. Da un lato, quella dei produttori, che cercano di impedire la contraffazione delle opere. Dall’altro, le legittime pretese dei consumatori, che perdono una facoltà (o, secondo alcuni, un diritto soggettivo) sull’opera, e degli stessi autori, che, invece, si vedono privati del compenso forfetario per la copia privata.

5. I diritti connessi.

M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; Aa.Vv., Le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(96); S. Ercolani, Il diritto d’autore e i diritti connessi: la legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE, Torino, 2004.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.

I diritti connessi (anche detti diritti vicini, in ossequio alla terminologia adoperata dalla legge francese) non rientrano, in senso stretto, nell’ambito del diritto d’autore.
Difatti, può essere accorpata in quest’alveo una gamma di diritti disomogenei, che, tuttavia, hanno un collegamento diretto con le opere.
I diritti connessi, disciplinati dal titolo II della l.d.a., sono numerosi. Tra i più importanti ricordiamo: i diritti del produttore di fonogrammi; i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva; i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori; i diritti relativi alle fotografie, alla corrispondenza editoriale ed al ritratto.
L’aspetto che accomuna tali diritti è dato dalla circostanza che, a differenza del diritto d’autore, manca un atto creativo. Pertanto, i diritti connessi trovano la loro giustificazione in un’attività imprenditoriale (come nel caso dei produttori) o in un’attività artistico-professionale (come nel caso degli interpreti), connessa però con un’opera tutelata dal diritto d’autore.
Il riconoscimento (e l’accresciuta importanza) di tali diritti rispecchia la necessità che siano tutelati anche i soggetti che partecipano all’industria culturale ed artistica, consentendo la riproduzione, la diffusione e l’esecuzione delle opere. Una necessità avvertita completamente solo in epoca recente, come dimostra il fatto che molti dei diritti in questione sono stati riconosciuti (o significativamente ampliati) solo con la direttiva n. 92/100/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

6. Violazioni del diritto d’autore e difese.

A. Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano, 1974; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; L. Nivarra, Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale, in AIDA, 2000.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.

Si è detto che il diritto d’autore assegna a determinati soggetti (l’autore o i suoi aventi causa) un’esclusiva sull’utilizzazione e sullo sfruttamento economico delle opere create. Al contempo, però, la legge tutela anche i diritti morali del creatore.
Naturalmente, la l.d.a. prevede una serie di rimedi alle violazioni sia del diritto patrimoniale, sia del diritto morale.
È necessario, però, precisare che, per aversi violazione del diritto d’autore, non è necessario che l’opera contraffatta sia messa in commercio, né che l’autore dell’illecito ne ricavi un vantaggio patrimoniale.
Pertanto, la mera riproduzione è sufficiente per la realizzazione della fattispecie illecita, così come la mera utilizzazione non autorizzata dell’opera.
Importante, però, è la distinzione tra contraffazione e plagio, sebbene, nella pratica, il confine tra le due figure possa talora risultare sfocato.
Si ha contraffazione allorquando si realizza una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, ma la paternità è comunque attribuita al reale autore. È indifferente che l’opera abbia subito delle modifiche da parte del contraffattore. Si pensi al caso del soggetto che riproduca un’opera discografica, senza autorizzazione, e la metta in commercio, limitandosi a duplicare il contenuto dell’opera ed a fotocopiarne la copertina o ad imitarne il packaging.
Si avrà, invece, plagio, nel caso in cui il soggetto non si limiti a duplicare illecitamente l’opera, ma se ne attribuisca la paternità. Si pensi al caso di uno scrittore che, ricevuto un manoscritto da un collega, lo invii ad un editore attribuendosi l’opera.
È pacifico, inoltre, che plagio e contraffazione possano coesistere (dando luogo all’illecito di plagio-contraffazione). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto si appropri della paternità dell’opera e cerchi di trarne benefici patrimoniali.
Deve, inoltre, precisarsi che le due figure ricorrono anche quando il plagio o la contraffazione non riguardi l’intera opera, ma solo una parte di essa. In realtà, però, come molti esempi pratici ci dimostrano, non è sempre agevole identificare i presunti atti illeciti (specialmente nel settore della musica leggera).
Laddove venga riconosciuta una violazione del diritto d’autore, il giudice può ordinare diversi provvedimenti.
Tra i più frequenti, ricordiamo: l’accertamento e l’inibitoria; il ritiro delle opere dal commercio e la loro distruzione; il risarcimento del danno, ma solo nei casi in cui il soggetto abbia agito con colpa o dolo (non è ammesso il risarcimento nei casi di c.d. plagio involontario); la pubblicazione della sentenza di condanna.

7. Conclusioni.

W. Kingston, Innovation, Creativity and Law, Kluwer Acad. Publ., 1990; J. Litman, Digital Copyright, Prometheus Books, 2001; M. Boldrin – D.K. Levine, The Case Against Intellectual Property, 92 American Econ. Rev. Papers and Proceedings 209 (2002); L. Lessig, Free Culture, How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Creativity, Penguin Press, 2004; F. Macmillan, Copyright’s Commodification of Creativity, in A.V. Narsimha Rao (ed.), Copyright Law: Concepts and Cases, ICFAI Books, 2005; C. Galli, Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti, in AIDA, 2005; R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, 2004 (ma ried. 2006).

