<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473</id><updated>2012-03-15T18:30:20.905+01:00</updated><title type='text'>Giovanni Maria Riccio</title><subtitle type='html'>Giovanni Maria Riccio professore associato di Diritto comparato ed europeo della comunicazione presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Salerno.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>48</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116817286408272288</id><published>2007-01-07T13:26:00.000+01:00</published><updated>2007-01-07T13:27:44.146+01:00</updated><title type='text'>Diritto d'autore - parte 2</title><content type='html'>3. Il diritto patrimoniale d’autore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 3ª ed., Milano, 1960; G. Oppo, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritto di utilizzazione economica, in Riv. dir. civ., 1969; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989.&lt;br /&gt;Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come si è visto nella pagine precedenti, il diritto d’autore si compone di una sfera patrimoniale e di una sfera morale.&lt;br /&gt;Il diritto patrimoniale d’autore comprende diverse facoltà che possono essere esercitate dall’autore, elencate, in via esemplificativa, dalla l.d.a.&lt;br /&gt;L’art. 12 l.d.a. riconosce all’autore il diritto di utilizzare l’opera in qualunque forma, sia originaria, sia derivata (come nel caso, ad esempio, della traduzione).&lt;br /&gt;I diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla l.d.a. sono: il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13); il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14); il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15); il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16); il diritto di distribuzione (art. 17); il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18); il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18-bis); il diritto di modificazione (art. 18, co. 3).&lt;br /&gt;Tali facoltà sono disponibili. L’art. 107 l.d.a. prevede, infatti, che i diritti di utilizzazioni economica «possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge». L’autore, però, per avere la disponibilità su tali diritti deve aver compiuto i sedici anni.&lt;br /&gt;L’atto di disposizione che riguarda una delle facoltà di cui agli artt. 13-18 l.d.a., non coinvolge, però, anche le altre. Ad esempio, se cedo il diritto di trascrizione dell’opera orale, ciò non significa che abbia ceduto anche il diritto di distribuzione o di traduzione (art. 19 l.d.a.). Quindi, sarà necessario che siano specificate, al momento della cessione o della trasmissione, quali facoltà rientrano nel contratto e quali, invece, ne sono escluse.&lt;br /&gt;I contratti devono essere fatti per iscritto. Si tratta, però, di una forma ad probationem, che non influisce sulla validità del contratto concluso.&lt;br /&gt;I diritti patrimoniali, infine, hanno una durata limitata nel tempo. Tale durata, però, è indipendente rispetto all’esercizio del diritto.&lt;br /&gt;L’art. 25 l.d.a. dispone che i diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.&lt;br /&gt;In caso di opere in comunione, tale termine decorre dalla morte dell’ultimo dei coautori. Al contrario, laddove si tratti di opera collettiva, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. Infine, in caso di opera anonima, i settanta anni decorreranno dalla pubblicazione dell’opera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.1. Il diritto morale d’autore.&lt;br /&gt;Il diritto d’autore, oltre al diritto patrimoniale, abbraccia anche il diritto morale degli autori.&lt;br /&gt;Il diritto morale ha alcune caratteristiche peculiari.&lt;br /&gt;È inalienabile, irrinunciabile ed indisponibile. È nullo, quindi, il contratto con il quale un soggetto vende tali diritti a terzi o l’atto col quale un soggetto vi rinuncia. Il diritto morale, inoltre, può essere esercitato anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica.&lt;br /&gt;Tuttavia, se l’autore, conoscendole, accetta determinate modifiche all’opera, non potrà in seguito impedire l’esecuzione o chiedere la soppressione delle opere stesse.&lt;br /&gt;Il diritto morale è altresì imprescrittibile, atteso che l’eventuale mancato esercizio non comporta il venir meno del diritto.&lt;br /&gt;Inoltre, non è soggetto a limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore, infatti, le facoltà rientranti nel diritto morale possono essere esercitate, senza limiti di tempo ed anche disgiuntamente, «dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti» (art. 23 l.d.a.). Agli eredi (ma anche ai legatari delle opere) spetta altresì il diritto di pubblicare eventuali inediti. L’autore, tuttavia, può espressamente vietare la pubblicazione delle sue opere inedite, così come può stabilire che detti inediti non siano pubblicati prima di una determinata data (art. 24).&lt;br /&gt;Il diritto morale è composto da diverse facoltà: il diritto di paternità dell’opera (artt. 20 e 2577, co. 2); il diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima (art. 21); il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20); il diritto di inedito (art. 24); il diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).&lt;br /&gt;Particolarmente importante è la prima delle facoltà. Nel caso del diritto di paternità, lo scopo perseguito dal legislatore è duplice. Da un lato, si vuole riconoscere all’autore il diritto di impedire utilizzazioni che possano danneggiare il suo onore e la sua reputazione o che, in taluni casi, potrebbero ledere anche la sua notorietà. Dall’altro, si ha una tutela extraindividuale, che mira ad affermare la verità nell’attribuzione delle opere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Eccezioni e limitazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; N. Abriani, Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali, in AIDA, 2002; P. Spada, Copia privata ed opere sotto chiave, in Riv dir. ind., 2002; M. Senftleben, Copyright, Limitations and the Three-Step Test, Kluwer Law Int., 2004; L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, 7ª ed., Milano, 2006.&lt;br /&gt;Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La l.d.a. prevede dei limiti all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica degli autori.&lt;br /&gt;In taluni casi, infatti, le opere protette – quindi non ancora cadute in pubblico dominio – non sono suscettibili di sfruttamento patrimoniale da parte dei loro creatori o degli altri aventi diritto. &lt;br /&gt;Tali eccezioni e limitazioni – in precedenza qualificate libere utilizzazioni – si giustificano perché soddisfano interessi pubblici, quali la diffusione della cultura, dell’arte e della conoscenza, lo sviluppo e l’espansione dell’informazione, la protezione di soggetti che vivono particolari situazioni di difficoltà (disabili, carcerati, ammalati in ospedali pubblici, ecc.).&lt;br /&gt;Alcuni esempi possono meglio chiarire il punto.&lt;br /&gt;L’art. 65 l.d.a. prevede che gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, sono liberamente riproducibili, a condizione che siano indicati espressamente la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore (è altresì necessario che la riproduzione o l’utilizzazione non sia stata espressamente riservata). Allo stesso modo, l’art. 70 l.d.a. ammette che si possano riassumere o citare brani o parti di altre opere, a patto che ciò avvenga per finalità di critica, di discussione o di ricerca scientifica. Naturalmente, non è ammessa la riproduzione dell’intera opera o di una parte così rilevante da determinare una concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Si pensi, ad esempio, alla differenza che intercorre tra un articolo nel quale si discute una determinata opera letteraria ed un commento all’opera, con riproduzione della stessa: il primo caso rientra nell’ambito delle eccezioni ai diritti di utilizzazione economica; l’altro, in assenza di un’autorizzazione alla pubblicazione integrale dell’opera, costituisce illecito sfruttamento.&lt;br /&gt;La disciplina delle utilizzazioni libere, nel corso degli ultimi anni, ha subito non poche modifiche, spesso dettate dalle direttive comunitarie.&lt;br /&gt;Si pensi al diritto di fotocopiare opere protette, garantito dall’art. 68 l.d.a. entro precisi limiti quantitativi (il 15%, del volume o del periodico, escluse le pagine di pubblicità).&lt;br /&gt;Un tema particolarmente dibattuto è quello della tutela della copia privata. In Italia, tale aspetto è stato riformato con la n. 93 del 1992, che ha introdotto il diritto di realizzare una copia di videogrammi e fonogrammi ed ha riconosciuto un sistema di compensazione in capo ai titolari dei diritti d’autore (disciplina poi radicalmente modificata dal d. lgs. n. 68/03 che ha recepito la direttiva 2001/29/CE).&lt;br /&gt;Ai sensi dell’art. 71-sexies l.d.a., il soggetto che acquisisce un bene ha diritto ad una (ed una sola) copia privata, anche solo analogica, per uso personale. La riproduzione può avvenire su qualsiasi supporto. Tuttavia, è necessario che la copia sia compiuta da persone fisiche, senza l’ausilio di intermediari e non è ammessa la riproduzione per conto di terzi, anche se appartenenti ad una cerchia ristretta e circoscritta (ad esempio, amici o parenti). Sebbene la norma nulla dica sul punto, è necessario che la fonte da cui avviene la copia sia lecita: non è quindi ammessa la copia privata di opera contraffatta, né, relativamente alle tecnologie informatiche, la riproduzione dell’opera per mezzo di programmi di condivisione di file (peer-to-peer).&lt;br /&gt;Ma, soprattutto, deve essere rispettato il three step test della Convenzione di Berna, secondo cui la realizzazione della copia privata non può avvenire «in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali» o in modo da non causare un «ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti».&lt;br /&gt;Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, perché coinvolge la liceità dei digital rights management, ossia dei dispositivi che impediscono la copia di fonogrammi e videogrammi.&lt;br /&gt;Difatti, si scontrano, in questo caso, due opposte esigenze. Da un lato, quella dei produttori, che cercano di impedire la contraffazione delle opere. Dall’altro, le legittime pretese dei consumatori, che perdono una facoltà (o, secondo alcuni, un diritto soggettivo) sull’opera, e degli stessi autori, che, invece, si vedono privati del compenso forfetario per la copia privata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. I diritti connessi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; Aa.Vv., Le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(96); S. Ercolani, Il diritto d’autore e i diritti connessi: la legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE, Torino, 2004.&lt;br /&gt;Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I diritti connessi (anche detti diritti vicini, in ossequio alla terminologia adoperata dalla legge francese) non rientrano, in senso stretto, nell’ambito del diritto d’autore.&lt;br /&gt;Difatti, può essere accorpata in quest’alveo una gamma di diritti disomogenei, che, tuttavia, hanno un collegamento diretto con le opere.&lt;br /&gt;I diritti connessi, disciplinati dal titolo II della l.d.a., sono numerosi. Tra i più importanti ricordiamo: i diritti del produttore di fonogrammi; i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva; i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori; i diritti relativi alle fotografie, alla corrispondenza editoriale ed al ritratto.&lt;br /&gt;L’aspetto che accomuna tali diritti è dato dalla circostanza che, a differenza del diritto d’autore, manca un atto creativo. Pertanto, i diritti connessi trovano la loro giustificazione in un’attività imprenditoriale (come nel caso dei produttori) o in un’attività artistico-professionale (come nel caso degli interpreti), connessa però con un’opera tutelata dal diritto d’autore.&lt;br /&gt;Il riconoscimento (e l’accresciuta importanza) di tali diritti rispecchia la necessità che siano tutelati anche i soggetti che partecipano all’industria culturale ed artistica, consentendo la riproduzione, la diffusione e l’esecuzione delle opere. Una necessità avvertita completamente solo in epoca recente, come dimostra il fatto che molti dei diritti in questione sono stati riconosciuti (o significativamente ampliati) solo con la direttiva n. 92/100/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Violazioni del diritto d’autore e difese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A. Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano, 1974; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; L. Nivarra, Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale, in AIDA, 2000.&lt;br /&gt;Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si è detto che il diritto d’autore assegna a determinati soggetti (l’autore o i suoi aventi causa) un’esclusiva sull’utilizzazione e sullo sfruttamento economico delle opere create. Al contempo, però, la legge tutela anche i diritti morali del creatore.&lt;br /&gt;Naturalmente, la l.d.a. prevede una serie di rimedi alle violazioni sia del diritto patrimoniale, sia del diritto morale.&lt;br /&gt;È necessario, però, precisare che, per aversi violazione del diritto d’autore, non è necessario che l’opera contraffatta sia messa in commercio, né che l’autore dell’illecito ne ricavi un vantaggio patrimoniale.&lt;br /&gt;Pertanto, la mera riproduzione è sufficiente per la realizzazione della fattispecie illecita, così come la mera utilizzazione non autorizzata dell’opera.&lt;br /&gt;Importante, però, è la distinzione tra contraffazione e plagio, sebbene, nella pratica, il confine tra le due figure possa talora risultare sfocato. &lt;br /&gt;Si ha contraffazione allorquando si realizza una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, ma la paternità è comunque attribuita al reale autore. È indifferente che l’opera abbia subito delle modifiche da parte del contraffattore. Si pensi al caso del soggetto che riproduca un’opera discografica, senza autorizzazione, e la metta in commercio, limitandosi a duplicare il contenuto dell’opera ed a fotocopiarne la copertina o ad imitarne il packaging.&lt;br /&gt;Si avrà, invece, plagio, nel caso in cui il soggetto non si limiti a duplicare illecitamente l’opera, ma se ne attribuisca la paternità. Si pensi al caso di uno scrittore che, ricevuto un manoscritto da un collega, lo invii ad un editore attribuendosi l’opera.&lt;br /&gt;È pacifico, inoltre, che plagio e contraffazione possano coesistere (dando luogo all’illecito di plagio-contraffazione). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto si appropri della paternità dell’opera e cerchi di trarne benefici patrimoniali.&lt;br /&gt;Deve, inoltre, precisarsi che le due figure ricorrono anche quando il plagio o la contraffazione non riguardi l’intera opera, ma solo una parte di essa. In realtà, però, come molti esempi pratici ci dimostrano, non è sempre agevole identificare i presunti atti illeciti (specialmente nel settore della musica leggera).&lt;br /&gt;Laddove venga riconosciuta una violazione del diritto d’autore, il giudice può ordinare diversi provvedimenti.&lt;br /&gt;Tra i più frequenti, ricordiamo: l’accertamento e l’inibitoria; il ritiro delle opere dal commercio e la loro distruzione; il risarcimento del danno, ma solo nei casi in cui il soggetto abbia agito con colpa o dolo (non è ammesso il risarcimento nei casi di c.d. plagio involontario); la pubblicazione della sentenza di condanna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Conclusioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W. Kingston, Innovation, Creativity and Law, Kluwer Acad. Publ., 1990; J. Litman, Digital Copyright, Prometheus Books, 2001; M. Boldrin – D.K. Levine, The Case Against Intellectual Property, 92 American Econ. Rev. Papers and Proceedings 209 (2002); L. Lessig, Free Culture, How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Creativity, Penguin Press, 2004; F. Macmillan, Copyright’s Commodification of Creativity, in A.V. Narsimha Rao (ed.), Copyright Law: Concepts and Cases, ICFAI Books, 2005; C. Galli, Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti, in AIDA, 2005; R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, 2004 (ma ried. 2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al termine di questa breve (e necessariamente incompleta) panoramica sul diritto d’autore, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive.&lt;br /&gt;Tuttavia, prima di provare a tracciare gli eventuali scenari futuri, pare imprescindibile tentare di rispondere ad una domanda: a cosa serve il diritto d’autore?&lt;br /&gt;Nelle pagine precedenti si è visto come tale diritto si sia sviluppato nel corso del tempo, e quali siano diritti, eccezioni e difese. La scelta di posporre le “ragioni” del diritto d’autore non è stata casuale, dal momento che l’impegnativo quesito che abbiamo posto non può trovare risposta se non nel momento in cui si ha un quadro della situazione normativa.&lt;br /&gt;Occorre precisare, però, che interrogarsi sul perché del diritto d’autore non porta ad una risposta univoca.&lt;br /&gt;Secondo alcuni, infatti, col diritto d’autore l’ordinamento tutelerebbe le creazioni e l’interesse generale a che tali creazioni siano diffuse dagli autori al pubblico. In questo modo, da un lato, si determinerebbe un progresso sociale; dall’altro, si garantirebbe lo sviluppo della personalità degli autori, rispondendo al dettato dell’art. 2 cost.&lt;br /&gt;Più pragmatica, invece, è altra visione (non necessariamente incompatibile con la precedente), che è possibile rinvenire specialmente nella letteratura giuridica statunitense.&lt;br /&gt;Si sostiene che il diritto d’autore troverebbe il suo fondamento in regole economiche. &lt;br /&gt;Per capire questo aspetto, però, dobbiamo fare un passo indietro. &lt;br /&gt;Il diritto d’autore rientra nell’alveo della proprietà intellettuale. In questo caso, però, il termine proprietà acquista un significato peculiare, dal momento che, come si è visto, il diritto è sull’opera creata, non sul supporto che la contiene (e non è un caso, allora, che il legislatore tedesco riferisca il termine proprietà ai soli oggetti tangibili).&lt;br /&gt;Difatti, il diritto di proprietà è, essenzialmente, il diritto di escludere gli altri dal godimento di un determinato bene. Se utilizzo la mia auto per andare al lavoro, altre persone non potranno utilizzarla. Al contrario, nell’ambito della proprietà intellettuale, il diritto non esclude gli altri soggetti dalla fruizione dell’opera. Ed, infatti, nel momento in cui ascolto una canzone, non la sottraggo al suo autore, né impedisco che altri ascoltino, nello stesso momento, la stessa canzone.&lt;br /&gt;In questo modo, si comprende perché i beni immateriali godano di forme di tutela differenziate rispetto ai beni materiali. Difatti, se non riconosco un diritto sulla creazione, nessuno sarà incentivato a fare degli investimenti per favorire l’innovazione. Ognuno attenderà che altri facciano questo investimento, per poi utilizzare la creazione gratuitamente, senza dover sopportare le spese per la sua iniziale realizzazione.&lt;br /&gt;Una simile ricostruzione, però, è valida per alcuni ambiti della proprietà intellettuale ed industriale (ad esempio, per i brevetti), ma non giustifica del tutto la protezione del diritto d’autore. Difatti, se è immaginabile una drastica riduzione nel numero dei brevetti, qualora spariscano i diritti di esclusiva, lo stesso non può dirsi per il diritto d’autore. Pur senza voler scadere in una lettura semplicistica, pare evidente che i processi creativi, nel campo dell’arte e della letteratura, non rispondono sempre a criteri di convenienza economica (è fin troppo facile osservare che Omero scrisse Iliade ed Odissea senza la prospettiva di un ritorno economico; allo stesso modo, tale ricostruzione fatica a spiegare i motivi che inducono dilettanti a creare nuove opere).&lt;br /&gt;In conclusione, può dirsi che, forse, la soluzione è nel mezzo, ammettendo che entrambe le funzioni indicate possano essere poste a giustificazione del diritto d’autore, sebbene con talune eccezioni.&lt;br /&gt;Ma, a prescindere dai tentativi di giustificarlo, pare evidente che il diritto d’autore – specialmente dinanzi allo sviluppo (e sovente alle aggressioni) di internet e delle nuove tecnologie – stia vivendo un momento di forte crisi.&lt;br /&gt;Sebbene non sia questa le sede più opportuna per discutere tali problematiche, sia sufficiente un rapido quadro delle più significative ed attuali discussioni:&lt;br /&gt;a) durata del diritto patrimoniale: numerosi autori sostengono che la durata del diritto d’autore sia eccessiva. Se si analizza la cronologia degli atti normativi che regolano il settore in esame, ci si avvede che tale arco temporale ha subito una progressiva e significativa dilatazione (passando, ad esempio, nel sistema americano da 14 a 70 anni). Garantire una durata così lunga, infatti, non garantisce incentivi alla creatività, che potrebbero essere assicurati anche con periodi più brevi. E, soprattutto, dovrebbe essere ridotta la durata dei diritti connessi, perché non incidono direttamente sui processi creativi.&lt;br /&gt;b) copia privata ed utilizzazioni libere: il sistema di eccezioni e limitazioni tende ad essere continuamente ristretto. L’esempio già ricordato dei digital rights management è sintomatico di una tendenza verso la netta contrapposizione tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori. Il problema della pirateria non può essere risolto semplicemente aumentando le pene: occorre pensare a strumenti di tutela nuovi, che tengano conto delle nuove tecnologie, della distribuzione delle opere e del nuovo mercato dell’industria culturale;&lt;br /&gt;c) diritti degli autori: la legge deve apprestare delle soluzioni che possano avvantaggiare i diritti degli autori, piuttosto che quelli dei titolari dei diritti connessi. È noto, infatti, che solo una parte minoritaria dei proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere è destinata ai creatori delle stesse.