Giovanni Maria Riccio professore associato di Diritto comparato ed europeo della comunicazione presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno.

sabato, novembre 18, 2006

diffamazione

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.

Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
tratto da: http://www.studiolegale-online.net/penale_r02.php

Codice penale
57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non è indicato o non è imputabile.
58 Stampa clandestina
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .
58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.

Legge sulla stampa

Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.