Al termine di questa breve (e necessariamente incompleta) panoramica sul diritto d’autore, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive.
Tuttavia, prima di provare a tracciare gli eventuali scenari futuri, pare imprescindibile tentare di rispondere ad una domanda: a cosa serve il diritto d’autore?
Nelle pagine precedenti si è visto come tale diritto si sia sviluppato nel corso del tempo, e quali siano diritti, eccezioni e difese. La scelta di posporre le “ragioni” del diritto d’autore non è stata casuale, dal momento che l’impegnativo quesito che abbiamo posto non può trovare risposta se non nel momento in cui si ha un quadro della situazione normativa.
Occorre precisare, però, che interrogarsi sul perché del diritto d’autore non porta ad una risposta univoca.
Secondo alcuni, infatti, col diritto d’autore l’ordinamento tutelerebbe le creazioni e l’interesse generale a che tali creazioni siano diffuse dagli autori al pubblico. In questo modo, da un lato, si determinerebbe un progresso sociale; dall’altro, si garantirebbe lo sviluppo della personalità degli autori, rispondendo al dettato dell’art. 2 cost.
Più pragmatica, invece, è altra visione (non necessariamente incompatibile con la precedente), che è possibile rinvenire specialmente nella letteratura giuridica statunitense.
Si sostiene che il diritto d’autore troverebbe il suo fondamento in regole economiche.
Per capire questo aspetto, però, dobbiamo fare un passo indietro.
Il diritto d’autore rientra nell’alveo della proprietà intellettuale. In questo caso, però, il termine proprietà acquista un significato peculiare, dal momento che, come si è visto, il diritto è sull’opera creata, non sul supporto che la contiene (e non è un caso, allora, che il legislatore tedesco riferisca il termine proprietà ai soli oggetti tangibili).
Difatti, il diritto di proprietà è, essenzialmente, il diritto di escludere gli altri dal godimento di un determinato bene. Se utilizzo la mia auto per andare al lavoro, altre persone non potranno utilizzarla. Al contrario, nell’ambito della proprietà intellettuale, il diritto non esclude gli altri soggetti dalla fruizione dell’opera. Ed, infatti, nel momento in cui ascolto una canzone, non la sottraggo al suo autore, né impedisco che altri ascoltino, nello stesso momento, la stessa canzone.
In questo modo, si comprende perché i beni immateriali godano di forme di tutela differenziate rispetto ai beni materiali. Difatti, se non riconosco un diritto sulla creazione, nessuno sarà incentivato a fare degli investimenti per favorire l’innovazione. Ognuno attenderà che altri facciano questo investimento, per poi utilizzare la creazione gratuitamente, senza dover sopportare le spese per la sua iniziale realizzazione.
Una simile ricostruzione, però, è valida per alcuni ambiti della proprietà intellettuale ed industriale (ad esempio, per i brevetti), ma non giustifica del tutto la protezione del diritto d’autore. Difatti, se è immaginabile una drastica riduzione nel numero dei brevetti, qualora spariscano i diritti di esclusiva, lo stesso non può dirsi per il diritto d’autore. Pur senza voler scadere in una lettura semplicistica, pare evidente che i processi creativi, nel campo dell’arte e della letteratura, non rispondono sempre a criteri di convenienza economica (è fin troppo facile osservare che Omero scrisse Iliade ed Odissea senza la prospettiva di un ritorno economico; allo stesso modo, tale ricostruzione fatica a spiegare i motivi che inducono dilettanti a creare nuove opere).
In conclusione, può dirsi che, forse, la soluzione è nel mezzo, ammettendo che entrambe le funzioni indicate possano essere poste a giustificazione del diritto d’autore, sebbene con talune eccezioni.
Ma, a prescindere dai tentativi di giustificarlo, pare evidente che il diritto d’autore – specialmente dinanzi allo sviluppo (e sovente alle aggressioni) di internet e delle nuove tecnologie – stia vivendo un momento di forte crisi.
Sebbene non sia questa le sede più opportuna per discutere tali problematiche, sia sufficiente un rapido quadro delle più significative ed attuali discussioni:
a) durata del diritto patrimoniale: numerosi autori sostengono che la durata del diritto d’autore sia eccessiva. Se si analizza la cronologia degli atti normativi che regolano il settore in esame, ci si avvede che tale arco temporale ha subito una progressiva e significativa dilatazione (passando, ad esempio, nel sistema americano da 14 a 70 anni). Garantire una durata così lunga, infatti, non garantisce incentivi alla creatività, che potrebbero essere assicurati anche con periodi più brevi. E, soprattutto, dovrebbe essere ridotta la durata dei diritti connessi, perché non incidono direttamente sui processi creativi.
b) copia privata ed utilizzazioni libere: il sistema di eccezioni e limitazioni tende ad essere continuamente ristretto. L’esempio già ricordato dei digital rights management è sintomatico di una tendenza verso la netta contrapposizione tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori. Il problema della pirateria non può essere risolto semplicemente aumentando le pene: occorre pensare a strumenti di tutela nuovi, che tengano conto delle nuove tecnologie, della distribuzione delle opere e del nuovo mercato dell’industria culturale;
c) diritti degli autori: la legge deve apprestare delle soluzioni che possano avvantaggiare i diritti degli autori, piuttosto che quelli dei titolari dei diritti connessi. È noto, infatti, che solo una parte minoritaria dei proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere è destinata ai creatori delle stesse.
d) differenziare il mercato dei consumatori: è dimostrato che non tutti i consumatori sono disposti a pagare lo stesso prezzo per le opere. Si pensi all’esempio dei creative commons. Alcuni scrittori hanno pubblicato su internet un loro libro, consentendo agli utenti della rete di scaricarlo gratuitamente. Potrà apparire strano, ma le vendite non solo non sono calate, rispetto alle precedenti pubblicazioni degli stessi autori, ma sono aumentate. Ciò significa che esistono diverse fasce di consumatori. Innanzi tutto, quelli che, comunque, comprerebbero il libro in libreria, anche nel caso in cui possano scaricarlo gratuitamente (si pensi agli ammiratori di un determinato scrittore). Poi ci sono quelli che lo scaricano da internet e che, in ogni caso, non comprerebbero quel libro in libreria. Di questi, alcuni scaricano il libro, ne leggono una parte e, ritenendo che non sia particolarmente interessante, interrompono la lettura. Altri, invece, dopo aver scaricato il libro e iniziato a leggerlo, si appassionano alla trama e decidono di comprare l’edizione cartacea in libreria. Come si vede – a dispetto dell’inevitabile semplificazione cui siamo costretti – non c’è una diminuzione delle vendite e non c’è danno né per gli autori, né per i titolari dei diritti connessi.
Quelli evidenziati sono un ristretto numero dei problemi che oggi si discutono nel settore del diritto d’autore. È complesso, se non impossibile, fare una valutazione predittiva e dire ciò che accadrà in futuro.
Tuttavia qualcosa di certo c’è: è necessario ripensare le regole del diritto d’autore. E tale ripensamento passa, necessariamente, per l’analisi degli scopi assegnati dall’ordinamento a tale ramo del diritto. Occorre, quindi, non dimenticare, in nessun caso, che il diritto d’autore esiste per proteggere, in primis, gli autori e per tutelare le opere artistiche e culturali, favorendone la loro diffusione nel pubblico dei potenziali fruitori. Lo scopo, in definitiva, deve essere quello incentivare la “produzione” delle idee, con la consapevolezza che la conoscenza (soprattutto se condivisa) non è un bene competitivo, ma uno strumento indispensabile per la promozione del progresso.