&lt;br /&gt;d) differenziare il mercato dei consumatori: è dimostrato che non tutti i consumatori sono disposti a pagare lo stesso prezzo per le opere. Si pensi all’esempio dei creative commons. Alcuni scrittori hanno pubblicato su internet un loro libro, consentendo agli utenti della rete di scaricarlo gratuitamente. Potrà apparire strano, ma le vendite non solo non sono calate, rispetto alle precedenti pubblicazioni degli stessi autori, ma sono aumentate. Ciò significa che esistono diverse fasce di consumatori. Innanzi tutto, quelli che, comunque, comprerebbero il libro in libreria, anche nel caso in cui possano scaricarlo gratuitamente (si pensi agli ammiratori di un determinato scrittore). Poi ci sono quelli che lo scaricano da internet e che, in ogni caso, non comprerebbero quel libro in libreria. Di questi, alcuni scaricano il libro, ne leggono una parte e, ritenendo che non sia particolarmente interessante, interrompono la lettura. Altri, invece, dopo aver scaricato il libro e iniziato a leggerlo, si appassionano alla trama e decidono di comprare l’edizione cartacea in libreria. Come si vede – a dispetto dell’inevitabile semplificazione cui siamo costretti – non c’è una diminuzione delle vendite e non c’è danno né per gli autori, né per i titolari dei diritti connessi.&lt;br /&gt;Quelli evidenziati sono un ristretto numero dei problemi che oggi si discutono nel settore del diritto d’autore. È complesso, se non impossibile, fare una valutazione predittiva e dire ciò che accadrà in futuro.&lt;br /&gt;Tuttavia qualcosa di certo c’è: è necessario ripensare le regole del diritto d’autore. E tale ripensamento passa, necessariamente, per l’analisi degli scopi assegnati dall’ordinamento a tale ramo del diritto. Occorre, quindi, non dimenticare, in nessun caso, che il diritto d’autore esiste per proteggere, in primis, gli autori e per tutelare le opere artistiche e culturali, favorendone la loro diffusione nel pubblico dei potenziali fruitori. Lo scopo, in definitiva, deve essere quello incentivare la “produzione” delle idee, con la consapevolezza che la conoscenza (soprattutto se condivisa) non è un bene competitivo, ma uno strumento indispensabile per la promozione del progresso.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116817286408272288?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116817286408272288/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116817286408272288' title='4 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116817286408272288'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116817286408272288'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2007/01/diritto-dautore-parte-2.html' title='Diritto d&apos;autore - parte 2'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116817280225142140</id><published>2007-01-07T13:23:00.000+01:00</published><updated>2007-01-07T13:26:42.686+01:00</updated><title type='text'>Diritto d'autore - parte 1</title><content type='html'>&lt;strong&gt;IL DIRITTO D’AUTORE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Nascita del diritto d’autore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (1886); Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); artt. 2575-2583 c.c.; Convenzione universale sul diritto d’autore (1952); Trattato OMPI sul diritto d’autore e Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996); dir. n. 91/250 del 4 maggio 1991; dir. n. 92/100 del 19 novembre 1992; dir. n. 93/98 del 29 ottobre 1993; dir. n. 96/9/CE; dir. n. 2004/48/CE del 29 aprile 2004.&lt;br /&gt;M. Rose, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Harvard Univ. Press, 1993;  J.M.B. Seignette, Challenges to the Creator Doctrine, Kluwer Law, 1994; C. Hesse, The Rise of Intellectual Property, 700 bc to ad 2000, Daedalus, (2002); L.C. Ubertazzi, Diritto d’autore, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino 1989; A. Anchisi Passerin d’Entreves, Diritto d’autore in diritto comparato, ivi; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, ivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nascita del diritto d’autore è recente, se confrontata con altri istituti del diritto.  L’idea che un soggetto possa vantare dei diritti sulla propria opera, infatti, è frutto di una conquista che appartiene all’Illuminismo.&lt;br /&gt;Tale ritardo potrebbe essere giustificato ricordando l’avversione, manifestata in tutte le religioni monoteiste, verso questo principio. Così, Confucio, negli Analetti, afferma: «Io trasmetto e non creo. Confido negli antichi e li amo». Non diversamente, la Šarī’a, la legge islamica, sebbene punisca l’appropriazione della reputazione di un maestro della legge, non riconosce la paternità delle idee espresse dal maestro stesso. Una soluzione che non sorprende, se si riflette sul fatto che, nel mondo islamico, la stampa è penetrata con fatica, all’interno di una cultura che ha sempre preferito la tradizione orale alla trasmissione scritta. &lt;br /&gt;Analogamente, il pensiero giudaico-cristiano non riconosceva alcun diritto ai creatori di idee. Nel Vangelo di Matteo si legge «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (10:8); la cultura, la scienza e le idee, quindi, sono opera di Dio, che le trasmette agli uomini. Tale concetto è poi penetrato nella teologia medievale: «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest»; «la scienza è un dono di Dio, quindi non è possibile venderla». Anzi, ottenere un guadagno da qualcosa che appartiene a Dio è considerato peccato (simonia): pertanto, tutti gli appartenenti alle professioni intellettuali – maestri, medici, e così via – non possono ottenere alcun compenso per le loro prestazioni, ma, al più, dei doni quali segno di gratitudine per la saggezza che hanno impartito.&lt;br /&gt;In questa fase storica, quindi, la protezione non viene accordata all’idea (il contenuto dell’opera, c.d. corpus mysticum), ma esclusivamente al supporto nel quale l’idea è racchiusa (il contenente, c.d. corpus mechanicum). In termini essenziali, potremmo dire che è possibile, quindi, rubare un libro, ma non plagiarne il contenuto.&lt;br /&gt;Del tutto sconosciuta, poi, era la distinzione tra diritto morale e diritto patrimoniale, ovvero tra la sfera extrapatrimoniale connessa principalmente alla paternità dell’opera e le utilizzazioni economiche dell’opera stessa.&lt;br /&gt;La situazione delineata, però, venne a cambiare nel 1450 con l’invenzione della stampa ad opera di Gutenberg: la riproduzione automatica ed in forma seriale (e non più per mezzo di amanuensi) creò le prime possibilità di guadagno sulla vendita delle opere, ma, al tempo stesso, sviluppò anche gli opposti interessi di falsari e plagiari. È in questo periodo, quindi, che si affacciano le due principali esigenze del diritto d’autore: riconoscere diritti di natura patrimoniale e morale agli autori; difendere gli stessi autori dalle utilizzazioni illecite delle loro creazioni.&lt;br /&gt;Sarebbe, tuttavia, un errore credere che la nascita del moderno diritto d’autore abbia seguito un iter così semplice.&lt;br /&gt;Da un lato, infatti, permanevano opinioni contrarie: in uno dei primi scritti dedicati al nuovo mezzo, Lutero ammoniva gli stampatori: «Ho ricevuto gratuitamente, ho dato gratuitamente, non voglio nulla in cambio».&lt;br /&gt;Dall’altro, le prime aperture (i cc.dd. privilegi) erano intese come una grazia ottenuta dal sovrano, revocabile in qualsiasi momento. Come si può semplicemente evincere, quindi, siamo ancora molto lontani dal riconoscimento di un vero e proprio diritto sulle creazioni.&lt;br /&gt;L’ammissione dei privilegi da parte del potere politico, naturalmente, assicurava anche un controllo preventivo sulle opere pubblicate. Esemplare, in tal senso, è l’esperienza francese, nella quale fu assegnato il diritto di monopolio sulle stampe, ma i regnanti si arrogarono il potere di censurare le opere poco gradite, il cui controllo era assegnato ad una commissione che operò fino alla rivoluzione del 1789.&lt;br /&gt;Ma cos’erano questi privilegi? Si trattava di un diritto assegnato dal monarca, che affidava ad un soggetto il monopolio sulle opere stampate: all’interno di quel territorio, pertanto, nessun altro poteva stampare opere letterarie.&lt;br /&gt;Per quanto è dato sapere, il primo esempio è del 1469, quando fu attribuito a Johann Speyer il diritto di esclusiva per la Repubblica di Venezia. Questa pratica, ben presto, si diffuse anche al di là dei confini patrî: è del 1504 la creazione del titolo di King’s Printer e la destinazione ad un solo stampatore (la Stationers’ Company) del monopolio editoriale in Inghilterra; di qualche anno successiva la creazione di un analogo monopolio in Francia.&lt;br /&gt;Pare interessante sottolineare che il diritto non era riconosciuto al creatore dell’opera. Questi vendeva il proprio manoscritto e, successivamente, l’editore lo pubblicava. Era solo l’editore, pertanto, ad ottenere dei guadagni dalla stampa dei libri, ivi compresi quelli scritti da autori scomparsi.&lt;br /&gt;Questo sistema, però, non ebbe vita lunga.&lt;br /&gt;Innanzi tutto, in questo periodo, si sviluppano nuove teorie che riconoscevano il diritto degli autori sulle proprie opere.&lt;br /&gt;Una pietra miliare, in questo processo, è rappresentata dalla pubblicazione, nel 1690, del Secondo trattato sul governo di John Locke. In questo scritto, per la prima volta, venne formulata la c.d. teoria del lavoro e della proprietà privata, secondo cui ogni individuo vanta un diritto di proprietà sui frutti del proprio lavoro e tali diritti non costituiscono una concessione da parte dello Stato. Una tesi che, a livello giuridico, non tardò ad essere ripresa da uno dei più celebri giuristi del tempo, William Blackstone, nei suoi Commentaries on the Laws of England.&lt;br /&gt;In secondo luogo, anche se siamo in un’epoca di poco successiva, la nascita della borghesia determinò, tra le altre radicali modifiche sociali, anche la diffusione della cultura e l’aumento esponenziale nella vendita dei libri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.1. Le leggi sul diritto d’autore.&lt;br /&gt;Le modifiche sociali, così come le teorie lockiane, non lasciarono indifferenti giudici e legislatori.&lt;br /&gt;L’espandersi del mercato editoriale portò anche alle prime forme di “pirateria”, che tentarono di auto-assolversi, sostenendo che il loro operato era finalizzato unicamente nell’opporsi al regime monopolistico dei privilegi e nel ricercare un interesse pubblico.&lt;br /&gt;Paradigmatica della situazione che si determinò è l’esperienza inglese. La Camera dei Comuni, nel 1695, sottrasse il monopolio alla Stationers’ Company. Ciò portò l’affacciarsi sul mercato di altri editori (sarebbe riduttivo considerarli solo contraffattori) e costrinse la regina, nel 1710, ad emanare lo Statute of Ann, nel quale si affermava il diritto degli autori di autorizzare preventivamente la stampa delle loro opere, in modo da incoraggiare – diceva la legge – gli uomini di cultura a scrivere «libri utili».&lt;br /&gt;Il riconoscimento dei diritti degli autori – intesi come prioritari rispetto a quelli degli editori – trovò un importante riconoscimento nella Costituzione americana del 1787, che, alla sezione 8 dell’art. 1, afferma: «Il Congresso avrà il potere […] di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli autori ed agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte».&lt;br /&gt;Anche la prima legge statunitense del 1790 sul copyright – materia regolata in via esclusiva dalla legislazione federale e non dai singoli Stati – riconosceva il diritto degli autori per i 14 anni (poi estesi a 28 nel 1831) successivi alla data di pubblicazione dell’opera.&lt;br /&gt;Il vento che soffiava nei Paesi anglosassoni non lasciò immune i sistemi continentali. L’esempio più importante, che influenzerà anche gli altri Paesi europei, è rappresentato dalle leggi francesi post-rivoluzionarie del 1791 e del 1793 che, come si è detto, misero fine al sistema dei privilegi.&lt;br /&gt;La nascita del diritto d’autore moderno, con l’emanazione delle leggi cui si è fatto cenno, segnò anche una separazione, che in parte permane tutt’oggi, tra paesi di common law (Stati Uniti e Inghilterra, in particolare) e paesi di civil law (Francia e Germania, nel cui filone si colloca anche l’Italia).&lt;br /&gt;Il modello adottato nei paesi anglosassoni è segnato da un netto pragmatismo, laddove, al contrario, il modello franco-tedesco è improntato ad istanze giusnaturalistiche.&lt;br /&gt;Volendo provare a schematizzare le differenze principali tra il modello di common law e quello franco-germanico, si può osservare che: nei primi, il diritto d’autore è riconosciuto solo se sono adempiute determinate formalità, mentre, nei sistemi continentali i diritti d’autore sorgono con la sola creazione dell’opera; il diritto morale d’autore non è tutelato dal copyright, mentre il diritto d’autore dei paesi continentali tutela anche questo aspetto; infine, le utilizzazioni libere (in particolare il fair use) hanno un ampio spazio nel diritto di common law, mentre, nei paesi continentali, tali utilizzazioni degradano al rango di mere eccezioni.&lt;br /&gt;A ben vedere, però, anche all’interno degli ordinamenti continentali è possibile un’ulteriore dicotomia.&lt;br /&gt;Il sistema tedesco, infatti, ha recepito la teoria monista del diritto d’autore, a differenza del sistema francese che, invece, ha recepito la teoria pluralista.&lt;br /&gt;A giudizio della prima teoria, non esiste una tutela del diritto patrimoniale d’autore disgiunta dal diritto morale. Questa posizione, come si accennava, è stata ripresa dalla legge tedesca sul diritto d’autore.&lt;br /&gt;A giudizio della seconda, gli interessi economi dell’autore sono protetti da diritti patrimoniali, per loro natura alienabili a terzi ed hanno una durata limitata nel tempo; i diritti morali, invece, sono intrasmissibili ed hanno durata illimitata. Questa posizione è stata accolta dalla legge francese sul diritto d’autore dell’11 marzo 1957, così come dalla legge italiana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.2. La regolamentazione internazionale del diritto d’autore. &lt;br /&gt;Deve però osservarsi che, attualmente, la situazione è radicalmente mutata e le differenze evidenziate tra i singoli modelli sono attualmente molto più sfumate rispetto al passato. L’esigenza di far circolare le opere al di fuori dell’ambito nazionale ha sollevato, prima che in altri settori del diritto, l’esigenza dell’uniformazione delle regole giuridiche.&lt;br /&gt;Un’importanza fondamentale, nel processo di avvicinamento delle singole legislazioni nazionali, hanno avuto la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 (modificata più volte, da ultimo nel 1979 con la Convenzione di Parigi) e la Convenzione universale sul diritto d’autore, del 1952, siglata a Ginevra.&lt;br /&gt;Un’ulteriore spinta in questo senso è stata poi impressa dalla nascita – voluta dalla stessa Convenzione di Berna – dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o, secondo la dizione anglosassone, WIPO: World Intellectual Property Organization), un’organizzazione internazionale che ha, quale principale obiettivo, quello di promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo tramite la cooperazione fra gli Stati. Da tale organizzazione provengono due importanti trattati del 1996 (poi in parte modificati successivamente): il primo sul diritto d’autore, l’altro sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi. &lt;br /&gt;Infine, un’ulteriore spinta è venuta – seppur limitatamente ai Paesi appartenenti all’Unione Europea – con alcune direttive comunitarie, che hanno tentato di apprestare un quadro giuridico uniforme. Tra le più significative ricordiamo: dir. n. 91/250 del 4 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; dir. n. 92/100 del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; dir. n. 93/98 del 29 ottobre 1993 concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi; dir. n. 96/9/CE dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; dir. n. 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.&lt;br /&gt;Probabilmente, però, il passaggio più importante verso l’avvicinamento dei modelli giuridici si è avuto con la direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Tale direttiva, infatti, ha recepito i Trattati dell’OMPI (avendo l’Unione Europea aderito agli stessi), così come, in precedenza, avevano fatto gli Stati Uniti – con il Digital Millennium Copyright Act del 1998 – ed altri paesi non appartenenti all’Unione Europea.&lt;br /&gt;È evidente, in definitiva, che, nel campo del diritto d’autore, si sia realizzato un singolare fenomeno – non ancora concluso – di convergenza delle diverse legislazioni nazionali, uniformate ora dalle convenzioni internazionali, ora dalla legislazione comunitaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Requisiti richiesti per la tutela delle opere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P. Greco – P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Tratt. dir. civ. di Vassalli, Torino, 1974; E. Santoro, Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore, in Dir. autore, 1975; M. Fabiani, Il diritto d’autore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, Torino, 1983; M. Ammendola, Diritto d’autore. Diritto materiale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989; L.C. Ubertazzi, Commentario al Diritto della concorrenza, 3ª ed., Padova, 2005; V. M. De Sanctis, I soggetti del diritto d’autore, 2ª ed., Milano, 2005; L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, 7ª ed., Milano, 2006. &lt;br /&gt;Legge 22 aprile 1941 n. 633; artt. 2575-2583 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oltre che dalla legislazione sovranazionale, il diritto d’autore è regolato, naturalmente, anche da norme di diritto interno (sebbene queste ultime abbiano subito non poche modifiche a causa degli interventi della stessa legislazione sovranazionale).&lt;br /&gt;Le principali fonti del diritto d’autore sono il codice civile (artt. 2575-2583) e la legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (d’ora in poi l.d.a.). &lt;br /&gt;La Costituzione, invece, non contiene alcun richiamo al diritto d’autore, sebbene si sia soliti ritenere che esso trovi protezione in alcune disposizioni e, specificatamente: nell’art. 2, sulla tutela della personalità dell’uomo; nell’art. 4, sul progresso materiale o spirituale della società; nell’art. 9, sulla promozione dello sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; nell’art. 21, sulla libertà di espressione; nell’art. 33, sulla libertà dell’arte e della scienza; e, infine, seppur limitatamente ai diritti patrimoniali d’autore, nell’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.&lt;br /&gt;L’ordinamento, tuttavia, non tutela ogni opera, ma solo quelle che soddisfano determinati presupposti:&lt;br /&gt;a) in primo luogo, l’opera deve avere carattere creativo (art. 1 l.d.a.). La creazione dell’opera costituisce titolo originario di acquisto dell’opera, non essendo prescritta, dalla legislazione italiana, altra formalità (art. 6 l.d.a. e 2576 c.c.). Con la creazione, quindi, il soggetto diviene titolare sia dei diritti patrimoniali, sia dei diritti morali.&lt;br /&gt;La l.d.a. impone all’autore di depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera (art. 105). La mancata osservanza di tale prescrizione determina esclusivamente l’impossibilità per l’autore di esercitare i diritti di utilizzazione. Al contrario, come stabilito dall’art. 106 l.d.a., l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio degli altri diritti d’autore.&lt;br /&gt;È importante precisare che, ai fini della creazione, la l.d.a. non richiede alcuna capacità. Il soggetto, quindi, acquisterà i diritti d’autore, anche se incapace di intendere e di volere.&lt;br /&gt;b) l’opera creata deve essere nuova. Si discute se il concetto di novità debba essere inteso in senso soggettivo o oggettivo. Si tratta di un profilo importante, non privo di risvolti pratici.&lt;br /&gt;Per comprendere il punto, facciamo un esempio. Immaginiamo che il cantautore americano Tizio scriva una canzone, che, in alcune strofe (o battute), è identica ad altra canzone, scritta anni prima da Caio, sconosciuto cantautore italiano. La tutela del diritto d’autore copre solo l’opera creata per prima? Oppure tutela anche i cc.dd. incontri fortuiti, ossia quei casi in cui un autore, non conoscendo l’opera altrui, crei qualcosa di molto simile, un’opera, cioè, nuova da un punto di vista soggettivo, ma non da quello oggettivo?&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di comprendere quale significato debba essere assegnato al concetto di «carattere creativo», richiesto dall’art. 1 l.d.a.&lt;br /&gt;Se si ritiene di dare prevalenza allo sforzo creativo dell’autore – laddove lo stesso riesca a dimostrare che non era a conoscenza dell’altrui opera – dovrà concludersi per la rilevanza della novità intesa in senso soggettivo. Se, al contrario, si considera prevalente l’apporto dato dall’opera alla cultura o all’arte, allora dovrà ritenersi che il concetto di novità vada inteso in senso oggettivo.&lt;br /&gt;c) è necessario che vi sia concretizzazione, estrinsecazione o esteriorizzazione dell’opera.&lt;br /&gt;Non è prevista, da parte dell’ordinamento, alcuna tutela per l’opera in sé, che non sia trasposta in un supporto durevole o, laddove ciò sia possibile, come nel caso delle opere letterarie, comunicata oralmente a terzi. Questo problema, naturalmente, non si pone per le opere che vengono ad esistenza solo con la fissazione in un supporto: si pensi, ad esempio, ad un dipinto.&lt;br /&gt;Dalla trasposizione nel corpus mechanicum va distinta la pubblicazione dell’opera. Nel primo caso, infatti, si trasferisce l’idea in un supporto; nel secondo, si rende l’opera conoscibile ai terzi.&lt;br /&gt;Occorre non confondere questi due aspetti, perché, per la nascita del diritto, non è necessaria la pubblicazione dell’opera. Sebbene questa opinione non sia condivisa da tutti, la l.d.a. sembra essere molto chiara in tal senso: ne è riprova l’art. 12, che riconosce all’autore «il diritto esclusivo di pubblicare l’opera». La terminologia adoperata indica che la nascita del diritto d’autore in capo all’autore precede la pubblicazione, ed è indifferente ad essa.&lt;br /&gt;Non importa quale sia il mezzo utilizzato per portare all’esterno l’idea. L’art. 1 l.d.a., infatti, dispone che le opere sono tutelate «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».&lt;br /&gt;Generalmente, si distingue tra opere a struttura semplice e opere a struttura composita: le prime sono quelle che adoperano un solo mezzo espressivo (ad esempio, un’opera letteraria); le altre, invece, più mezzi (ad esempio, un’opera cinematografica).&lt;br /&gt;Anche il contenuto, purché nuovo, nel senso poc’anzi chiarito, non è rilevante. È, infatti, ammesso anche un contenuto dell’opera contrario all’ordine pubblico ed al buon costume, a differenza di quanto previsto in materia di brevetti e marchi di impresa.&lt;br /&gt;d) per essere tutelata dalla l.d.a., l’opera deve appartenere all’arte o alla cultura.