Stampa - esimenti - Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2005, n. 379
Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica.
Cassazione penale, sez. V, 5 marzo 2004, n. 19334
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, il diritto di critica, inteso come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendole a vaglio censorio, non è correlato a quello di cronaca, atteso che, quando il discorso giornalistico ha contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa nell'alveo di una polemica in atto - frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute - i limiti scriminanti sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Ne consegue che, affinché sia riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., non si richiede, a differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca, che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.
Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984 Ansaloni
Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto entro i limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati.
Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13346
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).
Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare.


0 Comments:
Posta un commento
<< Home