Diritto d'autore - parte 1

IL DIRITTO D’AUTORE
1. Nascita del diritto d’autore.

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (1886); Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); artt. 2575-2583 c.c.; Convenzione universale sul diritto d’autore (1952); Trattato OMPI sul diritto d’autore e Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996); dir. n. 91/250 del 4 maggio 1991; dir. n. 92/100 del 19 novembre 1992; dir. n. 93/98 del 29 ottobre 1993; dir. n. 96/9/CE; dir. n. 2004/48/CE del 29 aprile 2004.
M. Rose, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Harvard Univ. Press, 1993; J.M.B. Seignette, Challenges to the Creator Doctrine, Kluwer Law, 1994; C. Hesse, The Rise of Intellectual Property, 700 bc to ad 2000, Daedalus, (2002); L.C. Ubertazzi, Diritto d’autore, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino 1989; A. Anchisi Passerin d’Entreves, Diritto d’autore in diritto comparato, ivi; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, ivi.

La nascita del diritto d’autore è recente, se confrontata con altri istituti del diritto. L’idea che un soggetto possa vantare dei diritti sulla propria opera, infatti, è frutto di una conquista che appartiene all’Illuminismo.
Tale ritardo potrebbe essere giustificato ricordando l’avversione, manifestata in tutte le religioni monoteiste, verso questo principio. Così, Confucio, negli Analetti, afferma: «Io trasmetto e non creo. Confido negli antichi e li amo». Non diversamente, la Šarī’a, la legge islamica, sebbene punisca l’appropriazione della reputazione di un maestro della legge, non riconosce la paternità delle idee espresse dal maestro stesso. Una soluzione che non sorprende, se si riflette sul fatto che, nel mondo islamico, la stampa è penetrata con fatica, all’interno di una cultura che ha sempre preferito la tradizione orale alla trasmissione scritta.
Analogamente, il pensiero giudaico-cristiano non riconosceva alcun diritto ai creatori di idee. Nel Vangelo di Matteo si legge «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (10:8); la cultura, la scienza e le idee, quindi, sono opera di Dio, che le trasmette agli uomini. Tale concetto è poi penetrato nella teologia medievale: «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest»; «la scienza è un dono di Dio, quindi non è possibile venderla». Anzi, ottenere un guadagno da qualcosa che appartiene a Dio è considerato peccato (simonia): pertanto, tutti gli appartenenti alle professioni intellettuali – maestri, medici, e così via – non possono ottenere alcun compenso per le loro prestazioni, ma, al più, dei doni quali segno di gratitudine per la saggezza che hanno impartito.
In questa fase storica, quindi, la protezione non viene accordata all’idea (il contenuto dell’opera, c.d. corpus mysticum), ma esclusivamente al supporto nel quale l’idea è racchiusa (il contenente, c.d. corpus mechanicum). In termini essenziali, potremmo dire che è possibile, quindi, rubare un libro, ma non plagiarne il contenuto.
Del tutto sconosciuta, poi, era la distinzione tra diritto morale e diritto patrimoniale, ovvero tra la sfera extrapatrimoniale connessa principalmente alla paternità dell’opera e le utilizzazioni economiche dell’opera stessa.
La situazione delineata, però, venne a cambiare nel 1450 con l’invenzione della stampa ad opera di Gutenberg: la riproduzione automatica ed in forma seriale (e non più per mezzo di amanuensi) creò le prime possibilità di guadagno sulla vendita delle opere, ma, al tempo stesso, sviluppò anche gli opposti interessi di falsari e plagiari. È in questo periodo, quindi, che si affacciano le due principali esigenze del diritto d’autore: riconoscere diritti di natura patrimoniale e morale agli autori; difendere gli stessi autori dalle utilizzazioni illecite delle loro creazioni.
Sarebbe, tuttavia, un errore credere che la nascita del moderno diritto d’autore abbia seguito un iter così semplice.
Da un lato, infatti, permanevano opinioni contrarie: in uno dei primi scritti dedicati al nuovo mezzo, Lutero ammoniva gli stampatori: «Ho ricevuto gratuitamente, ho dato gratuitamente, non voglio nulla in cambio».
Dall’altro, le prime aperture (i cc.dd. privilegi) erano intese come una grazia ottenuta dal sovrano, revocabile in qualsiasi momento. Come si può semplicemente evincere, quindi, siamo ancora molto lontani dal riconoscimento di un vero e proprio diritto sulle creazioni.
L’ammissione dei privilegi da parte del potere politico, naturalmente, assicurava anche un controllo preventivo sulle opere pubblicate. Esemplare, in tal senso, è l’esperienza francese, nella quale fu assegnato il diritto di monopolio sulle stampe, ma i regnanti si arrogarono il potere di censurare le opere poco gradite, il cui controllo era assegnato ad una commissione che operò fino alla rivoluzione del 1789.
Ma cos’erano questi privilegi? Si trattava di un diritto assegnato dal monarca, che affidava ad un soggetto il monopolio sulle opere stampate: all’interno di quel territorio, pertanto, nessun altro poteva stampare opere letterarie.
Per quanto è dato sapere, il primo esempio è del 1469, quando fu attribuito a Johann Speyer il diritto di esclusiva per la Repubblica di Venezia. Questa pratica, ben presto, si diffuse anche al di là dei confini patrî: è del 1504 la creazione del titolo di King’s Printer e la destinazione ad un solo stampatore (la Stationers’ Company) del monopolio editoriale in Inghilterra; di qualche anno successiva la creazione di un analogo monopolio in Francia.
Pare interessante sottolineare che il diritto non era riconosciuto al creatore dell’opera. Questi vendeva il proprio manoscritto e, successivamente, l’editore lo pubblicava. Era solo l’editore, pertanto, ad ottenere dei guadagni dalla stampa dei libri, ivi compresi quelli scritti da autori scomparsi.
Questo sistema, però, non ebbe vita lunga.
Innanzi tutto, in questo periodo, si sviluppano nuove teorie che riconoscevano il diritto degli autori sulle proprie opere.
Una pietra miliare, in questo processo, è rappresentata dalla pubblicazione, nel 1690, del Secondo trattato sul governo di John Locke. In questo scritto, per la prima volta, venne formulata la c.d. teoria del lavoro e della proprietà privata, secondo cui ogni individuo vanta un diritto di proprietà sui frutti del proprio lavoro e tali diritti non costituiscono una concessione da parte dello Stato. Una tesi che, a livello giuridico, non tardò ad essere ripresa da uno dei più celebri giuristi del tempo, William Blackstone, nei suoi Commentaries on the Laws of England.
In secondo luogo, anche se siamo in un’epoca di poco successiva, la nascita della borghesia determinò, tra le altre radicali modifiche sociali, anche la diffusione della cultura e l’aumento esponenziale nella vendita dei libri.