&lt;br /&gt;L’opera deve rientrare in una delle categorie indicate dall’art. 1: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Sono tutelabili anche le banche dati ed i software (definiti dalla l.d.a. programmi per elaboratore).&lt;br /&gt;L’art. 2 contiene un’elencazione delle opere protette. Esse sono:&lt;br /&gt;a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia  in forma scritta sia orale. È tutelata l’opera di fantasia: quindi, se si tratta di situazioni pensate dall’autore (si pensi ad un romanzo), la tutela si estende anche ad esse. Una disciplina particolare, invece, è prevista per gli articoli giornalistici, che rientrano nelle cc.dd. utilizzazioni libere;&lt;br /&gt;b) le opere musicali, con o senza parole. La l.d.a. tutela anche le variazioni e le improvvisazioni, purché fissate in un supporto;&lt;br /&gt;c) le opere coreografiche e pantomimiche. Anche in questo caso è richiesto che ne sia fissata la traccia, per iscritto o in altro modo;&lt;br /&gt;d) la scultura, la pittura, il disegno (purché abbia caratteristiche artistiche), l’incisione, la scenografia. La l.d.a., tutelando anche le «arti figurative similari», evita di dare una definizione rigida, lasciando aperto il campo anche a nuove forme espressive (si pensi, ad esempio, ai graffiti). È protetto dal diritto d’autore anche il disegno industriale, a condizione che presenti «di per sé carattere creativo e valore artistico»;&lt;br /&gt;e) i disegni e le opere dell’architettura. Si è detto precedentemente che la tutela prescinde dalla liceità dell’opera: quindi, il diritto d’autore coprirà anche i casi in cui vi sia violazione di una norma imperativa (si pensi al caso del progetto artistico-architettonico che violi un vincolo storico o ambientale);&lt;br /&gt;f) le opere cinematografiche (sia mute, sia sonore). Tali sono solo le opere, per dir così, complete; quindi, non il montaggio, i dialoghi, la fotografia, e così via, ma solo il risultato dei singoli contributi confluiti in un’unica opera;&lt;br /&gt;g) le opere fotografiche, anche se espresse con un procedimento analogo alla fotografia, salvo quanto previsto da gli artt. 87 e seguenti. La protezione di queste opere è stata riconosciuta solo nel 1979, a seguito dell’adeguamento della l.d.a. alla Convenzione di Berna;&lt;br /&gt;h) i programmi per elaboratore (software), purché rappresentino il risultato di creazione intellettuale dell’autore. La l.d.a. tutela sia i cc.dd. programmi sorgente, ossia il linguaggio originario del programma, sia i cc.dd. programmi oggetto, ossia la “traduzione” del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina;&lt;br /&gt;i) le banche di dati (o database), ossia le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo». Tali raccolte sono protette dalla l.d.a. nel solo caso in cui la selezione del materiale incluso sia frutto di un lavoro intellettuale e creativo dell’autore. Ciò che è oggetto di tutela, quindi, è la raccolta, la classificazione, la sistematizzazione di opere e dati. Naturalmente, tale tutela lascia impregiudicati i diritti esistenti su opere e dati contenuti nella banca di dati.&lt;br /&gt;L’art. 4 l.d.a. protegge altresì le «elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa». All’interno di questa categoria rientrano opere molto diverse tra loro: tra le altre, le traduzioni in altre lingue o dialetti; le trasformazioni da una forma ad un’altra (ad esempio, l’adattamento cinematografico di un libro); riduzioni e compendi; gli adattamenti (frequenti quelli in campo teatrale); i remake cinematografici, e così via enumerando. Per aversi tutela, anche in questo caso, è però necessario un apporto creativo dell’autore e non la mera riproposizione dell’altrui opera.&lt;br /&gt;Un caso a sé è rappresentato dalla parodia. Si tratta di un’ipotesi che si realizza quando l’opera originaria, il cui contenuto è solitamente “serio”, viene riprodotto in forma comica (come frequentemente avviene nel settore cinematografico). Il diritto d’autore tutela la parodia, a condizione che non rechi pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore dell’opera parodiata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. I soggetti del diritto d’autore. &lt;br /&gt;Si considera autore dell’opera, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. e dell’art. 15 della Convenzione di Berna, «chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa».&lt;br /&gt;Come si è detto in precedenza, la pubblicazione non è requisito essenziale per far sorgere i diritti d’autore, essendo sufficiente la creazione dell’opera.&lt;br /&gt;Conformemente a quest’impostazione, la l.d.a. si limita a prevedere una presunzione relativa di paternità. Ad esempio, se Tizio è indicato sulla copertina di un libro come l’autore, sarà onere di Caio, che assume di esserne il vero autore, dimostrarne la paternità.&lt;br /&gt;È ammessa sia l’opera pseudonima, sia quella anonima (artt. 8 e 9 l.d.a.).&lt;br /&gt;Lo pseudonimo (o nome d’arte) può essere utilizzato laddove abbia acquistato l’importanza del nome, secondo la regola fissata anche dall’art. 9 c.c.&lt;br /&gt;Più complessa è l’ipotesi dell’opera pubblicata in forma anonima o col ricorso al c.d. pseudonimo-maschera, ossia con un nome che impedisca di risalire al reale autore. In questo caso, non essendo possibile conoscere l’identità dell’autore, i diritti derivanti dall’utilizzazione dell’opera saranno assegnati a chi rappresenta, esegue o pubblica l’opera stessa.&lt;br /&gt;Le opere tutelate dal diritto d’autore possono essere il frutto dell’apporto creativo di uno o più soggetti.&lt;br /&gt;Si parla di opera collettiva quando la partecipazione dei singoli autori è individuabile: si pensi, ad esempio, ad un’enciclopedia. In questo caso, il coordinatore ed organizzatore dell’opera acquista la qualifica di autore (art. 7). Il diritto di utilizzazione economica dell’opera, ai sensi dell’art. 38 l.d.a., spetta all’editore, se non è diversamente convenuto. I singoli collaboratori dell’opera, però, possono utilizzare separatamente il proprio contributo, salvo patto contrario: si pensi al caso dello scrittore che pubblichi il proprio racconto prima all’interno di un’antologia e, in seguito, in una raccolta dei suoi racconti.&lt;br /&gt;Si parla, invece, di opere in comunione, nel caso in cui l’opera sia stata creata «con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone». In questo caso, il diritto d’autore spetta a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.).&lt;br /&gt;La particolarità delle opere in comunione è data dalla possibilità, riconosciuta in capo ad ogni coautore, di agire, anche individualmente, per la tutela del diritto morale. Allo stesso modo, la pubblicazione dell’inedito, così come la modificazione o la diversa utilizzazione dell’opera originaria, deve essere autorizzata da tutti i coautori. Si pensi, ad esempio, al diritto riconosciuto al coautore di una canzone di opporsi all’utilizzazione della stessa come jingle pubblicitario. L’art. 10, al comma 3, ammette che, laddove il rifiuto di uno o più coautori sia ingiustificato, la pubblicazione o le modificazioni possono essere autorizzate dal giudice.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, la l.d.a. prevede che le parti indivise devono essere considerate di eguale valore. Si tratta di una presunzione relativa: è ammessa, quindi, la prova contraria, ma l’eventuale diverso accordo circa le quote potrà essere dimostrato solo con un atto scritto.&lt;br /&gt;È interessante osservare che la bipartizione in questione non è presente nella legge francese sul droit d’auteur, che rappresenta il modello più simile a quello italiano: in questo caso, infatti, l’art. 9 della legge francese, distingue tra oeuvres de collaboration (che racchiudono le opere composte ed in comunione), oeuvres collectives (che sono le raccolte attribuite ad un unico autore, nelle quali non è possibile identificare il contributo dei singoli autori) e oeuvres composites (che sono opere nuove, nelle quali sono inglobate opere preesistenti).&lt;br /&gt;Esistono però alcune eccezioni alla regola secondo cui la creazione dell’opera è unico titolo originario dell’acquisto e, quindi, casi nei quali il titolare dell’originario diritto d’autore è soggetto diverso rispetto all’effettivo creatore.&lt;br /&gt;L’art. 11 l.d.a. prevede che le amministrazioni dello stato (compresi province e comuni) e gli enti non profit sono titolari del diritto d’autore sulle opere create «sotto il loro nome ed a loro conto e spese». È necessario, quindi, che ricorrano questi due presupposti, perché l’acquisto da parte degli enti menzionati avvenga automaticamente.&lt;br /&gt;Un’altra eccezione si ha nel caso di creazione di un’opera da parte di un lavoratore subordinato. Questa conseguenza è espressamente prevista dagli art. 12-bis e 12-ter, in materia, rispettivamente, di creazione di software e banche di dati e di opera di disegno industriale. Ovviamente, il datore di lavoro diverrà titolare dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera, atteso che il diritto morale permarrà in capo al lavoratore (ossia al creatore).&lt;br /&gt;Per aversi applicazione della regola, è però necessario che il lavoratore subordinato crei l’opera nell’esercizio delle mansioni a lui assegnate. Ad esempio, se un programmatore, nell’orario di lavoro e nello svolgimento delle sue attività lavorative, crea un programma sorgente, i diritti di utilizzazione economica saranno del datore di lavoro. Al contrario, invece, se lo stesso programmatore scrive, nel tempo libero, un libro giallo, i diritti d’autore (patrimoniale e morale) saranno esclusivamente i suoi. Lo stesso avverrà, poi, se il lavoratore crea il programma sorgente fuori dall’orario di lavoro e al di là delle mansioni a lui affidate.&lt;br /&gt;L’eccezione in questione ha una sua giustificazione. Il legislatore, attraverso il ritorno economico, intende determinare un incentivo ai soggetti (i datori di lavoro) che impegnano risorse per la creazione di nuove opere.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116817280225142140?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116817280225142140/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116817280225142140' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116817280225142140'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116817280225142140'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2007/01/diritto-dautore-parte-1.html' title='Diritto d&apos;autore - parte 1'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116493073894390138</id><published>2006-12-01T00:47:00.000+01:00</published><updated>2006-12-01T00:52:19.723+01:00</updated><title type='text'>cecilia</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/188/1051/1600/818750/nemo.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/188/1051/320/558129/nemo.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ieri pomeriggio, alle 15.12 e' nata mia figlia Cecilia.&lt;br /&gt;E' bellissima, come la mamma.&lt;br /&gt;Salvo imprevisti, dovrei essere all'universita' mercoledi prossimo, per il ricevimento e le lezioni.&lt;br /&gt;Ad ogni modo, i sigg.ri studenti che volessero venire al ricevimento, sono pregati di contattarmi prima scrivendo a gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116493073894390138?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116493073894390138/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116493073894390138' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116493073894390138'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116493073894390138'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/12/cecilia.html' title='cecilia'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116384257190594174</id><published>2006-11-18T10:35:00.000+01:00</published><updated>2006-11-18T10:36:12.033+01:00</updated><title type='text'>Diffamazione - esimenti</title><content type='html'>1. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa del diritto di cronaca è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento, se pur in buona fede, sulla fonte. Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. In tema di diffamazione, ciò che distingue la critica dall'insulto non è la minore capacità offensiva, ma la mancanza di gratuità del giudizio negativo, vale a dire il fatto che l'opinione sfavorevole sia, in qualche modo, "giustificata" da un ragionamento. Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Il giornalista non risponde per avere pubblicato un'intervista a contenuto diffamatorio, quando abbia correttamente indicato che le opinioni riportate sono altrui, e non abbia mostrato - neanche surrettiziamente - di aderire a esse. Cassazione penale, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche. Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare si esplica, non solo prima della "composizione del pezzo", ma anche (e anzi in maniera più puntuale e rigorosa) dopo di essa e prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione deve desumersi da tutto il contesto espositivo-comunicativo, che comprende titoli, sottotitoli, immagini ed ogni altro elemento che accompagni lo scritto. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Nel caso di intervista a contenuto oggettivamente diffamatorio, l'intervistatore ed il direttore responsabile del giornale non rispondono del delitto di diffamazione, per la sussistenza della scriminante della verità putativa, se l'autorevolezza della persona intervistata, valutata in una con tutte le circostanze del caso concreto, lasciava ragionevolmente presupporre la veridicità delle dichiarazioni rese dall'intervistato. Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Rettamente viene ritenuta sussistente la scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che abbia pubblicato, tra virgolette e con espressa indicazione della loro fonte, affermazioni oggettivamente diffamatorie contenute in una denuncia presentata nei confronti di un magistrato, allorché, per il grado di rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, riconoscibile al fatto in sè dell'avvenuta presentazione di detta denuncia, si possa ragionevolmente ritenere (con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), che con la pubblicazione anzidetta si sia inteso soltanto adempiere al dovere di informazione e non già rendersi strumento dell'intento diffamatorio Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 1999, n. 5192&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa - nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa - è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 1991&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116384257190594174?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116384257190594174/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116384257190594174' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384257190594174'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384257190594174'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/11/diffamazione-esimenti.html' title='Diffamazione - esimenti'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116384246554893430</id><published>2006-11-18T10:32:00.000+01:00</published><updated>2006-11-18T10:34:25.600+01:00</updated><title type='text'>Stampa - esimenti - Giurisprudenza</title><content type='html'>Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2005, n. 379&lt;br /&gt;Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cassazione penale, sez. V, 5 marzo 2004, n. 19334&lt;br /&gt;In tema di diffamazione col mezzo della stampa, il diritto di critica, inteso come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendole a vaglio censorio, non è correlato a quello di cronaca, atteso che, quando il discorso giornalistico ha contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa nell'alveo di una polemica in atto - frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute - i limiti scriminanti sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Ne consegue che, affinché sia riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., non si richiede, a differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca, che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984 Ansaloni &lt;br /&gt;Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto entro i limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13346&lt;br /&gt;La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455&lt;br /&gt;In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116384246554893430?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116384246554893430/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116384246554893430' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384246554893430'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384246554893430'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/11/stampa-esimenti-giurisprudenza.html' title='Stampa - esimenti - Giurisprudenza'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116384209807150225</id><published>2006-11-18T10:24:00.000+01:00</published><updated>2006-11-18T10:28:21.410+01:00</updated><title type='text'>diffamazione</title><content type='html'>Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. &lt;br /&gt;tratto da: http://www.studiolegale-online.net/penale_r02.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Codice penale&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica &lt;br /&gt;Salva la responsabilità dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.&lt;br /&gt;57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica &lt;br /&gt;Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non è indicato o non è imputabile.&lt;br /&gt;58 Stampa clandestina&lt;br /&gt;Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .&lt;br /&gt;58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa &lt;br /&gt;Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.&lt;br /&gt;La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).&lt;br /&gt;Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Legge sulla stampa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 11 - (Responsabilità civile)&lt;br /&gt;Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 13 - (Pene per la diffamazione)&lt;br /&gt;Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116384209807150225?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116384209807150225/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116384209807150225' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384209807150225'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116384209807150225'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/11/diffamazione.html' title='diffamazione'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116335606194012016</id><published>2006-11-12T19:26:00.000+01:00</published><updated>2006-11-18T10:20:27.400+01:00</updated><title type='text'>rettifica - right to reply</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Red Lion Broadcasting Co. v. FCC&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In 1964, WGCB, a radio station, carried a fifteen minute syndicated broadcast of a religious program called "Christian Crusade," in which the Reverend Billy James Hargis verbally attacked Fred J. Cook, author of the book Goldwater: Extremist on the Right.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Court decreed that, with respect to matters of public importance, "the right of free speech of a broadcaster . . . does not embrace a right to snuff out the free speech of others."&lt;br /&gt;In a closely related argument, the Court boldly declared the First Amendment right of the viewers and listeners to receive information as paramount to the First Amendment right of the broadcasters to freely provide information. The Court noted that "(i)t is the right of the public to receive suitable access to social, political, esthetic, moral, and other ideas and experiences which is crucial here. That right may not constitutionally be abridged either by Congress or by the FCC." The Court held that was fully consistent &lt;br /&gt;with the First Amendment goal of producing an informed public capable of conducting its own affairs to require a broadcaster to permit answers to personal attacks occurring in the course of discussing controversial issues, or to require that the political opponents of those endorsed by the station be given a chance to communicate with the public.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Red Lion Court, however, also acknowledged the political value of speech in producing an informed electorate to actively and effectively participate in a system of democratic self-rule.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In 1972, the Miami Herald printed two editorials that were critical of the candidacy of Pat Tornillo in his bid for the Florida House of Representatives. Pursuant to section 104.38 of the Florida Statutes, a right to reply statute solely benefiting candidates in an election, Tornillo demanded that the Miami Herald print verbatim his replies, but the paper refused.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;After citing the burden on the publisher in terms of cost and time, the Court noted "that, as an economic reality, a newspaper (cannot) proceed to infinite expansion of its column space to accommodate the replies that a government agency determines or a statute commands the reader should have available."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Court reasoned that such a penalty would not only be impractical, but also would infringe upon the editorial autonomy guaranteed by the First Amendment, by forcing newspapers to print "that which 'reason tells them should not be published."'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Giurisprudenza italiana&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Nell'ipotesi in cui l'interessato richieda una rettifica di lunghezza esorbitante il limite delle trenta righe, viene meno l'obbligo di pubblicare la rettifica da parte del direttore responsabile, che non ha il potere-dovere di ridurre, riassumere o altrimenti manipolare il testo al fine di contenerlo nel limite di spazio previsto dalla legge; ne' il giudice, adito in caso di rifiuto di pubblicazione, puo' "ex officio" ordinare che sia pubblicato un testo ridotto entro il limite suddetto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tribunale Bari 16 gennaio 1992, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignita'. Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che ne' il direttore del giornale ne' il giudice abbiano facolta' di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicita'. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tribunale S.Maria Capua V., 22 gennaio 1999 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La lunghezza massima di 30 righe, entro cui contenere (ai sensi dell'art. 42 legge n. 416 del 1981) la rettifica di notizie ritenute dall'interessato non corrispondenti al vero, va computata rispetto al rigo del testo stampato da rettificare. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pretura Bari 18 gennaio 1983&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non viola le disposizioni tassative di cui all'art.42, l.416/81 la pubblicazione della rettifica fatta seguire da un commento con il quale il giormalista ribadisca il contenuto del proprio articolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pretura Roma 10 luglio 1990&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116335606194012016?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116335606194012016/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116335606194012016' title='16 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116335606194012016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116335606194012016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/11/rettifica-right-to-reply.html' title='rettifica - right to reply'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>16</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-116124369141097416</id><published>2006-10-19T09:38:00.000+02:00</published><updated>2006-10-19T09:41:31.573+02:00</updated><title type='text'>mercoledi 18 ottobre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Big-Brother-is-Watching-You-oversized-postcard--C10204521.1.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Big-Brother-is-Watching-You-oversized-postcard--C10204521.1.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 2.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 15.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 21.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bill of Rights &lt;br /&gt;Amendment I&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-116124369141097416?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/116124369141097416/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=116124369141097416' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116124369141097416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/116124369141097416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/10/mercoledi-18-ottobre.html' title='mercoledi 18 ottobre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115808186179552308</id><published>2006-09-12T19:16:00.000+02:00</published><updated>2006-09-12T19:24:22.263+02:00</updated><title type='text'>Laurea magistrale</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Wide%20Awake%2060x84%4072.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Wide%20Awake%2060x84%4072.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avviso i sigg.ri studenti che l'esame di Diritto comparato ed europeo della comunicazione fara' parte, per la laurea magistrale, dei seguenti indirizzi:&lt;br /&gt;a) &lt;em&gt;comparatistico&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;b) &lt;em&gt;privatistico-forense&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;c) &lt;em&gt;pubblicistico e comunitario&lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115808186179552308?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115808186179552308/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115808186179552308' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115808186179552308'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115808186179552308'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/09/laurea-magistrale.html' title='Laurea magistrale'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115743889534300862</id><published>2006-09-05T08:36:00.000+02:00</published><updated>2006-09-05T08:50:42.916+02:00</updated><title type='text'>Inizio dei corsi</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/pagine3.png"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/pagine3.png" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il corso avra' inizio il giorno 11 ottobre 2006.&lt;br /&gt;Le lezioni si svolgeranno il mercoledi, il giovedi ed il venerdi dalle ore 13 alle ore 14.&lt;br /&gt;Per i corsisti e' previsto un programma differente rispetto a quello indicato nella guida dello studente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115743889534300862?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115743889534300862/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115743889534300862' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115743889534300862'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115743889534300862'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/09/inizio-dei-corsi.html' title='Inizio dei corsi'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115717977312650340</id><published>2006-09-02T08:45:00.000+02:00</published><updated>2006-09-02T08:49:33.196+02:00</updated><title type='text'>Anno accademico 2006-2007</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/vesuvio.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/vesuvio.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A partire dal 4 settembre saro' nuovamente in facolta'.&lt;br /&gt;Ricordo ai sigg.ri studenti che il mio giorno di ricevimento e' il mercoledi, dalle ore 11 alle 13.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115717977312650340?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115717977312650340/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115717977312650340' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115717977312650340'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115717977312650340'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/09/anno-accademico-2006-2007_02.html' title='Anno accademico 2006-2007'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115298323231388847</id><published>2006-07-15T19:05:00.000+02:00</published><updated>2006-07-15T19:07:13.000+02:00</updated><title type='text'>Convegno</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/utrecht.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/utrecht.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La settimana prossima non saro' presente al ricevimento, perche' impegnato in un convegno all'estero.&lt;br /&gt;E' possibile contattarmi, durante questo periodo e ad agosto, al solito indirizzo di posta elettronica gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115298323231388847?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115298323231388847/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115298323231388847' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115298323231388847'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115298323231388847'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/07/convegno.html' title='Convegno'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115261833351901756</id><published>2006-07-11T13:38:00.000+02:00</published><updated>2006-07-11T13:47:17.296+02:00</updated><title type='text'>Programma del corso</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Debussy_and_Strawinsky.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Debussy_and_Strawinsky.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avviso tutti i sigg. studenti (corsisti e non corsisti) che, a partire dalla seduta d'esame di settembre, non consentiro' a nessuno di sostenere l'esame su programmi alternativi rispetto a quelli indicati nella guida dello studente, salvo che siano stati previamente concordati con me.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo proposito, ricordo altresì che il programma, a partire dalla prossima sessione di esame, e' il seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per gli esami da 4 crediti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Caretti P., Diritto dell'informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, ult. ed.;&lt;br /&gt;e&lt;br /&gt;2) Zeno-Zencovich V., La libertà d’espressione, Il Mulino, Bologna, 2004 (limitatamente ai capitoli I. Libertà di stampa o libertà della stampa. V. La pubblicità. VIII. La manifestazione del pensiero nel mondo di internet).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per gli esami da 3 crediti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Caretti P., Diritto dell'informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, ult. ed. (limitatamente ai capitoli limitatamente ai capitoli I. La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione. - II. Stampa. - III. Radiotelevisione)&lt;br /&gt;e&lt;br /&gt;2) Zeno-Zencovich V., La libertà d’espressione, Il Mulino, Bologna, 2004 (limitatamente ai capitoli I. Libertà di stampa o libertà della stampa. V. La pubblicità. VIII. La manifestazione del pensiero nel mondo di internet).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devo, infine, sottolineare che i due libri non sono alternativi, ma cumulativi (nel senso che si portano entrambi e non uno a scelta!).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115261833351901756?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115261833351901756/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115261833351901756' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115261833351901756'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115261833351901756'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/07/programma-del-corso.html' title='Programma del corso'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115061544112990351</id><published>2006-06-18T09:22:00.000+02:00</published><updated>2006-06-18T09:24:01.196+02:00</updated><title type='text'>ESAMI</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Big-Brother-is-Watching-You-oversized-postcard--C10204521.0.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Big-Brother-is-Watching-You-oversized-postcard--C10204521.0.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ricordo che gli esami si terranno nei seguenti giorni:&lt;br /&gt;GIUGNO 19 ore 10,30 &lt;br /&gt;LUGLIO 11 ore 10,30 &lt;br /&gt;SETTEMBRE 25 ore 10,30 &lt;br /&gt;OTTOBRE 9 ore 10,30 &lt;br /&gt;DICEMBRE 11 ore 10,30&lt;br /&gt;Non e' necessaria la prenotazione dell'esame.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115061544112990351?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115061544112990351/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115061544112990351' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115061544112990351'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115061544112990351'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/06/esami.html' title='ESAMI'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-115001101076136546</id><published>2006-06-11T09:28:00.000+02:00</published><updated>2006-06-18T09:21:21.790+02:00</updated><title type='text'>curriculum vitae</title><content type='html'>&lt;strong&gt;GIOVANNI MARIA RICCIO&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Associate Professor, Faculty of Law, University of Salerno – Italy&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;TEACHING &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Current courses:  Comparative Law and European Media Law, University of Salerno&lt;br /&gt;Trans-national Relations and Private Law, University of Malta&lt;br /&gt;Experience:&lt;br /&gt;Lecturer in the following graduate courses:&lt;br /&gt;E-commerce Law (University of Rome III, Masters Program in European Contract Law) (2005);&lt;br /&gt;European Law (Public Administration Superior School) (2005);&lt;br /&gt;Internet and Media Law (University of the Basilicata, Faculty of Literature and Human Sciences) (2004); &lt;br /&gt;Non-profit Law (University of Bologna, Masters Program in International Studies on Philanthropy) (2003-2004); (University of Naples) (2005)&lt;br /&gt;Family Law (University Suor Orsola Benincasa – Naples) (2003)&lt;br /&gt;Lecturer in the following undergraduate courses:&lt;br /&gt;Anglo-American Law (University of Salerno, Faculty of Political Science) (2003);&lt;br /&gt;Comparative Legal Systems (University of Salerno, Faculty of Law) (2002); &lt;br /&gt;Communication Law (University of Salerno, Faculty of Literature and Human Sciences) (2000-2001);&lt;br /&gt;Civil Law (University of Salerno, Faculty of Law) (2000)&lt;br /&gt;Comparative Legal Systems (University of Salerno, Faculty of Law) (2000)&lt;br /&gt;Private Law (University Suor Orsola Benincasa – Naples) (2000)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visiting Professor of Comparative and European Law, University of Constanta (Romania) (November 2000).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visiting at the CRID (Centre de Recherche Informatique et Droit), Université de Namur (1998); Academic Visitor at the Oxford Intellectual Property Research Centre (St. Peter's College), University of Oxford (2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LANGUAGES&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Italian (mother tongue), English, French.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;EDUCATION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ph.D in Comparative Law - Università di Salerno (2003)&lt;br /&gt;Post-graduate course in European and Comparative Law (2000)&lt;br /&gt;Law degree magna cum laude - Università di Salerno (1998)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;PROFESSIONAL QUALIFICATIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Legal consultant to the National Institute for Social Medicine (Rome) (2004-2005).&lt;br /&gt;Attorney at Law. Admitted to the Bar in 2003.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;PUBLICATIONS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Research interests: Internet and Media Law; Torts; Copyright Law; Non-profit  organizations and welfare systems&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Books&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. La responsabilità civile degli internet providers (Giappichelli, Torino, 2002) p. 1-303 (topic: Liability of internet service providers).&lt;br /&gt;2. Profili di responsabilità civile dell’Internet (Università di Salerno, Salerno, 2000) p. 1-101 (topic: Liability of internet service providers).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Chapters in books&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. La giurisprudenza costituzionale nella “conformazione” del sistema della responsabilità civile automobilistica (with S. Sica), in Aa.Vv., La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. Bussani, Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», ESI, Napoli, 2006, 206 – 228 (topic: Accident compensation and Constitutional Court).&lt;br /&gt;2. La responsabilità degli internet providers, in Vv.Aa., Le responsabilità professionali, a cura di P. Stanzione, Zanichelli, Torino, 2006; p. 743 – 779 (topic: Liability of internet service providers).&lt;br /&gt;3. La responsabilità civile del chirurgo, in Vv.Aa., Le responsabilità professionali, a cura di P. Stanzione, Zanichelli, Torino, 2006; 1069 – 1108 (topic: Surgery liability).&lt;br /&gt;4. Famiglia e responsabilità civile, in G. Autorino, ed., Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, vol. I, (Giappichelli, Torino, 2005) p. 459 – 491 (topic: Tort law and family relations).&lt;br /&gt;5. Le fondazioni universitarie: cavallo da traino o cavallo di Troia?, in G. Gemelli, ed., Le fondazioni universitarie, (Baskerville, Bologna, 2005) p. 145 – 171 (topic: University foundations).&lt;br /&gt;6. Privacy e dati sanitari, in F. Cardarelli – S. Sica – V. Zeno-Zencovich, eds., Il Codice della privacy, (Giuffrè, Milano, 2004) p. 247 – 336 (topic: Privacy and Medical Data).&lt;br /&gt;7. Soggetti che effettuano il trattamento; Sicurezza dei dati e dei sistemi; Adempimenti, in S. Sica – P. Stanzione, eds., Commento al d. lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), (Zanichelli, Torino, 2004) p. 119 – 154 (topic: Privacy, security and liability).&lt;br /&gt;8. La responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli; Rivalsa ed eccezioni opponibili; Il danno da sinistro stradale: le problematiche, in S. Sica, ed., La circolazione dei veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, (Zanichelli, Torino, 2004) p. 23 – 73; p. 297 – 306; p. 337 – 361 (topic: Liability and damages for car accidents).&lt;br /&gt;9. Fondazioni universitarie e supporting organizations: enti non-profit e sostegno delle attività accademiche, in B. Marcucci – R. Favale, eds., Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, (ESI, Napoli, 2003) p. 601 – 616 (topic: University foundations and supportino organizations in the US and Italian legal experience).&lt;br /&gt;10. Synopsis of Italian Law on Non-profit Organizations, in M.E. Phelan – R.J. Desiderio, Non-profit Organizations Law and Policy, (West Group, San Paul, Minnesota, 2003) p. 53 – 54.&lt;br /&gt;11. La responsabilità civile degli internet providers alla luce della direttiva n. 2000/31/CE, in S. Sica – P. Stanzione, eds., Commercio elettronico e categorie civilistiche, (Giuffrè, Milano, 2002) p. 379 – 397 (topic: Liability of internet service providers in the EU directive on electronic commerce).&lt;br /&gt;12. Diritto all’anonimato e responsabilità civile del provider, in L. Nivarra – V. Ricciuto, Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, (Giappichelli, Torino, 2002) p. 25 – 40 (topic: Anonymity and liability of internet service providers).&lt;br /&gt;13. Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile, in A. Saturno – P. Stanzione, eds., Commento al Testo unico sull’espropriazione, (Giuffrè, Milano, 2002) p. 337 – 384 (topic: Compulsory purchase of land).&lt;br /&gt;14. Degli atti dello stato civile formati all’estero; Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni, in P. Stanzione, ed., Il nuovo ordinamento dello stato civile. Commento al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, (Giuffrè, Milano, 2001) p. 51 – 84; p. 365 – 395 (topic: rectification of public registers).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Articles&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Violazioni dei doveri coniugali e responsabilità civile, in Danno e responsabilità, n. 4, 2006, p. 585 – 593 (topic: Tort law and family relations).&lt;br /&gt;2. Privati della copia privata? A proposito di una recente sentenza della Cassazione francese, in Il diritto dell’internet, Ipsoa, 2006, p. 237 – 243 (topic: Private copying and fair use).&lt;br /&gt;3. Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Supreme Court sul caso Grokster, in Diritto d'autore e nuove tecnologie, 2006, n. 2, p. 21 – 32 (topic: Peer-to-peer and copyright infringements).&lt;br /&gt;4. Caselle di posta elettronica aziendali e tutela della riservatezza dei giornalisti, in Il diritto dell’internet, Ipsoa, 2005, p. 573 – 582 (topic: E-mail workplace and personal data).&lt;br /&gt;5. Usi e abusi della telefonia mobile: a proposito di MMS e tutela della persona, in Il Corriere Giuridico, n. 3, 2004, p. 384 – 392 (topic: Multimedia Messaging Services, right of publicity and reputation).&lt;br /&gt;6. Internet, informazione e comunicazione interattiva (with S. Sica), in Europa &amp; Mezzogiorno, 2004, n. 52, p. 75 – 91 (topic: Internet and interactive communication).&lt;br /&gt;7. La responsabilità degli internet providers nel d.lgs. n. 70/03, in Danno e responsabilità, n. 12, 2003, p. 1157 – 1169 (topic: Liability of internet service providers)&lt;br /&gt;8. Le fondazioni universitarie. Analisi del d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 3, 2002, p. 141 – 160 (topic: University foundations).&lt;br /&gt;9. La responsabilidad civil de los proveedores de internet, in Revista de responsabilidad civil y seguros, n. 6, 2002, p. 23 – 36 (topic: Liability of internet service providers).&lt;br /&gt;10. Università ed enti no profit. Breve analisi comparatistica delle esperienze italiana e statunitense, in Vita Notarile, n. 3, 2002, p. 1738 – 1752 (topic: University foundations and supportino organizations in the US and Italian legal experience).&lt;br /&gt;11. Anonimato e responsabilità in internet, traduzione e nota della sentenza del Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 8 dicembre 1999, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2, 2000, p. 307 – 335 (topic: Anonymity and liability of internet service providers).&lt;br /&gt;12. La nouvelle loi italienne sur la vente à distance, in Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n. 123, 2000, p. 14 – 21 (topic: Distance selling EU directive).&lt;br /&gt;13. La responsabilità del provider nell’esperienza francese: il caso Hallyday, traduzione e nota della sentenza della Corte d’appello di Parigi, 20 febbraio 1999, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 4/5, 1999, p. 926 – 941 (topic: Liability of internet service providers in the French legal system).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;On-line publications&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Filantropia locale e community foundations: la circolazione del modello americano nel sistema giuridico italiano, in InDret. Revista para el analis del derecho (www.indret.com), n. 282, May 2005.&lt;br /&gt;2. La Cour de cassation italienne crée une différence entre la diffusion de pédo-pornographie via chat-room et via le web, (www.droit-technologie.org), May 2003.&lt;br /&gt;3. Diffamation en ligne et juridiction : première décision de la Cour de cassation italienne, in Juriscom (www.juriscom.net), Informations rapides, January 2001 (with Lionel Thoumyre).&lt;br /&gt;4. La protection de la vie privée : brève analyse de la situation italienne, in Lex Electronica, vol. 6, 2001.&lt;br /&gt;5. Jeux et loteries sur Internet : une vente de libéralisation souffle en Europe, in Droit &amp; Technologie, (www.droit-technologie.org), November 2000 (with Thilbaut Verbiest).&lt;br /&gt;6. Italie : le projet de loi sur les noms de domaine, in Juriscom (www.juriscom.net), Informations rapides, April 2000.&lt;br /&gt;7. La nouvelle loi italienne sur le commerce électronique, in Droit &amp; Technologie, (www.droit-technologie.org), March 2000.&lt;br /&gt;8. La nouvelle loi italienne sur le commerce électronique, in Juriscom (www.juriscom.net), November 1999.