Giovanni Maria Riccio professore associato di Diritto comparato ed europeo della comunicazione presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno.

sabato, novembre 18, 2006

Diffamazione - esimenti

1. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa del diritto di cronaca è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento, se pur in buona fede, sulla fonte. Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643

2. In tema di diffamazione, ciò che distingue la critica dall'insulto non è la minore capacità offensiva, ma la mancanza di gratuità del giudizio negativo, vale a dire il fatto che l'opinione sfavorevole sia, in qualche modo, "giustificata" da un ragionamento. Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001

3. Il giornalista non risponde per avere pubblicato un'intervista a contenuto diffamatorio, quando abbia correttamente indicato che le opinioni riportate sono altrui, e non abbia mostrato - neanche surrettiziamente - di aderire a esse. Cassazione penale, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009

4. In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche. Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419

5. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare si esplica, non solo prima della "composizione del pezzo", ma anche (e anzi in maniera più puntuale e rigorosa) dopo di essa e prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311

6. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione deve desumersi da tutto il contesto espositivo-comunicativo, che comprende titoli, sottotitoli, immagini ed ogni altro elemento che accompagni lo scritto. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311

7. Nel caso di intervista a contenuto oggettivamente diffamatorio, l'intervistatore ed il direttore responsabile del giornale non rispondono del delitto di diffamazione, per la sussistenza della scriminante della verità putativa, se l'autorevolezza della persona intervistata, valutata in una con tutte le circostanze del caso concreto, lasciava ragionevolmente presupporre la veridicità delle dichiarazioni rese dall'intervistato. Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435

8. Rettamente viene ritenuta sussistente la scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che abbia pubblicato, tra virgolette e con espressa indicazione della loro fonte, affermazioni oggettivamente diffamatorie contenute in una denuncia presentata nei confronti di un magistrato, allorché, per il grado di rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, riconoscibile al fatto in sè dell'avvenuta presentazione di detta denuncia, si possa ragionevolmente ritenere (con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), che con la pubblicazione anzidetta si sia inteso soltanto adempiere al dovere di informazione e non già rendersi strumento dell'intento diffamatorio Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 1999, n. 5192

9. In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113

10. La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa - nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa - è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 1991