1.1. Le leggi sul diritto d’autore.
Le modifiche sociali, così come le teorie lockiane, non lasciarono indifferenti giudici e legislatori.
L’espandersi del mercato editoriale portò anche alle prime forme di “pirateria”, che tentarono di auto-assolversi, sostenendo che il loro operato era finalizzato unicamente nell’opporsi al regime monopolistico dei privilegi e nel ricercare un interesse pubblico.
Paradigmatica della situazione che si determinò è l’esperienza inglese. La Camera dei Comuni, nel 1695, sottrasse il monopolio alla Stationers’ Company. Ciò portò l’affacciarsi sul mercato di altri editori (sarebbe riduttivo considerarli solo contraffattori) e costrinse la regina, nel 1710, ad emanare lo Statute of Ann, nel quale si affermava il diritto degli autori di autorizzare preventivamente la stampa delle loro opere, in modo da incoraggiare – diceva la legge – gli uomini di cultura a scrivere «libri utili».
Il riconoscimento dei diritti degli autori – intesi come prioritari rispetto a quelli degli editori – trovò un importante riconoscimento nella Costituzione americana del 1787, che, alla sezione 8 dell’art. 1, afferma: «Il Congresso avrà il potere […] di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli autori ed agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte».
Anche la prima legge statunitense del 1790 sul copyright – materia regolata in via esclusiva dalla legislazione federale e non dai singoli Stati – riconosceva il diritto degli autori per i 14 anni (poi estesi a 28 nel 1831) successivi alla data di pubblicazione dell’opera.
Il vento che soffiava nei Paesi anglosassoni non lasciò immune i sistemi continentali. L’esempio più importante, che influenzerà anche gli altri Paesi europei, è rappresentato dalle leggi francesi post-rivoluzionarie del 1791 e del 1793 che, come si è detto, misero fine al sistema dei privilegi.
La nascita del diritto d’autore moderno, con l’emanazione delle leggi cui si è fatto cenno, segnò anche una separazione, che in parte permane tutt’oggi, tra paesi di common law (Stati Uniti e Inghilterra, in particolare) e paesi di civil law (Francia e Germania, nel cui filone si colloca anche l’Italia).
Il modello adottato nei paesi anglosassoni è segnato da un netto pragmatismo, laddove, al contrario, il modello franco-tedesco è improntato ad istanze giusnaturalistiche.
Volendo provare a schematizzare le differenze principali tra il modello di common law e quello franco-germanico, si può osservare che: nei primi, il diritto d’autore è riconosciuto solo se sono adempiute determinate formalità, mentre, nei sistemi continentali i diritti d’autore sorgono con la sola creazione dell’opera; il diritto morale d’autore non è tutelato dal copyright, mentre il diritto d’autore dei paesi continentali tutela anche questo aspetto; infine, le utilizzazioni libere (in particolare il fair use) hanno un ampio spazio nel diritto di common law, mentre, nei paesi continentali, tali utilizzazioni degradano al rango di mere eccezioni.
A ben vedere, però, anche all’interno degli ordinamenti continentali è possibile un’ulteriore dicotomia.
Il sistema tedesco, infatti, ha recepito la teoria monista del diritto d’autore, a differenza del sistema francese che, invece, ha recepito la teoria pluralista.
A giudizio della prima teoria, non esiste una tutela del diritto patrimoniale d’autore disgiunta dal diritto morale. Questa posizione, come si accennava, è stata ripresa dalla legge tedesca sul diritto d’autore.
A giudizio della seconda, gli interessi economi dell’autore sono protetti da diritti patrimoniali, per loro natura alienabili a terzi ed hanno una durata limitata nel tempo; i diritti morali, invece, sono intrasmissibili ed hanno durata illimitata. Questa posizione è stata accolta dalla legge francese sul diritto d’autore dell’11 marzo 1957, così come dalla legge italiana.