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;PERSONAL&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Birthdate: 27 December 1974 – Naples (Italy)&lt;br /&gt;Marital status: Married&lt;br /&gt;Citizenship: Italian&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Office &lt;br /&gt;Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici&lt;br /&gt;Università di Salerno&lt;br /&gt;Via Ponte Don Melillo&lt;br /&gt;Fisciano (SA) – Italy&lt;br /&gt;Tel. +39.089.962090&lt;br /&gt;Fax +39.089.962089&lt;br /&gt;e-mail: gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-115001101076136546?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/115001101076136546/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=115001101076136546' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115001101076136546'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/115001101076136546'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/06/curriculum-vitae.html' title='curriculum vitae'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-114890197289767542</id><published>2006-05-29T13:23:00.000+02:00</published><updated>2006-05-29T13:26:13.216+02:00</updated><title type='text'>Ricevimento</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/flower_bansky.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/flower_bansky.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avviso i sigg.ri studenti che il ricevimento riprende, a partire da questa settimana, il mercoledi mattina dalle ore 10 alle ore 12,30. &lt;br /&gt;E' possibile fissare un orario piu' preciso scrivendo a gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-114890197289767542?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/114890197289767542/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=114890197289767542' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114890197289767542'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114890197289767542'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/05/ricevimento.html' title='Ricevimento'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-114664433713640684</id><published>2006-05-03T10:16:00.000+02:00</published><updated>2006-05-03T10:18:57.416+02:00</updated><title type='text'>Soggiorno di studi</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/picture.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/picture.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avviso i sigg.ri studenti che il ricevimento e' sospeso durante tutto il mese di maggio, perchè sarò all'estero per attività di ricerca. Sono comunque raggiungibile all'indirizzo gmriccio@unisa.it.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-114664433713640684?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/114664433713640684/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=114664433713640684' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114664433713640684'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114664433713640684'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/05/soggiorno-di-studi.html' title='Soggiorno di studi'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-114500243833705263</id><published>2006-04-14T10:11:00.000+02:00</published><updated>2006-04-14T10:22:24.163+02:00</updated><title type='text'>Calendario esami</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Zappa121.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Zappa121.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Diritto comparato ed europeo della comunicazione&lt;br /&gt;                       (Prof. G.M. Riccio)&lt;/strong&gt;                &lt;br /&gt;GIUGNO     19 ore 10,30   &lt;br /&gt;LUGLIO     11 ore 10,30  &lt;br /&gt;SETTEMBRE  25 ore 10,30  &lt;br /&gt;OTTOBRE     9 ore 10,30  &lt;br /&gt;DICEMBRE   11 ore 10,30&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-114500243833705263?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/114500243833705263/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=114500243833705263' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114500243833705263'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/114500243833705263'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/04/calendario-esami.html' title='Calendario esami'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113783764230478158</id><published>2006-01-21T10:58:00.000+01:00</published><updated>2006-01-21T11:02:00.850+01:00</updated><title type='text'>Esami</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/paladino.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/paladino.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gli &lt;strong&gt;esami di febbraio &lt;/strong&gt;avranno luogo il: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 6 febbraio, ore 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 16 febbraio, ore 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo ai sigg. studenti che e' possibile concordare un programma alternativo, scrivendo a gmriccio@unisa.it oppure concordando un appuntamento per il mercoledi, nell'orario 10-13.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113783764230478158?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113783764230478158/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113783764230478158' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113783764230478158'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113783764230478158'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/esami.html' title='Esami'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113726565682614601</id><published>2006-01-14T20:05:00.000+01:00</published><updated>2006-01-14T20:12:36.866+01:00</updated><title type='text'>Seminario sulla pubblicità / 2</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/oysterstew_2.gif"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/oysterstew_2.gif" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 25.&lt;br /&gt;                        Bambini e adolescenti&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto&lt;br /&gt;suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche&lt;br /&gt;indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro&lt;br /&gt;naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando&lt;br /&gt;bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di&lt;br /&gt;cui  all'articolo 10,  comma 3,  della  legge  3 maggio 2004, n. 112,&lt;br /&gt;abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Art. 26.&lt;br /&gt;               Tutela amministrativa e giurisdizionale&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita&lt;br /&gt;dall'articolo 10  della  legge  10 ottobre  1990,  n. 287, di seguito&lt;br /&gt;chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni&lt;br /&gt;disciplinate dal presente articolo.&lt;br /&gt;  2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed&lt;br /&gt;organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni&lt;br /&gt;altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai&lt;br /&gt;propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono&lt;br /&gt;chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita'&lt;br /&gt;ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi&lt;br /&gt;della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che&lt;br /&gt;ne siano eliminati gli effetti.&lt;br /&gt;  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la&lt;br /&gt;sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della&lt;br /&gt;pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare&lt;br /&gt;urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria&lt;br /&gt;all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto,&lt;br /&gt;puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio&lt;br /&gt;pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'&lt;br /&gt;puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al&lt;br /&gt;proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di&lt;br /&gt;esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o&lt;br /&gt;illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri&lt;br /&gt;previsti  dall'articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre&lt;br /&gt;1990, n. 287.&lt;br /&gt;  4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca&lt;br /&gt;prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella&lt;br /&gt;pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi&lt;br /&gt;dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella&lt;br /&gt;procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze&lt;br /&gt;del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta&lt;br /&gt;insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.&lt;br /&gt;  5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso&lt;br /&gt;attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via&lt;br /&gt;radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione,&lt;br /&gt;l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'&lt;br /&gt;per le garanzie nelle comunicazioni.&lt;br /&gt;  6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la&lt;br /&gt;pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa&lt;br /&gt;illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora&lt;br /&gt;portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'&lt;br /&gt;iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la&lt;br /&gt;pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche',&lt;br /&gt;eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da&lt;br /&gt;impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'&lt;br /&gt;comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.&lt;br /&gt;  7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone&lt;br /&gt;inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da&lt;br /&gt;1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata&lt;br /&gt;della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di&lt;br /&gt;cui  agli  articoli 5  e  6  la  sanzione non puo' essere inferiore a&lt;br /&gt;25.000 euro.&lt;br /&gt;  8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle&lt;br /&gt;confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti&lt;br /&gt;indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine&lt;br /&gt;che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.&lt;br /&gt;  9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato&lt;br /&gt;ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.&lt;br /&gt;400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione&lt;br /&gt;degli atti e la verbalizzazione.&lt;br /&gt;  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli&lt;br /&gt;inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una&lt;br /&gt;sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei&lt;br /&gt;casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la&lt;br /&gt;sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a&lt;br /&gt;trenta giorni.&lt;br /&gt;  11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le&lt;br /&gt;informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita'&lt;br /&gt;applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000&lt;br /&gt;euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano&lt;br /&gt;veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria&lt;br /&gt;da 4.000 euro a 40.000 euro.&lt;br /&gt;  12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita'&lt;br /&gt;rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.&lt;br /&gt;Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni&lt;br /&gt;del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le&lt;br /&gt;disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26,&lt;br /&gt;27,  28  e  29  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, e successive&lt;br /&gt;modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al&lt;br /&gt;presente  articolo deve  essere  effettuato entro trenta giorni dalla&lt;br /&gt;notifica del provvedimento dell'Autorita'.&lt;br /&gt;  13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento&lt;br /&gt;amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non&lt;br /&gt;ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'&lt;br /&gt;comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro&lt;br /&gt;associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale&lt;br /&gt;con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto&lt;br /&gt;provvedimento.&lt;br /&gt;  14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario&lt;br /&gt;in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598&lt;br /&gt;del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita'&lt;br /&gt;comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della&lt;br /&gt;disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,&lt;br /&gt;n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto&lt;br /&gt;a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive&lt;br /&gt;modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e&lt;br /&gt;protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e&lt;br /&gt;servizi concorrenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Art. 27.&lt;br /&gt;                           Autodisciplina&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la&lt;br /&gt;continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'&lt;br /&gt;comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e&lt;br /&gt;autonomi di autodisciplina.&lt;br /&gt;  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,&lt;br /&gt;le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino&lt;br /&gt;alla pronuncia definitiva.&lt;br /&gt;  3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto&lt;br /&gt;o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni&lt;br /&gt;interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del&lt;br /&gt;procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di&lt;br /&gt;autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo'&lt;br /&gt;disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore&lt;br /&gt;a trenta giorni.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113726565682614601?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113726565682614601/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113726565682614601' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113726565682614601'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113726565682614601'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/seminario-sulla-pubblicit-2.html' title='Seminario sulla pubblicità / 2'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113726533811188722</id><published>2006-01-14T19:52:00.000+01:00</published><updated>2006-04-15T18:43:11.583+02:00</updated><title type='text'>Seminario sulla pubblicità / 1</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/mano_negra.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/mano_negra.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dal Codice del consumo - DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 19.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Finalita'&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di&lt;br /&gt;tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali&lt;br /&gt;i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale,&lt;br /&gt;artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli&lt;br /&gt;interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari,&lt;br /&gt;nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita'&lt;br /&gt;comparativa.&lt;br /&gt;  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                             &lt;strong&gt; Art. 20.&lt;/strong&gt;                             &lt;strong&gt;Definizioni&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  1. Ai fini della presente sezione si intende:&lt;br /&gt;    a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,&lt;br /&gt;in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale,&lt;br /&gt;industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la&lt;br /&gt;vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento&lt;br /&gt;di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di&lt;br /&gt;servizi;&lt;br /&gt;    b) per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita'  che in&lt;br /&gt;qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre&lt;br /&gt;in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che&lt;br /&gt;essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa&lt;br /&gt;pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo&lt;br /&gt;motivo, sia idonea ledere un concorrente;&lt;br /&gt;    c) per   pubblicita'   comparativa:   qualsiasi  pubblicita'  che&lt;br /&gt;identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o&lt;br /&gt;servizi offerti da un concorrente;&lt;br /&gt;    d) per  operatore  pubblicitario:  il  committente  del messaggio&lt;br /&gt;pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta&lt;br /&gt;all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il&lt;br /&gt;messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della&lt;br /&gt;programmazione radiofonica o televisiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;                             &lt;strong&gt; Art. 21.&lt;/strong&gt;                       Elementi di valutazione&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono&lt;br /&gt;considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi&lt;br /&gt;riferimenti:&lt;br /&gt;    a) alle  caratteristiche  dei  beni  o dei servizi, quali la loro&lt;br /&gt;disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e&lt;br /&gt;la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,&lt;br /&gt;gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o&lt;br /&gt;commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o&lt;br /&gt;i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli&lt;br /&gt;effettuati sui beni o sui servizi;&lt;br /&gt;    b) al  prezzo  o  al  modo  in cui questo viene calcolato ed alle&lt;br /&gt;condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;&lt;br /&gt;    c) alla  categoria,  alle  qualifiche e ai diritti dell'operatore&lt;br /&gt;pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i&lt;br /&gt;diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto&lt;br /&gt;su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Art. 22.&lt;br /&gt;        Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'&lt;br /&gt;lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:&lt;br /&gt;    a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;&lt;br /&gt;    b) confronta  beni  o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o&lt;br /&gt;si propongono gli stessi obiettivi;&lt;br /&gt;    c) confronta    oggettivamente   una   o   piu'   caratteristiche&lt;br /&gt;essenziali,  pertinenti,  verificabili  e  rappresentative,  compreso&lt;br /&gt;eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;&lt;br /&gt;    d) non   ingenera   confusione   sul   mercato   fra  l'operatore&lt;br /&gt;pubblicitario  ed  un  concorrente  o  tra i marchi, le denominazioni&lt;br /&gt;commerciali,   altri   segni   distintivi,   i   beni   o  i  servizi&lt;br /&gt;dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;&lt;br /&gt;    e) non  causa  discredito o denigrazione di marchi, denominazioni&lt;br /&gt;commerciali,  altri  segni  distintivi,  beni,  servizi,  attivita' o&lt;br /&gt;circostanze di un concorrente;&lt;br /&gt;    f) per  i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce&lt;br /&gt;in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;&lt;br /&gt;    g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al&lt;br /&gt;marchio,   alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad  altro  segno&lt;br /&gt;distintivo  di  un  concorrente  o  alle  denominazioni di origine di&lt;br /&gt;prodotti concorrenti;&lt;br /&gt;    h) non   presenta  un  bene  o  un  servizio  come  imitazione  o&lt;br /&gt;contraffazione  di  beni  o  servizi  protetti da un marchio o da una&lt;br /&gt;denominazione commerciale depositati.&lt;br /&gt;  2.   Il   requisito   della  verificabilita'  di  cui  al  comma 1,&lt;br /&gt;lettera c),   si   intende  soddisfatto  quando  i  dati  addotti  ad&lt;br /&gt;illustrazione  della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato&lt;br /&gt;sono suscettibili di dimostrazione.&lt;br /&gt;  3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale&lt;br /&gt;deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale&lt;br /&gt;dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia&lt;br /&gt;ancora  cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale&lt;br /&gt;si  applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se&lt;br /&gt;del  caso,  che  l'offerta  speciale dipende dalla disponibilita' dei&lt;br /&gt;beni e servizi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Art. 23.&lt;br /&gt;                    Trasparenza della pubblicita'&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.&lt;br /&gt;La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle&lt;br /&gt;altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di&lt;br /&gt;evidente percezione.&lt;br /&gt;  2.  I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati&lt;br /&gt;solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle&lt;br /&gt;modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio&lt;br /&gt;pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali&lt;br /&gt;precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'&lt;br /&gt;della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad&lt;br /&gt;un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano&lt;br /&gt;riportate integralmente le precisazioni medesime.&lt;br /&gt;  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                              &lt;strong&gt;Art. 24.&lt;br /&gt;Pubblicita'  di  prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei&lt;br /&gt;                             consumatori&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che, riguardando&lt;br /&gt;prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza&lt;br /&gt;dei  consumatori,  ometta  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i&lt;br /&gt;consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113726533811188722?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113726533811188722/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113726533811188722' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113726533811188722'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113726533811188722'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/seminario-sulla-pubblicit-1.html' title='Seminario sulla pubblicità / 1'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113706546528097825</id><published>2006-01-12T12:27:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T12:31:05.286+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 19 gennaio 2006</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/JosephStory.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/JosephStory.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dalla LEGGE 3 maggio 2004, n.112 &lt;br /&gt;Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 14. (Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)&lt;/strong&gt;1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 15. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria) &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente: "spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte" e' sostituita dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113706546528097825?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113706546528097825/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113706546528097825' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113706546528097825'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113706546528097825'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/lezione-del-19-gennaio-2006.html' title='Lezione del 19 gennaio 2006'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113706513361352120</id><published>2006-01-12T12:17:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T12:25:33.640+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 18 gennaio 2006</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/first-amendment.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/first-amendment.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dalla LEGGE 3 maggio 2004, n.112 &lt;br /&gt;Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 1. &lt;/strong&gt;(Ambito di applicazione e finalita)&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 2. (Definizioni)&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ai fini della presente legge si intende per: &lt;br /&gt;a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici; &lt;br /&gt;b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; &lt;br /&gt;c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; &lt;br /&gt;d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; &lt;br /&gt;e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; &lt;br /&gt;f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; &lt;br /&gt;g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; &lt;br /&gt;h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento; &lt;br /&gt;i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale; &lt;br /&gt;l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; &lt;br /&gt;m) "opere europee" le opere originarie: &lt;br /&gt;    1) di Stati membri dell'Unione europea; &lt;br /&gt;    2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; &lt;br /&gt;    3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 3. (Principi fondamentali) &lt;/strong&gt;1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali. &lt;br /&gt;Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti) &lt;br /&gt;1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: &lt;br /&gt;a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon costume;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Art. 5. (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo) &lt;br /&gt;1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) obbligo per gli operatori di rete: &lt;br /&gt;    1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: &lt;br /&gt;    1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione; &lt;br /&gt;    2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113706513361352120?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113706513361352120/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113706513361352120' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113706513361352120'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113706513361352120'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/lezione-del-18-gennaio-2006.html' title='Lezione del 18 gennaio 2006'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113702671921878903</id><published>2006-01-12T01:31:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T01:45:19.240+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 13 gennaio 2006</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/dergatchov.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/dergatchov.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dalla - LEGGE 6 AGOSTO 1990, n. 223 -&lt;br /&gt;Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 15&lt;br /&gt;Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: &lt;br /&gt;a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; &lt;br /&gt;b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia; &lt;br /&gt;c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). &lt;br /&gt;2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. &lt;br /&gt;3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. &lt;br /&gt;4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. &lt;br /&gt;5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. &lt;br /&gt;6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. &lt;br /&gt;7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli. &lt;br /&gt;8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. &lt;br /&gt;9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. &lt;br /&gt;10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. &lt;br /&gt;11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. &lt;br /&gt;12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. &lt;br /&gt;13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. &lt;br /&gt;14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. &lt;br /&gt;15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo. &lt;br /&gt;16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 19.&lt;br /&gt;Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata &lt;/strong&gt;1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale. &lt;br /&gt;2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. &lt;br /&gt;3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. &lt;br /&gt;4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. &lt;br /&gt;5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 20.&lt;br /&gt;Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell’articolo 16. &lt;br /&gt;2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. &lt;br /&gt;3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. &lt;br /&gt;4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. &lt;br /&gt;5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. &lt;br /&gt;6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113702671921878903?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113702671921878903/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113702671921878903' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702671921878903'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702671921878903'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/lezione-del-13-gennaio-2006.html' title='Lezione del 13 gennaio 2006'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113702501219162341</id><published>2006-01-12T01:08:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T01:16:52.200+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 12 gennaio 2006</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/gutenberg.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/gutenberg.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dalla - LEGGE 6 AGOSTO 1990, n. 223 -&lt;br /&gt;Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Art. 8.&lt;br /&gt;Disposizioni sulla pubblicità &lt;/strong&gt;1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. &lt;br /&gt;2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. &lt;br /&gt;3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. &lt;br /&gt;4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. &lt;br /&gt;5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). &lt;br /&gt;6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. &lt;br /&gt;7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell’articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione di contemporanea. &lt;br /&gt;8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario. &lt;br /&gt;9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. &lt;br /&gt;10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all’articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. &lt;br /&gt;11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. &lt;br /&gt;12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 12&lt;br /&gt;Registro nazionale delle imprese radiotelevisive &lt;/strong&gt;1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante. &lt;br /&gt;2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. &lt;br /&gt;Art. 15&lt;br /&gt;Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari &lt;br /&gt;1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: &lt;br /&gt;a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; &lt;br /&gt;b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia; &lt;br /&gt;c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). &lt;br /&gt;2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. &lt;br /&gt;3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. &lt;br /&gt;4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. &lt;br /&gt;5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. &lt;br /&gt;6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. &lt;br /&gt;7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli. &lt;br /&gt;8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. &lt;br /&gt;9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. &lt;br /&gt;10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. &lt;br /&gt;11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. &lt;br /&gt;12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. &lt;br /&gt;13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. &lt;br /&gt;14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. &lt;br /&gt;15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo. &lt;br /&gt;16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113702501219162341?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113702501219162341/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113702501219162341' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702501219162341'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702501219162341'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/lezione-del-12-gennaio-2006.html' title='Lezione del 12 gennaio 2006'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113702420617617328</id><published>2006-01-09T01:01:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T01:04:37.420+01:00</updated><title type='text'>Lezione dell'11 gennaio 2006</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/mcluhan.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/mcluhan.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Estratti dalla - LEGGE 6 AGOSTO 1990, n. 223 -&lt;br /&gt;Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 185 serie generale parte prima del 9/8/1990 supplemento 53 del 9/8/1990 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;TITOLO I - DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI &lt;br /&gt;Art. 1.&lt;br /&gt;Principi generali &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. &lt;br /&gt;2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge. &lt;br /&gt;TITOLO II - NORME PER LA RADIODIFFUSIONE &lt;br /&gt;Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 2.&lt;br /&gt;Servizio pubblico e radiodiffusione &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. &lt;br /&gt;2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 3.&lt;/strong&gt;Pianificazione delle radiofrequenze &lt;br /&gt;1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo. &lt;br /&gt;2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 6.&lt;br /&gt;Garante per la radiodiffusione e l'editoria &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. &lt;br /&gt;2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa. &lt;br /&gt;3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. &lt;br /&gt;10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: &lt;br /&gt;a) a tenere il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il Registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; &lt;br /&gt;b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità; &lt;br /&gt;c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; &lt;br /&gt;d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 31; &lt;br /&gt;e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113702420617617328?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113702420617617328/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113702420617617328' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702420617617328'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113702420617617328'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2006/01/lezione-dell11-gennaio-2006.html' title='Lezione dell&apos;11 gennaio 2006'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113527250781413711</id><published>2005-12-22T18:26:00.000+01:00</published><updated>2005-12-22T18:28:27.836+01:00</updated><title type='text'>Pausa natalizia</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/st_nicholas_1921_12_ebay.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/st_nicholas_1921_12_ebay.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il corso e' sospeso per la pausa natalizia.&lt;br /&gt;Le lezioni riprenderanno a partire dal giorno 11 gennaio 2006.&lt;br /&gt;Auguri di buon Natale e felice 2006!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113527250781413711?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113527250781413711/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113527250781413711' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113527250781413711'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113527250781413711'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/12/pausa-natalizia.html' title='Pausa natalizia'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113270392110013848</id><published>2005-11-25T12:17:00.000+01:00</published><updated>2005-12-11T10:51:46.106+01:00</updated><title type='text'>lezione del 25 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/TJefferson.3.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/TJefferson.3.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La normativa europea rilevante.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Va ora esaminata la normativa europea di settore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In primo luogo va ricordato che il principio del pluralismo delle fonti d'informazione è il cardine della politica europea delle comunicazioni di massa e che si tratta di un principio non certo estraneo al diritto comunitario: infatti esso è contenuto nell'art. 10 della CEDU secondo cui "1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.2. Tale articolo della CEDU fa parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, essendo richiamato dall'art. 6 comma 2 del Trattato sull'Unione Europea, che sancisce "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.3. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto un'interpretazione dell'art. 10 CEDU tale da ricercare l'importanza della libertà di ognuno di ricevere il più possibile un'informazione pluralistica e non condizionata dalla presenza di posizioni dominanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare nella sentenza Information-sverein Lentia c. Austria del 24 novembre 1993 la Corte di Strasburgo ha statuito che la tutela del diritto all'informazione può essere garantita dagli Stati membri esclusivamente qualora il sistema radiotelevisivo si basi sul principio pluralistico, del quale lo Stato è "ultimate guarantor". Il principio pluralistico -poi- nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri (ivi compresa l'Italia) va distinto in "pluralismo interno" e "pluralismo esterno" il primo inteso quale complesso di obblighi volti a garantire l'accesso alle reti, il secondo volto a garantire la presenza di una pluralità di operatori sul mercato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.4. Il principio del pluralismo assume - poi la Corte di Strasburgo - un particolare significato in relazione all'attività delle imprese radiotelevisive, considerata l'ampia diffusione dei loro programmi (sentenze Jersild del 23 settembre 1994 e Piermont del 27 aprile 1995).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.5. Va citata altresì la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul pluralismo (n.1/99) che nel preambolo, rileva che "l'esistenza di una molteplicità di "Media-outlets" (fornitori di servizi di comunicazione commerciale), autonomi ed indipendenti, a livelli diversi, nazionale, regionale e locale generalmente aumenta (enhances) il pluralismo e la democrazia". Su tale premessa si raccomanda agli Stati membri di adottare misure per promuovere il pluralismo nei media. In particolare, sotto la rubrica "Regulation of ownership: broadcasting and the press", sottolinea la necessità che gli Stati adottino una normativa finalizzata a prevenire o reprimere concentrazioni che possano mettere a repentaglio il pluralismo dell'informazione a livello nazionale, regionale o locale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.6. La Risoluzione più in dettaglio, chiede agli Stati di introdurre una disciplina in termini di soglie finanziarie volta a limitare l'influenza che un singolo operatore o un gruppo può esercitare in uno o più mezzi di comunicazione. Tali soglie, procede la Risoluzione, possono riferirsi alla quota massima di audience ovvero possono essere basate sulle risorse raccolte dal singolo operatore nel mercato di riferimento. La risoluzione non prende in considerazione il numero dei canali controllati da un singolo soggetto, ciò perché tale criterio potrebbe essere del tutto insufficiente rispetto ad un effettivo ampliamento delle risorse disponibili ottenuto grazie all'uso di sistemi di diffusione di programmi alternativi all'etere terrestre (quali il satellite, il cavo) o sistemi di compressione digitale del segnale anche diffuso via etere terrestre (digitale terrestre).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.7. La Risoluzione non è un testo normativo, ma può assumere, come in effetti assume, rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 10 CEDU.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.8. Altra disposizione rilevante è l'art. 11, co. 2 della Carta europea dei diritti fondamentali secondo cui "La libertà dei media ed il loro pluralismo sono rispettati". Tale testo può considerarsi avente valore ricognitivo delle tradizioni costituzionali degli Stati membri e la sua violazione è un illecito comunitario ai sensi dell'art. 7 del Trattato sull'Unione Europea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.9. In questo senso si è espresso il Parlamento Europeo nella risoluzione del 15 gennaio 2003 "Rapporto sullo stato dei diritti umani in Europa" nonché nella più recente Risoluzione dell'aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE, e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e d'informazione (art. 11, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.10. Naturalmente il principio pluralistico deve essere "contestualizzato" e "relativizzato" alla luce della realtà tecnologiche e della consistenza dei mercati, dovendo tuttavia risolversi nella garanzia del pluralismo interno ed esterno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo proposito va rilevato che la tendenza della legislazione, nel decennio scorso, era a dare rilevanza al solo numero dei canali o alla quota di proprietà, mentre attualmente rilevano parametri diversi, quali le risorse controllate da un singolo soggetto, l'audience ecc..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.11. La Comunità ha sin dai suoi primi interventi riservato sempre attenzione al fenomeno delle trasmissioni radiotelevisive, prima con la dir. 89/552/CE considerando le stesse un "servizio" ai sensi del Trattato, del quale garantire la "libera circolazione" e la "libertà di prestazione"; poi occupandosi di tutelare la libera circolazione dei "servizi criptati" (dir. 98/84/CE).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.12. Alla luce della considerazione dell'attività di trasmissione radiotelevisiva come "servizio" non v'è dubbio che gli Stati membri nel rilasciare le concessioni all'uso dell'etere debbano rispettare puntualmente i principi del Trattato come "riconosciute" nella "comunicazione interpretativa" della Commissione del 29 aprile 2000 assegnando le stesse secondo regole che assicurino, parimenti, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, criteri certi, obiettivi e predeterminati d'assegnazione, adeguatezza e proporzionalità agli scopi conseguiti, rispetto dei diritti dei singoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.13. Tali criteri sono stati in sostanza "ribaditi" dall'art. 9 co. 1 della direttiva del Parlamento Europeo che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ove prevede che "Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 8. Essi garantiscono che l'allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.14. Gli obiettivi generali sono legati al raggruppamento di una concorrenza effettiva e le autorità nazionali sono tenute ad assicurare una regolamentazione tecnologicamente neutrale (art. 8 direttiva 7.3.2002 n. 2002/21/CE c.d. direttiva quadro).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.15. Quando gli Stati membri limitano i diritti d'uso da concedere per le frequenze radio solo in numero limitato, rispettano sempre criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori (art. 7 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE, c.d. direttiva autorizzazioni).