1.2. La regolamentazione internazionale del diritto d’autore.
Deve però osservarsi che, attualmente, la situazione è radicalmente mutata e le differenze evidenziate tra i singoli modelli sono attualmente molto più sfumate rispetto al passato. L’esigenza di far circolare le opere al di fuori dell’ambito nazionale ha sollevato, prima che in altri settori del diritto, l’esigenza dell’uniformazione delle regole giuridiche.
Un’importanza fondamentale, nel processo di avvicinamento delle singole legislazioni nazionali, hanno avuto la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 (modificata più volte, da ultimo nel 1979 con la Convenzione di Parigi) e la Convenzione universale sul diritto d’autore, del 1952, siglata a Ginevra.
Un’ulteriore spinta in questo senso è stata poi impressa dalla nascita – voluta dalla stessa Convenzione di Berna – dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o, secondo la dizione anglosassone, WIPO: World Intellectual Property Organization), un’organizzazione internazionale che ha, quale principale obiettivo, quello di promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo tramite la cooperazione fra gli Stati. Da tale organizzazione provengono due importanti trattati del 1996 (poi in parte modificati successivamente): il primo sul diritto d’autore, l’altro sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Infine, un’ulteriore spinta è venuta – seppur limitatamente ai Paesi appartenenti all’Unione Europea – con alcune direttive comunitarie, che hanno tentato di apprestare un quadro giuridico uniforme. Tra le più significative ricordiamo: dir. n. 91/250 del 4 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; dir. n. 92/100 del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; dir. n. 93/98 del 29 ottobre 1993 concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi; dir. n. 96/9/CE dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; dir. n. 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Probabilmente, però, il passaggio più importante verso l’avvicinamento dei modelli giuridici si è avuto con la direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Tale direttiva, infatti, ha recepito i Trattati dell’OMPI (avendo l’Unione Europea aderito agli stessi), così come, in precedenza, avevano fatto gli Stati Uniti – con il Digital Millennium Copyright Act del 1998 – ed altri paesi non appartenenti all’Unione Europea.
È evidente, in definitiva, che, nel campo del diritto d’autore, si sia realizzato un singolare fenomeno – non ancora concluso – di convergenza delle diverse legislazioni nazionali, uniformate ora dalle convenzioni internazionali, ora dalla legislazione comunitaria.

2. Requisiti richiesti per la tutela delle opere.

P. Greco – P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Tratt. dir. civ. di Vassalli, Torino, 1974; E. Santoro, Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore, in Dir. autore, 1975; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; L.C. Ubertazzi, Commentario al Diritto della concorrenza, 3ª ed., Padova, 2005; V. M. De Sanctis, I soggetti del diritto d’autore, 2ª ed., Milano, 2005; L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, 7ª ed., Milano, 2006.
Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.