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.16. In ultimo, anche se ai sensi dell'art. 5 della direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE sono "fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo" si chiarisce che ciò deve avvenire "sempre" per il conseguimento di "obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria" e che tali diritti "sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.17. L'adeguamento alla direttiva autorizzazioni sarebbe dovuto avvenire entro il 24 luglio 2003 (art. 17), la proroga di autorizzazioni preesistenti può avvenire "a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.18. Quanto poi alla Legge Gasparri va richiamata la recente analisi che di essa è stata fornita dalla "European Commission for Democracy through law" o "Venice Commission", con opinione del 13/6/2005 che si è soffermata analiticamente sull'impianto della legislazione ed in particolare sull'utilizzo del SIC (sistema integrato di comunicazione) come criterio per l'individuazione del mercato rilevante, quanto meno allo stadio attuale dell'evoluzione tecnologica (criterio che viene dalla Commissione ritenuto non adeguato a creare condizioni di effettiva concorrenzialità).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.19. In tale documento si ricorda che la Commissione europea in un numero rilevante di casi antitrust che riguardavano il settore dei "media" ha distinto fra mercati differenti (Pay-TV e televisione via etere sono stati considerati distintamente) e questo sulla base della diversità delle aspettative reddituali e della tipologia di servizi resi dagli operatori. Ciò si ritiene contrastare con il "pluralismo esterno" in quanto consente il perpetuarsi di una situazione sostanziale duopolio (pagg. 22-23 dell'opinione citata).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La rilevanza e la serietà delle questioni pregiudiziali comunitarie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Ciò premesso, analizzata l'evoluzione del diritto italiano e del diritto comunitario in materia di sistema radiotelevisivo, ci si deve brevemente soffermare sulla rilevanza e sulla serietà delle questioni pregiudiziali ipotizzabili nella presente controversia sulla compatibilità della normativa italiana, sin dalla l. n. 249/1997, con i principi sopra individuati e le norme del diritto comunitario primario e derivato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.1. In primo luogo il Collegio ritiene che la controversia sia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, trattandosi di una controversia su una concessione, rilasciata in materia di telecomunicazioni (art. 5 l. n. 1034/1971 e 33 co. 1 d.lgs n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7 l. n. 205/2000 e "riscritto" da Corte Cost. n. 204/2004).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2. Tale controversia poi, riguardando una concessione già rilasciata, ha ad oggetto nella prospettazione, una situazione giuridica soggettiva correlata al potere amministrativo (Corte Cost. n. 204/2004), avendo l'AGCOM (come chiarito al punto 15 della narrativa in fatto) rilasciato una concessione alla società appellante per "l'installazione e l'esercizio di una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale", senza tuttavia assegnare specifiche frequenze, nonostante la gara fosse svolta, come è ovvio, per ottenere l'effettivo esercizio di impianti radiotelevisivi su frequenze terrestri (ed è tale "anomala" situazione che si chiede di valutare a fini risarcitori). Tale controversia spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza dei disposti normativi prima citati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.3. La controversia ha ad oggetto una domanda risarcitoria, sia in forma specifica che per equivalente, ma il Collegio, rilevato che la controversia pende in appello e che sono state evocate solo le Amministrazioni, e non i titolari delle "reti eccedenti" che, indubitabilmente, sarebbero incisi da una statuizione di condanna in forma specifica ritiene di doversi limitare a conoscere dell'unica domanda allo stato procedibile ossia la domanda di risarcimento per equivalente (riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento in merito alla azione di reintegra in forma specifica).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.4. Quanto alla domanda di risarcimento danni per equivalente, essa è stata proposta nei termini già esposti nella narrativa in fatto ai punti 33.6 e seguenti, a partire dall'anno 2000 e fino alla data odierna, con diversa quantificazione a seconda che il Consiglio di Stato ritenga accoglibile o meno (nel merito) la domanda di reintegra in forma specifica (o di adempimento mediante assegnazione delle frequenze).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.5. La mancata assegnazione delle frequenze al vincitore della gara per il rilascio delle concessioni radiotelevisive ai sensi della legge Maccanico è stata determinata da fattori essenzialmente normativi, ripercorsi tutti nella parte in diritto dell'ordinanza, dedicata all'evoluzione del sistema radiotelevisivo nel diritto italiano (parte in diritto, numeri 2 e ss.). In particolare si deve considerare che l'art. 3 della l. n. 249/1997 consentiva agli "occupanti di fatto" delle frequenze radio, legittimati ad operare in base alla disciplina antecedente la legge Mammì (l. n. 223/90), dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte Cost. n. 420/1994 (che tuttavia aveva lasciato in vita la disciplina transitoria del d.l. n. 323 del 1993), di continuare a trasmettere fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998" termine tuttavia derogabile dall'Autorità, in caso di complessità del piano d'assegnazione delle frequenze, senza superare il 30 aprile 1999 (art. 3 co. 2 l. n. 249/1997) termine poi ancora posticipato di nove mesi dall'art. 1 l. 30 aprile 1998 n. 122.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.6. La stessa legge Maccanico, all'art. 3 co. 7, consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni di fatto praticamente rimettendo all'Autorità la fissazione di un termine finale, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.7. Tale situazione veniva dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con la sentenza n. 466 del 2002 fissando la data, improrogabile, del 31.12.2003 entro la quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo (con liberazione delle frequenze da assegnare all'appellante).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.8. Il termine posto dalla Corte Cost. tuttavia non veniva rispettato, a seguito dell'intervento del legislatore di cui all'art. 1 d.l. n. 352/2003 (conv. in l. n. 43/2004) che prorogava l'esercizio dalle reti eccedenti fino allo svolgimento di una indagine dell'AGCOM sullo sviluppo delle reti digitali terrestri e poi per l'intervento della Legge Gasparri (l. n. 112/2004) che, all'art. 23 co. 5, prevede la seguente disposizione "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva in virtù del titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale"; disposizione per effetto della quale si "consolida" il fenomeno di occupazione di fatto più volte stigmatizzato dalla Corte Costituzionale italiana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.9. Giova rilevare che la domanda di risarcimento danni per equivalente, alla luce del diritto interno, non sarebbe fondata, quantomeno fino al 31.12.2003, avendo la Corte Cost., con la sentenza n. 466 del 2002, "legittimato" fino a tale data il periodo transitorio previsto dalla legge n. 249/1997 (legge Maccanico).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.10. Per i danni subiti in conseguenza della mancata attribuzione delle frequenze, nel periodo dal 2000 al 31.12.2003, residua, quindi, solo la possibilità di una verifica della compatibilità comunitaria della disciplina di cui alla l. n. 249/1997.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.11. Giova puntualmente richiamare il principio secondo cui una volta pronunciatasi la Corte Costituzionale di uno Stato membro, non deve ritenersi improprio che lo scrutinio su di una legge possa essere effettuato anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, per verificare eventuali contrasti con il diritto comunitario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.12. Il diritto comunitario ed il diritto nazionale, infatti, pur convergendo l'operato delle Corti nella creazione di un patrimonio costituzionale comune, proprio di un ordinamento multi-livello, riposano su differenti norme fondamentali. Tali norme formano distinti sistemi giuridici, anche se integrati. Da ciò deriva che l'accertamento di un eventuale contrasto "originario" della legge Maccanico (l. n. 249/1997) con il diritto comunitario non è precluso dal giudicato costituzionale, né potrebbe mai esserlo, altro e distinto essendo lo spazio d'apprezzamento del giudice comunitario, che usa i parametri normativi suoi propri, concorrenti con quelli delle costituzioni interne, nel dar vita all'ordinamento giuridico comune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.13. A sua volta il diritto comunitario non è solo un diritto sovranazionale che vincola solo gli Stati, a cui il diritto interno si adegua ma è un diritto interno comune, che si indirizza ai cittadini ed alle imprese, ed opera, con la disapplicazione e/o previa uniforme interpretazione garantita dalla Corte di Giustizia CE, sostituendosi ai diritti nazionali. In ciò il diritto comunitario trova la sua radice nelle tradizioni costituzionali comuni (art. 6 Tr. Union), nel "patrimonio costituzionale europeo", per fondare autonome situazioni giuridiche soggettive, di rilevanza comunitaria, azionabili nei diversi fori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.14. Occorre, quindi, anche in considerazione del fatto che lo stesso appellante ha chiesto la disapplicazione della disciplina nazionale che la lede, ed ha poi, con memoria del 7 aprile 2005, formulato questioni pregiudiziali, prioritariamente rispetto alle questioni di costituzionalità (pur sollevate dall'appellante, incidenti solo su una parte della domanda - i danni lamentati successivamente al 31.12.2003, data fissata da Corte Cost. n. 466/2002 per la cessazione del periodo "transitorio" di continuazione dell'esercizio delle reti eccedenti - e sulle quali il collegio si riserva di ritornare nel prosieguo del giudizio) formulare i seguenti quesiti pregiudiziali relative alla dubbia interpretazione del diritto comunitario:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) se l'art. 10 CEDU, come richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) se le disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libertà di prestazioni di servizi e la concorrenza, nell'interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigono principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli e se, con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all'art. 3, co. 7 l. n. 249/1997, di cui all'art. 1 del d.l. 24.12.2003 n. 352 conv. in l. n. 112/2004 (legge Gasparri) in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive "eccedenti" i limiti antitrust, di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l'attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell'esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l'art. 17 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) imponesse l'efficacia diretta di tale direttiva nell'ordinamento interno ed imponesse l'obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l'attività di radio diffusione televisiva (comprensive del diritto d'installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all'uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l'attività;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) se l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE direttiva quadro e l'art. 5 della direttiva autorizzazioni prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9) siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23 co. 5 l. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle "c.d. reti eccedenti" non selezionate a mezzo gare finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE c.d. direttive autorizzazioni), le quali, pur vincitrici di procedure competitive si vedono preclusa la possibilità di operare;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) se l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della direttiva 2002/77/CE imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d'impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all'attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell'etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all'esito di una procedura pubblica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) se la deroga prevista dell'art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dell'art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) se, per avvalersi della deroga di cui all'art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) se, tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9) se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all'avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10) se, in ultimo, la tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale - come la l. n. 112/2004 - che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d'informazioni, mentre il "mercato rilevante" nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via etere (si vedano inter alios i casi della Commissione NO. COMP/JV. 37-BSKYB/Kirch Pay TV Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 21/03/2000 e NO. COMP/M.2876-NEWSCORP-TELEPIU' Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 2/4/2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da quanto esposto consegue la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 234 del Trattato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il presente testo, così come i testi delle lezioni del 23 e 24 novembre, sono tratti dall'ordinanza del 19 luglio 2005, n. 3846 del Consiglio di Stato. La decisione, per esteso, puo' essere letta su http://www.eius.it/giurisprudenza/2005/127.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113270392110013848?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113270392110013848/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113270392110013848' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270392110013848'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270392110013848'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-25-novembre_25.html' title='lezione del 25 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113270373297418602</id><published>2005-11-24T22:17:00.000+01:00</published><updated>2005-12-14T08:03:58.546+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 24 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/calamandrei.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/calamandrei.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2.19. Con una successiva sentenza, la sent. n. 202 del 1976 la Corte Cost. ebbe poi a dichiarare l'incostituzionalità del monopolio statale anche per le trasmissioni radiotelevisive locali via etere, ciò sul presupposto "tecnico" della esistenza, in ambito locale, di una disponibilità "sufficiente" di frequenze tale da consentire la libera iniziativa privata, senza pericoli di monopoli e oligopoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.20. Anche con la sentenza n. 2002 del 1976 viene confermata la legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni via etere in ambito nazionale, sul presupposto della "limitatezza" dei canali disponibili, dei rischi di "monopolio" od "oligopolio", della qualificazione dell'attività come servizio pubblico. Viene dichiarata l'incostituzionalità delle sanzioni penali previste per l'esercizio della televisione in ambito locale senza concessione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.21. Tale liberalizzazione, nell'assenza di una disciplina legislativa sull'assegnazione delle frequenze e nell'errata convinzione del diritto di tutti a trasmettere liberamente via etere, creava una situazione definita "far west" dell'etere dalla dottrina; una situazione, in sostanza nella quale era difficile definire quale fosse l'ambito locale delle trasmissioni consentite e si ponevano in atto, mediante le tecniche della c.d. "interconnessione funzionale", (consistente nella contemporanea messa in onda di cassette preregistrate), vere e proprie trasmissioni ultralocali, "mettendo in collegamento o in rete" più operatori locali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.22. Prima della legge 6 agosto 1990 n. 223 la c.d. Legge Mammì che ha ridisegnato il sistema radiotelevisivo pubblico e privato in Italia operavano, secondo fonti RAI, 4000 emittenti radiofoniche private, 515 emittenti TV private indipendenti, 182 emittenti TV private consorziate in circuiti, 12 networks televisivi nazionali, tra reti RAI e quattro estere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.23. Sono gli anni del "caos dell'etere". Un tentativo d'interconnessione "strutturale", con ponti radio, conduce la Corte Cost., con la sent. n. 148/1981 a ribadire la legittimità del monopolio statale in ambito nazionale, sempre per il timore dei rischi di concentrazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.24. La Corte tuttavia sollecita il legislatore ad emanare una disciplina antitrust.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.25. Nell'ottobre del 1984 i i Pretori di alcune città (Torino, Roma, Pescara) dispongono il sequestro penale di alcuni impianti che operavano in interconnessione funzionale assumendo la violazione della riserva statale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le emittenti interessate decidono il black out totale delle trasmissioni. Il legislatore interviene con il d.l. 20 ottobre 1984 n. 694 poi conv. in l. 4 febbraio 1985 n. 10, che riconosce l'esistenza di un sistema televisivo "misto", prevedendo un piano d'assegnazione delle frequenze e consentendo, nelle more dell'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo, di proseguire l'esercizio in abito nazionale alle emittenti che lo avevano iniziato in via di fatto, ritenendo l'attività liberalizzata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.26. La situazione determinata dalla l. n. 10 del 1985 andrà avanti fino al 1990. In tale situazione "transitoria" la Corte Costituzionale, investita nuovamente del problema, salva, stante il carattere provvisorio della disciplina, la l. n. 10/1985 da nuovi sospetti d'incostituzionalità, dettando, tuttavia, un "decalogo" per il pluralismo futuro (Corte Cost. n. 826/1988).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.27. La Corte, in tale importante sentenza, sostanzialmente torna sulla necessità di una legge antitrust, già evocate nella sentenza n. 148/1981, notando tuttavia che "l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio d'oligopolio paventato dalla Corte si è trasformato in realtà", e che la futura legge "non potrà non contenere limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti lesive del pluralismo (art. 21 Cost.)".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.28. La Corte, assolvendo la legge n. 10/1985 per la sua provvisorietà nota: "se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata... non potrebbe più considerarsi provvisoria ed assumerebbe carattere definitivo: sicché questa Corte, nuovamente investita della questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze". Di qui l'intervento del legislatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.29. Il sistema "misto" radiotelevisivo si realizza in Italia, con la l. n. 223 del 1990 (legge Mammì). Si tratta di una normativa che si innesta tuttavia, su una situazione di fatto preesistente connotata dalla presenza di oligopoli privati e della concessoria pubblica della radiotelevisione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.30. La legge Mammì istituisce il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che assume, nell'ambito del sistema radiotelevisivo, una posizione centrale. La legge inoltre stabilisce alcuni limiti antitrust prevedendo un divieto di essere titolari di più di tre reti TV su scala nazionale (art. 15).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.31. Nel 1994, innanzi al Tar del Lazio, viene sollevata la questione di costituzionalità relativa all'art. 15 della legge n. 223/1990, che la Corte Cost. decide con sent. n. 420/1994 dichiarando l'incostituzionalità della legge Mammì nella parte in cui consente ad un solo soggetto di possedere fino a tre reti televisive su un totale di dodici pianificate. La Corte tuttavia lascia in vita la disposizione transitoria del d.l. n. 323 del 1993 che consentiva alle emittenti fino ad allora operanti di continuare per un triennio e cioè fino all'agosto del 1996.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.32. La Corte in definitiva, nel dichiarare l'incostituzionalità della normativa sul duopolio nota come l. Mammì non ha voluto determinare un "vuoto" normativo per consentire l'intervento "razionale" e "discrezionale" del legislatore. Spetterà quindi al legislatore emanare una nuova disciplina del settore "riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente consentibili". Spetterà al legislatore, in sostanza, superare il duopolio RAI-FININVEST, affermatosi nel corso del tempo per effetto delle vicende fino ad ora ricordate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.33. Si arriva quindi alla legge n. 249 del 1997 (legge c.d Maccanico) che ha dettato la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, in ossequio alla citata sentenza della Corte Cost. n. 420/1994 prevedendo più ristretti limiti concentrativi rispetto a quelli previsti dall'art. 15 l. n. 223/1990.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.34. La legge n. 249/1997 ha, infatti, vietato ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive in ambito nazionale su frequenze terrestri sulla base del piano nazionale d'assegnazione delle frequenze (art. 2 comma 6). Relativamente alle reti televisive nazionali su frequenze terrestri che trasmettono in forma codificata, la legge ha previsto che un soggetto non possa ottenere più di una concessione televisiva (art. 3, comma 11).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.35. La legge - e questo è punto decisivo - ha anche introdotto una disciplina transitoria delle reti televisive nazionali esistenti, eccedenti i predetti limiti concentrativi, stabilendo che dette reti potevano continuare a trasmettere in via transitoria, dopo il 30 aprile 1998, nel rispetto degli obblighi previsti per le emittenti concessionarie, a condizione che le trasmissioni fossero effettuate simultaneamente su satellite o cavo (art. 3 comma 6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.36. La legge ha poi affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (subentrata al vecchio Garante) la fissazione del termine entro il quale, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi via cavo o via satellite le predette reti eccedenti avrebbero dovuto trasmettere programmi esclusivamente su satellite o cavo, abbandonando le frequenze terrestri (art. 3 co. 7).