Oltre che dalla legislazione sovranazionale, il diritto d’autore è regolato, naturalmente, anche da norme di diritto interno (sebbene queste ultime abbiano subito non poche modifiche a causa degli interventi della stessa legislazione sovranazionale).
Le principali fonti del diritto d’autore sono il codice civile (artt. 2575-2583) e la legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (d’ora in poi l.d.a.).
La Costituzione, invece, non contiene alcun richiamo al diritto d’autore, sebbene si sia soliti ritenere che esso trovi protezione in alcune disposizioni e, specificatamente: nell’art. 2, sulla tutela della personalità dell’uomo; nell’art. 4, sul progresso materiale o spirituale della società; nell’art. 9, sulla promozione dello sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; nell’art. 21, sulla libertà di espressione; nell’art. 33, sulla libertà dell’arte e della scienza; e, infine, seppur limitatamente ai diritti patrimoniali d’autore, nell’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
L’ordinamento, tuttavia, non tutela ogni opera, ma solo quelle che soddisfano determinati presupposti:
a) in primo luogo, l’opera deve avere carattere creativo (art. 1 l.d.a.). La creazione dell’opera costituisce titolo originario di acquisto dell’opera, non essendo prescritta, dalla legislazione italiana, altra formalità (art. 6 l.d.a. e 2576 c.c.). Con la creazione, quindi, il soggetto diviene titolare sia dei diritti patrimoniali, sia dei diritti morali.
La l.d.a. impone all’autore di depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera (art. 105). La mancata osservanza di tale prescrizione determina esclusivamente l’impossibilità per l’autore di esercitare i diritti di utilizzazione. Al contrario, come stabilito dall’art. 106 l.d.a., l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio degli altri diritti d’autore.
È importante precisare che, ai fini della creazione, la l.d.a. non richiede alcuna capacità. Il soggetto, quindi, acquisterà i diritti d’autore, anche se incapace di intendere e di volere.
b) l’opera creata deve essere nuova. Si discute se il concetto di novità debba essere inteso in senso soggettivo o oggettivo. Si tratta di un profilo importante, non privo di risvolti pratici.
Per comprendere il punto, facciamo un esempio. Immaginiamo che il cantautore americano Tizio scriva una canzone, che, in alcune strofe (o battute), è identica ad altra canzone, scritta anni prima da Caio, sconosciuto cantautore italiano. La tutela del diritto d’autore copre solo l’opera creata per prima? Oppure tutela anche i cc.dd. incontri fortuiti, ossia quei casi in cui un autore, non conoscendo l’opera altrui, crei qualcosa di molto simile, un’opera, cioè, nuova da un punto di vista soggettivo, ma non da quello oggettivo?
Si tratta, quindi, di comprendere quale significato debba essere assegnato al concetto di «carattere creativo», richiesto dall’art. 1 l.d.a.
Se si ritiene di dare prevalenza allo sforzo creativo dell’autore – laddove lo stesso riesca a dimostrare che non era a conoscenza dell’altrui opera – dovrà concludersi per la rilevanza della novità intesa in senso soggettivo. Se, al contrario, si considera prevalente l’apporto dato dall’opera alla cultura o all’arte, allora dovrà ritenersi che il concetto di novità vada inteso in senso oggettivo.
c) è necessario che vi sia concretizzazione, estrinsecazione o esteriorizzazione dell’opera.
Non è prevista, da parte dell’ordinamento, alcuna tutela per l’opera in sé, che non sia trasposta in un supporto durevole o, laddove ciò sia possibile, come nel caso delle opere letterarie, comunicata oralmente a terzi. Questo problema, naturalmente, non si pone per le opere che vengono ad esistenza solo con la fissazione in un supporto: si pensi, ad esempio, ad un dipinto.
Dalla trasposizione nel corpus mechanicum va distinta la pubblicazione dell’opera. Nel primo caso, infatti, si trasferisce l’idea in un supporto; nel secondo, si rende l’opera conoscibile ai terzi.
Occorre non confondere questi due aspetti, perché, per la nascita del diritto, non è necessaria la pubblicazione dell’opera. Sebbene questa opinione non sia condivisa da tutti, la l.d.a. sembra essere molto chiara in tal senso: ne è riprova l’art. 12, che riconosce all’autore «il diritto esclusivo di pubblicare l’opera». La terminologia adoperata indica che la nascita del diritto d’autore in capo all’autore precede la pubblicazione, ed è indifferente ad essa.
Non importa quale sia il mezzo utilizzato per portare all’esterno l’idea. L’art. 1 l.d.a., infatti, dispone che le opere sono tutelate «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».
Generalmente, si distingue tra opere a struttura semplice e opere a struttura composita: le prime sono quelle che adoperano un solo mezzo espressivo (ad esempio, un’opera letteraria); le altre, invece, più mezzi (ad esempio, un’opera cinematografica).
Anche il contenuto, purché nuovo, nel senso poc’anzi chiarito, non è rilevante. È, infatti, ammesso anche un contenuto dell’opera contrario all’ordine pubblico ed al buon costume, a differenza di quanto previsto in materia di brevetti e marchi di impresa.
d) per essere tutelata dalla l.d.a., l’opera deve appartenere all’arte o alla cultura.
L’opera deve rientrare in una delle categorie indicate dall’art. 1: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Sono tutelabili anche le banche dati ed i software (definiti dalla l.d.a. programmi per elaboratore).
L’art. 2 contiene un’elencazione delle opere protette. Esse sono:
a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta sia orale. È tutelata l’opera di fantasia: quindi, se si tratta di situazioni pensate dall’autore (si pensi ad un romanzo), la tutela si estende anche ad esse. Una disciplina particolare, invece, è prevista per gli articoli giornalistici, che rientrano nelle cc.dd. utilizzazioni libere;
b) le opere musicali, con o senza parole. La l.d.a. tutela anche le variazioni e le improvvisazioni, purché fissate in un supporto;
c) le opere coreografiche e pantomimiche. Anche in questo caso è richiesto che ne sia fissata la traccia, per iscritto o in altro modo;
d) la scultura, la pittura, il disegno (purché abbia caratteristiche artistiche), l’incisione, la scenografia. La l.d.a., tutelando anche le «arti figurative similari», evita di dare una definizione rigida, lasciando aperto il campo anche a nuove forme espressive (si pensi, ad esempio, ai graffiti). È protetto dal diritto d’autore anche il disegno industriale, a condizione che presenti «di per sé carattere creativo e valore artistico»;
e) i disegni e le opere dell’architettura. Si è detto precedentemente che la tutela prescinde dalla liceità dell’opera: quindi, il diritto d’autore coprirà anche i casi in cui vi sia violazione di una norma imperativa (si pensi al caso del progetto artistico-architettonico che violi un vincolo storico o ambientale);
f) le opere cinematografiche (sia mute, sia sonore). Tali sono solo le opere, per dir così, complete; quindi, non il montaggio, i dialoghi, la fotografia, e così via, ma solo il risultato dei singoli contributi confluiti in un’unica opera;
g) le opere fotografiche, anche se espresse con un procedimento analogo alla fotografia, salvo quanto previsto da gli artt. 87 e seguenti. La protezione di queste opere è stata riconosciuta solo nel 1979, a seguito dell’adeguamento della l.d.a. alla Convenzione di Berna;
h) i programmi per elaboratore (software), purché rappresentino il risultato di creazione intellettuale dell’autore. La l.d.a. tutela sia i cc.dd. programmi sorgente, ossia il linguaggio originario del programma, sia i cc.dd. programmi oggetto, ossia la “traduzione” del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina;
i) le banche di dati (o database), ossia le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo». Tali raccolte sono protette dalla l.d.a. nel solo caso in cui la selezione del materiale incluso sia frutto di un lavoro intellettuale e creativo dell’autore. Ciò che è oggetto di tutela, quindi, è la raccolta, la classificazione, la sistematizzazione di opere e dati. Naturalmente, tale tutela lascia impregiudicati i diritti esistenti su opere e dati contenuti nella banca di dati.
L’art. 4 l.d.a. protegge altresì le «elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa». All’interno di questa categoria rientrano opere molto diverse tra loro: tra le altre, le traduzioni in altre lingue o dialetti; le trasformazioni da una forma ad un’altra (ad esempio, l’adattamento cinematografico di un libro); riduzioni e compendi; gli adattamenti (frequenti quelli in campo teatrale); i remake cinematografici, e così via enumerando. Per aversi tutela, anche in questo caso, è però necessario un apporto creativo dell’autore e non la mera riproposizione dell’altrui opera.
Un caso a sé è rappresentato dalla parodia. Si tratta di un’ipotesi che si realizza quando l’opera originaria, il cui contenuto è solitamente “serio”, viene riprodotto in forma comica (come frequentemente avviene nel settore cinematografico). Il diritto d’autore tutela la parodia, a condizione che non rechi pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore dell’opera parodiata.

2.1. I soggetti del diritto d’autore.
Si considera autore dell’opera, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. e dell’art. 15 della Convenzione di Berna, «chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa».
Come si è detto in precedenza, la pubblicazione non è requisito essenziale per far sorgere i diritti d’autore, essendo sufficiente la creazione dell’opera.
Conformemente a quest’impostazione, la l.d.a. si limita a prevedere una presunzione relativa di paternità. Ad esempio, se Tizio è indicato sulla copertina di un libro come l’autore, sarà onere di Caio, che assume di esserne il vero autore, dimostrarne la paternità.
È ammessa sia l’opera pseudonima, sia quella anonima (artt. 8 e 9 l.d.a.).
Lo pseudonimo (o nome d’arte) può essere utilizzato laddove abbia acquistato l’importanza del nome, secondo la regola fissata anche dall’art. 9 c.c.
Più complessa è l’ipotesi dell’opera pubblicata in forma anonima o col ricorso al c.d. pseudonimo-maschera, ossia con un nome che impedisca di risalire al reale autore. In questo caso, non essendo possibile conoscere l’identità dell’autore, i diritti derivanti dall’utilizzazione dell’opera saranno assegnati a chi rappresenta, esegue o pubblica l’opera stessa.
Le opere tutelate dal diritto d’autore possono essere il frutto dell’apporto creativo di uno o più soggetti.
Si parla di opera collettiva quando la partecipazione dei singoli autori è individuabile: si pensi, ad esempio, ad un’enciclopedia. In questo caso, il coordinatore ed organizzatore dell’opera acquista la qualifica di autore (art. 7). Il diritto di utilizzazione economica dell’opera, ai sensi dell’art. 38 l.d.a., spetta all’editore, se non è diversamente convenuto. I singoli collaboratori dell’opera, però, possono utilizzare separatamente il proprio contributo, salvo patto contrario: si pensi al caso dello scrittore che pubblichi il proprio racconto prima all’interno di un’antologia e, in seguito, in una raccolta dei suoi racconti.
Si parla, invece, di opere in comunione, nel caso in cui l’opera sia stata creata «con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone». In questo caso, il diritto d’autore spetta a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.).
La particolarità delle opere in comunione è data dalla possibilità, riconosciuta in capo ad ogni coautore, di agire, anche individualmente, per la tutela del diritto morale. Allo stesso modo, la pubblicazione dell’inedito, così come la modificazione o la diversa utilizzazione dell’opera originaria, deve essere autorizzata da tutti i coautori. Si pensi, ad esempio, al diritto riconosciuto al coautore di una canzone di opporsi all’utilizzazione della stessa come jingle pubblicitario. L’art. 10, al comma 3, ammette che, laddove il rifiuto di uno o più coautori sia ingiustificato, la pubblicazione o le modificazioni possono essere autorizzate dal giudice.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, la l.d.a. prevede che le parti indivise devono essere considerate di eguale valore. Si tratta di una presunzione relativa: è ammessa, quindi, la prova contraria, ma l’eventuale diverso accordo circa le quote potrà essere dimostrato solo con un atto scritto.
È interessante osservare che la bipartizione in questione non è presente nella legge francese sul droit d’auteur, che rappresenta il modello più simile a quello italiano: in questo caso, infatti, l’art. 9 della legge francese, distingue tra oeuvres de collaboration (che racchiudono le opere composte ed in comunione), oeuvres collectives (che sono le raccolte attribuite ad un unico autore, nelle quali non è possibile identificare il contributo dei singoli autori) e oeuvres composites (che sono opere nuove, nelle quali sono inglobate opere preesistenti).
Esistono però alcune eccezioni alla regola secondo cui la creazione dell’opera è unico titolo originario dell’acquisto e, quindi, casi nei quali il titolare dell’originario diritto d’autore è soggetto diverso rispetto all’effettivo creatore.
L’art. 11 l.d.a. prevede che le amministrazioni dello stato (compresi province e comuni) e gli enti non profit sono titolari del diritto d’autore sulle opere create «sotto il loro nome ed a loro conto e spese». È necessario, quindi, che ricorrano questi due presupposti, perché l’acquisto da parte degli enti menzionati avvenga automaticamente.
Un’altra eccezione si ha nel caso di creazione di un’opera da parte di un lavoratore subordinato. Questa conseguenza è espressamente prevista dagli art. 12-bis e 12-ter, in materia, rispettivamente, di creazione di software e banche di dati e di opera di disegno industriale. Ovviamente, il datore di lavoro diverrà titolare dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera, atteso che il diritto morale permarrà in capo al lavoratore (ossia al creatore).
Per aversi applicazione della regola, è però necessario che il lavoratore subordinato crei l’opera nell’esercizio delle mansioni a lui assegnate. Ad esempio, se un programmatore, nell’orario di lavoro e nello svolgimento delle sue attività lavorative, crea un programma sorgente, i diritti di utilizzazione economica saranno del datore di lavoro. Al contrario, invece, se lo stesso programmatore scrive, nel tempo libero, un libro giallo, i diritti d’autore (patrimoniale e morale) saranno esclusivamente i suoi. Lo stesso avverrà, poi, se il lavoratore crea il programma sorgente fuori dall’orario di lavoro e al di là delle mansioni a lui affidate.
L’eccezione in questione ha una sua giustificazione. Il legislatore, attraverso il ritorno economico, intende determinare un incentivo ai soggetti (i datori di lavoro) che impegnano risorse per la creazione di nuove opere.

venerdì, dicembre 01, 2006

cecilia


ieri pomeriggio, alle 15.12 e' nata mia figlia Cecilia.
E' bellissima, come la mamma.
Salvo imprevisti, dovrei essere all'universita' mercoledi prossimo, per il ricevimento e le lezioni.
Ad ogni modo, i sigg.ri studenti che volessero venire al ricevimento, sono pregati di contattarmi prima scrivendo a gmriccio@unisa.it

sabato, novembre 18, 2006

Diffamazione - esimenti

1. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa del diritto di cronaca è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento, se pur in buona fede, sulla fonte. Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643

2. In tema di diffamazione, ciò che distingue la critica dall'insulto non è la minore capacità offensiva, ma la mancanza di gratuità del giudizio negativo, vale a dire il fatto che l'opinione sfavorevole sia, in qualche modo, "giustificata" da un ragionamento. Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001

3. Il giornalista non risponde per avere pubblicato un'intervista a contenuto diffamatorio, quando abbia correttamente indicato che le opinioni riportate sono altrui, e non abbia mostrato - neanche surrettiziamente - di aderire a esse. Cassazione penale, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009

4. In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche. Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419

5. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare si esplica, non solo prima della "composizione del pezzo", ma anche (e anzi in maniera più puntuale e rigorosa) dopo di essa e prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311

6. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione deve desumersi da tutto il contesto espositivo-comunicativo, che comprende titoli, sottotitoli, immagini ed ogni altro elemento che accompagni lo scritto. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311

7. Nel caso di intervista a contenuto oggettivamente diffamatorio, l'intervistatore ed il direttore responsabile del giornale non rispondono del delitto di diffamazione, per la sussistenza della scriminante della verità putativa, se l'autorevolezza della persona intervistata, valutata in una con tutte le circostanze del caso concreto, lasciava ragionevolmente presupporre la veridicità delle dichiarazioni rese dall'intervistato. Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435

8. Rettamente viene ritenuta sussistente la scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che abbia pubblicato, tra virgolette e con espressa indicazione della loro fonte, affermazioni oggettivamente diffamatorie contenute in una denuncia presentata nei confronti di un magistrato, allorché, per il grado di rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, riconoscibile al fatto in sè dell'avvenuta presentazione di detta denuncia, si possa ragionevolmente ritenere (con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), che con la pubblicazione anzidetta si sia inteso soltanto adempiere al dovere di informazione e non già rendersi strumento dell'intento diffamatorio Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 1999, n. 5192

9. In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113

10. La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa - nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa - è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 1991

Stampa - esimenti - Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2005, n. 379
Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica.

Cassazione penale, sez. V, 5 marzo 2004, n. 19334
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, il diritto di critica, inteso come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendole a vaglio censorio, non è correlato a quello di cronaca, atteso che, quando il discorso giornalistico ha contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa nell'alveo di una polemica in atto - frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute - i limiti scriminanti sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Ne consegue che, affinché sia riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., non si richiede, a differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca, che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.

Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984 Ansaloni
Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto entro i limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati.

Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13346
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).

Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare.

diffamazione

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.

Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
tratto da: http://www.studiolegale-online.net/penale_r02.php

Codice penale
57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non è indicato o non è imputabile.
58 Stampa clandestina
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .
58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.

Legge sulla stampa

Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

domenica, novembre 12, 2006

rettifica - right to reply

Red Lion Broadcasting Co. v. FCC
In 1964, WGCB, a radio station, carried a fifteen minute syndicated broadcast of a religious program called "Christian Crusade," in which the Reverend Billy James Hargis verbally attacked Fred J. Cook, author of the book Goldwater: Extremist on the Right.

The Court decreed that, with respect to matters of public importance, "the right of free speech of a broadcaster . . . does not embrace a right to snuff out the free speech of others."
In a closely related argument, the Court boldly declared the First Amendment right of the viewers and listeners to receive information as paramount to the First Amendment right of the broadcasters to freely provide information. The Court noted that "(i)t is the right of the public to receive suitable access to social, political, esthetic, moral, and other ideas and experiences which is crucial here. That right may not constitutionally be abridged either by Congress or by the FCC." The Court held that was fully consistent
with the First Amendment goal of producing an informed public capable of conducting its own affairs to require a broadcaster to permit answers to personal attacks occurring in the course of discussing controversial issues, or to require that the political opponents of those endorsed by the station be given a chance to communicate with the public.

The Red Lion Court, however, also acknowledged the political value of speech in producing an informed electorate to actively and effectively participate in a system of democratic self-rule.

Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo
In 1972, the Miami Herald printed two editorials that were critical of the candidacy of Pat Tornillo in his bid for the Florida House of Representatives. Pursuant to section 104.38 of the Florida Statutes, a right to reply statute solely benefiting candidates in an election, Tornillo demanded that the Miami Herald print verbatim his replies, but the paper refused.

After citing the burden on the publisher in terms of cost and time, the Court noted "that, as an economic reality, a newspaper (cannot) proceed to infinite expansion of its column space to accommodate the replies that a government agency determines or a statute commands the reader should have available."

The Court reasoned that such a penalty would not only be impractical, but also would infringe upon the editorial autonomy guaranteed by the First Amendment, by forcing newspapers to print "that which 'reason tells them should not be published."'

Giurisprudenza italiana
Nell'ipotesi in cui l'interessato richieda una rettifica di lunghezza esorbitante il limite delle trenta righe, viene meno l'obbligo di pubblicare la rettifica da parte del direttore responsabile, che non ha il potere-dovere di ridurre, riassumere o altrimenti manipolare il testo al fine di contenerlo nel limite di spazio previsto dalla legge; ne' il giudice, adito in caso di rifiuto di pubblicazione, puo' "ex officio" ordinare che sia pubblicato un testo ridotto entro il limite suddetto.

Tribunale Bari 16 gennaio 1992,

Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignita'. Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che ne' il direttore del giornale ne' il giudice abbiano facolta' di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicita'.

Tribunale S.Maria Capua V., 22 gennaio 1999

La lunghezza massima di 30 righe, entro cui contenere (ai sensi dell'art. 42 legge n. 416 del 1981) la rettifica di notizie ritenute dall'interessato non corrispondenti al vero, va computata rispetto al rigo del testo stampato da rettificare.

Pretura Bari 18 gennaio 1983

Non viola le disposizioni tassative di cui all'art.42, l.416/81 la pubblicazione della rettifica fatta seguire da un commento con il quale il giormalista ribadisca il contenuto del proprio articolo

Pretura Roma 10 luglio 1990

giovedì, ottobre 19, 2006

mercoledi 18 ottobre


Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Bill of Rights
Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances

martedì, settembre 12, 2006

Laurea magistrale


Avviso i sigg.ri studenti che l'esame di Diritto comparato ed europeo della comunicazione fara' parte, per la laurea magistrale, dei seguenti indirizzi:
a) comparatistico
b) privatistico-forense
c) pubblicistico e comunitario

martedì, settembre 05, 2006

Inizio dei corsi


Il corso avra' inizio il giorno 11 ottobre 2006.
Le lezioni si svolgeranno il mercoledi, il giovedi ed il venerdi dalle ore 13 alle ore 14.
Per i corsisti e' previsto un programma differente rispetto a quello indicato nella guida dello studente.