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.37. I principali provvedimenti attuativi della l. n. 249/1997 sono il Piano nazionale delle frequenze approvato con delibera n. 68/98 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il regolamento n. 78/98 della stessa Autorità relativo ai requisiti ed alle modalità per il rilascio delle concessioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.38. La legge n. 249/97 prevedeva che il piano indicasse il numero massimo delle reti televisive nazionali assentibili, tutte di identica copertura, ciascuna rete dovendo coprire almeno l'80% del territorio italiano e tutti i capoluoghi di provincia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.39. Il Piano ha individuato 11 reti televisive a copertura nazionale da assegnare alle emittenti nazionali. Su tale numero era calcolato il 20 per cento - limite antitrust - pari a due reti. Delle 11 reti tre erano assegnate per legge al servizio pubblico radiotelevisivo ed otto reti private a copertura nazionale erano assentibili ad emittenti privati a mezzo di gara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.40. Il regolamento n. 78/98 ha stabilito le modalità di rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri in tecnica analogica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.41. Tale regolamento prevedeva, all'art. 9, che la fase di valutazione e comparazione delle domande di concessione fosse affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Ministro delle comunicazioni sulla base di un elenco di esperti indicato dalla stessa Autorità. Le aree di valutazione delle domande di concessione erano:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) qualità dei programmi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) piano d'impresa, investimenti, sviluppo della rete;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) occupazione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.42. La predeterminazione dei punteggi minimi e massimi conseguibili nelle citate aree di valutazione, nonché l'individuazione degli elementi relativi a ciascun'area, veniva effettuata dal disciplinare di gara, previsto dall'art. 1, co. 6 lett. c) n. 6) della l. n. 249/1997 ed approvato dal Ministro delle comunicazioni con decreto 8/3/99 su proposta dell'Autorità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.43. Il disciplinare di gara prevedeva che le concessioni fossero rilasciate nel rispetto del numero di reti individuate dal Piano nazionale d'assegnazione delle frequenze e nel rispetto dei limiti anticoncentrativi stabiliti dalla ripetuta legge n. 249/97.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.44. In data 28 luglio 1999, sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione, furono rilasciate le seguenti concessioni nazionali: Canale 5, ITALIA 1, TELE+BIANCO, TMC, TMC2, EUROPA 7, ELEFANTE TELEMARKET.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.45. Alle emittenti RETEQUATTRO e TELE+NERO la concessione non fu rilasciata perché eccedevano i limiti concentrativi. Peraltro esse hanno continuato ad esercire le reti terrestri in via transitoria, ciò autorizzando la legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.46. In sostanza le emittenti non hanno maturato, non avendo ottenuto la concessione, il diritto d'installare ed esercire reti nazionali ma, ciononostante continuano a farlo, essendo state censite ai sensi dell'art. 32 della l. n. 223/1990.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.47. Emittenti come Europa 7, invece, pur avendo ottenuto la concessione, non essendo nella condizione di esercire una rete all'atto di presentazione della domanda di connessione, ma essendo nuovi entranti, che non possiedono una rete d'impianti in esercizio, attendevano l'assegnazione delle frequenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.48. La concessione rilasciata ad Europa 7 individua le caratteristiche tecniche di irradiazione ma non assegna frequenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.49. I canali, secondo l'Autorità, sarebbero stati determinati successivamente, al momento dell'attuazione del piano delle frequenze (così memoria dell'Avvocatura pag. 9 e ss.). Il piano tuttavia, secondo le Amministrazioni resistenti, non si rivelava di facile attuazione per effetto di alcune controversie giudiziarie sui dinieghi di concessione (Rete Mia, Rete Capri, Rete A).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.50. Su questo quadro si inserivano la legge n. 66 del 2001 e la legge n. 112 del 2004 quest'ultima adottata a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 466/2002, che fissava al 31/12/2003 il termine improrogabile per il trasferimento delle reti eccedenti dell'etere al cavo o al satellite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.51. Tale normativa, nota come Legge Gasparri, dal nome del Ministro proponente, ha finito con il prolungare ancora una volta, attraverso il meccanismo del generale assentimento (art. 23 co. 1 e co. 5 l. 112/2004), la possibilità per le emittenti esercenti reti "eccedenti" i limiti anticoncentrativi di non liberare le frequenze da riassegnare ai soggetti titolari di concessioni vinte a seguito di gara.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113270373297418602?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113270373297418602/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113270373297418602' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270373297418602'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270373297418602'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-24-novembre.html' title='Lezione del 24 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113270357842462786</id><published>2005-11-23T00:53:00.000+01:00</published><updated>2005-12-14T08:07:37.166+01:00</updated><title type='text'>lezione del 23 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Tocqueville-001.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Tocqueville-001.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2. L'evoluzione del sistema radiotelevisivo nel diritto italiano&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. Giova premettere alcuni cenni sull'evoluzione del sistema radiotelevisivo italiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.2. Fin dal 1923 i servizi di radiodiffusione o, come si diceva allora, di radiodiffusioni circolari erano riservati allo Stato (R.D. 27 febbraio 1936 n. 645).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.3. Dal 1924 entra in scena, come concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione l'URI, Unione Radiofonica Italiana, e, dal 1927 l'EIAR, Ente Italiano per le audizioni radiofoniche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel 1954, con lo sviluppo della televisione, nasce la RAI, Radio Televisione Italiana (d.p.r. 26 gennaio 1952 n. 180), concessionaria in esclusiva del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.4. Il monopolio statale vive indisturbato fino a quando, per la prima volta al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni viene chiesto da una piccola società l'assenso per la realizzazione di un servizio di radiodiffusione privato, da realizzarsi in alcune regioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.5. Il Ministero risponde difendendo il monopolio statale, facendo presente di aver concesso alla RAI l'esclusiva, e, in sostanza, concludendo nel senso di non poter prendere in esame altre concessioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.6. Venne adito il Consiglio di Stato che, allora, giudicava in unico grado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.7. Con ordinanza del 15 luglio 1959 n. 504 il Consiglio di Stato rimette gli atti alla Corte Costituzionale (denunciando in particolare il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 1 e 163 del r.d. n. 645 del 1936) al fine di stabilire se il monopolio della RAI fosse compatibile con l'art. 21 della Cost. italiana che tutela la libertà di manifestazione del pensiero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.8. La prima sentenza della Corte Costituzionale in materia di monopolio statale fu nel senso del riconoscimento della legittimità del monopolio statale, facendo riferimento all'art. 43 Cost. (che abilita lo Stato a riservarsi alcune attività di "preminente interesse generale") (così Corte Cost. n. 59/1960).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.9. La concessione in esclusiva del servizio radiotelevisivo allo Stato che può svolgerlo in condizioni di "imparzialità, completezza e continuità su tutto il territorio nazionale", condizioni di obiettività ritenute più favorevoli rispetto a quelle assicurabili dai privati, è motivata dalla Corte Costituzionale con riferimento alla: 1) limitatezza dei canali TV disponibili e 2) con la considerazione che i costi ingenti dei mezzi per le trasmissioni TV che renderebbero l'esercizio di tale attività "privilegio di pochi".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.10. La sentenza in dottrina venne valutata positivamente da chi rilevò che la libertà di manifestazione del pensiero è qualcosa di diverso dall'uso dei mezzi che non siano nella disponibilità giuridica di chi voglia esercitare tale libertà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.11. In senso critico si rilevò che la Corte aveva, in sostanza, eluso il quesito, chiedendosi se il monopolio fosse legittimo ai sensi dell'art. 43 Cost. non aveva affrontato il problema del suo contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, risolventesi in libertà dell'uso dei mezzi attraverso i quali il pensiero può essere diffuso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.12. Il problema del monopolio statale in materia radiotelevisiva si ripropose negli anni settanta, quando, con l'arrivo delle nuove tecnologie, l'estensione dei ripetitori e la TV via cavo la Corte Costituzionale venne chiamata nuovamente ad occuparsi della materia, emettendo le sentenze del 9 e 10 luglio 1974 n. 225 e n. 226.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.13. Con la prima pronuncia la Corte Costituzionale italiana ebbe a dichiarare l'incostituzionalità della riserva statale relativamente alla ripetizione in Italia di programmi radiotelevisivi irradiati da emittenti estere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.14. Con la seconda pronuncia (Corte Cost. n. 226/74) proclamò l'incostituzionalità della riserva statale per le radiotelevisioni via cavo in ambito locale, introducendo la possibilità di aprire a privati in questo settore, ma, per le trasmissioni in ambito nazionale, continuando a mantenere la riserva in favore dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.15. Nell'ambito nazionale tornava il riferimento alla "limitatezza" dei canali disponibili, nonché la tesi secondo cui l'attività di radiodiffusione circolare integra quella situazione di monopolio od oligopolio che, ai sensi dell'art. 43 Cost., giustifica la riserva allo Stato dell'attività medesima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.16. Tuttavia, con la decisione n. 225/74, la Corte apre ai ripetitori di programmi irradiati da emittenti estere perché non operano su bande di frequenza assegnate all'Italia e per evitare forme di "anarchia nazionale" delle fonti d'informazione; mentre, con la sent. n. 226/74 la Corte detta i "comandamenti" ai quali il legislatore ordinario deve ispirarsi legiferando in materia di radiotelevisioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.17. La Corte osserva che va garantita l'indipendenza del gestore del servizio pubblico dall'esecutivo; la "parlamentarizzazione" dei poteri d'indirizzo e controllo sulla società concessionaria, l'obbligo istituzionale d'obiettività gravante sui giornalisti del servizio pubblico; l'obbligo istituzionale di garantire il pluralismo informativo e culturale; la limitazione delle entrate pubblicitarie della RAI; la previsione di un sistema "d'accesso" alla radiotelevisione pubblica in favore di gruppi politici, religiosi, culturali e comunque socialmente rilevanti; il riconoscimento del diritto di rettifica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.18. A seguito di tale pronuncia viene approvata la legge 14 aprile 1975 n. 103 contente "nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" che "parlamentarizza" il servizio TV e sottrae la RAI all'influenza del governo, aprendola a quel pluralismo interno, che, nelle sue degenerazioni spartitorie, ha dato luogo al fenomeno della "lottizzazione" delle cariche dell'azienda di Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.19. Con una successiva sentenza, la sent. n. 202 del 1976 la Corte Cost. ebbe poi a dichiarare l'incostituzionalità del monopolio statale anche per le trasmissioni radiotelevisive locali via etere, ciò sul presupposto "tecnico" della esistenza, in ambito locale, di una disponibilità "sufficiente" di frequenze tale da consentire la libera iniziativa privata, senza pericoli di monopoli e oligopoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.20. Anche con la sentenza n. 2002 del 1976 viene confermata la legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni via etere in ambito nazionale, sul presupposto della "limitatezza" dei canali disponibili, dei rischi di "monopolio" od "oligopolio", della qualificazione dell'attività come servizio pubblico. Viene dichiarata l'incostituzionalità delle sanzioni penali previste per l'esercizio della televisione in ambito locale senza concessione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113270357842462786?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113270357842462786/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113270357842462786' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270357842462786'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113270357842462786'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-23-novembre_23.html' title='lezione del 23 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113218627808094744</id><published>2005-11-15T22:17:00.004+01:00</published><updated>2006-01-12T01:47:28.136+01:00</updated><title type='text'>lezione 18 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/popper.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/popper.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;1. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa del diritto di cronaca è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento, se pur in buona fede, sulla fonte. Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643&lt;br /&gt;2. In tema di diffamazione, ciò che distingue la critica dall'insulto non è la minore capacità offensiva, ma la mancanza di gratuità del giudizio negativo, vale a dire il fatto che l'opinione sfavorevole sia, in qualche modo, "giustificata" da un ragionamento. Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001&lt;br /&gt;3. Il giornalista non risponde per avere pubblicato un'intervista a contenuto diffamatorio, quando abbia correttamente indicato che le opinioni riportate sono altrui, e non abbia mostrato - neanche surrettiziamente - di aderire a esse. Cassazione penale, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009&lt;br /&gt;4. In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche. Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419&lt;br /&gt;5. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare si esplica, non solo prima della "composizione del pezzo", ma anche (e anzi in maniera più puntuale e rigorosa) dopo di essa e prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311&lt;br /&gt;6. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione deve desumersi da tutto il contesto espositivo-comunicativo, che comprende titoli, sottotitoli, immagini ed ogni altro elemento che accompagni lo scritto. Cassazione penale, sez. V, 5 novembre 2004, n. 46311&lt;br /&gt;7. Nel caso di intervista a contenuto oggettivamente diffamatorio, l'intervistatore ed il direttore responsabile del giornale non rispondono del delitto di diffamazione, per la sussistenza della scriminante della verità putativa, se l'autorevolezza della persona intervistata, valutata in una con tutte le circostanze del caso concreto, lasciava ragionevolmente presupporre la veridicità delle dichiarazioni rese dall'intervistato. Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435&lt;br /&gt;8. Rettamente viene ritenuta sussistente la scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che abbia pubblicato, tra virgolette e con espressa indicazione della loro fonte, affermazioni oggettivamente diffamatorie contenute in una denuncia presentata nei confronti di un magistrato, allorché, per il grado di rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, riconoscibile al fatto in sè dell'avvenuta presentazione di detta denuncia, si possa ragionevolmente ritenere (con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), che con la pubblicazione anzidetta si sia inteso soltanto adempiere al dovere di informazione e non già rendersi strumento dell'intento diffamatorio Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 1999, n. 5192&lt;br /&gt;9. In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113&lt;br /&gt;10. La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa - nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa - è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 1991&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113218627808094744?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113218627808094744/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113218627808094744' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113218627808094744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113218627808094744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-18-novembre.html' title='lezione 18 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113208978511759052</id><published>2005-11-15T22:17:00.003+01:00</published><updated>2005-12-14T08:12:37.670+01:00</updated><title type='text'>Lezione del 16-17 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/Louis%20Brandeis.0.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/Louis%20Brandeis.0.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;DEFAMATION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;§ 21.01 Overview [432]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; The law of defamation is particularly intricate due to its unique blend of common law and First Amendment principles. The tort of defamation permits recovery for reputational harm, which was considered a grave injury in socially stratified England. Over time, a number of common law privileges have been recognized, making a plaintiff's defamation case more challenging, however. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;§ 21.02 Common Law Defamation [432-442]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;At common law, defamation was a strict liability tort. As such, a plaintiff could recover without proving any fault on the part of the defendant.  Furthermore, the falsity of the allegedly defamatory statement was presumed. Finally, in most instances, damages were presumed. Thus, in most common law defamation actions the plaintiff only had to prove (1) a defamatory statement (2) about the plaintiff (3) that was "published." The defendant then had the opportunity to try to assert a defense, such as the truth of the statement. Thus, at common law, a defendant could quite unwittingly defame another and be responsible for significant damages. &lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;[A] Defamatory Statement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To be defamatory under the general common law rule, a statement must hold the plaintiff up to scorn, ridicule, or contempt.  The Restatement provides that a communication is defamatory if it "tends so to harm the reputation of another as to lower him in the estimation of the community or to deter third persons from associating or dealing with him." [Restatement § 559]. A defamatory statement, is one that harms reputation by injuring a person's general character or causing personal disgrace. A court determines as a matter of law whether any interpretation of the communication could be construed as defamatory, while it is for a jury to decide whether the statement in the case before it is actually defamatory.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                        [1] Defamatory to Whom?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The plaintiff must show that a "substantial and respectable minority" or a "right-thinking minority" would comprehend the defamatory nature of the communication. This group can be quite small.  If the group that could interpret the communication in a way that injures the plaintiff's reputation is of a blatantly anti-social nature, courts may deny the plaintiff a defamation action.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; [2] Statements Not Facially Defamatory: Inducement and Innuendo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Some statements are facially defamatory; nothing needs to be added for a reader to fully understand the defamatory nature of the statement. Other times the defamatory impact can only be understood by the addition of extrinsic information.  In such situations the plaintiff is obligated to plead the extra facts needed to make the statement defamatory ("inducement") or to explain the defamatory impact ("innuendo") if it is not obvious.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[B] Of and Concerning the Plaintiff&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The plaintiff must show that the defamatory communication was understood as referring to her. If the plaintiff can show this, it is irrelevant that the defendant did not intend for the statement to refer to the plaintiff.  Similarly, even if the defendant intended to create a fictional character, a defamation action will lie where recipients of the communication reasonably believe that the character is really the plaintiff.  Where the plaintiff is not expressly named in the communication, the plaintiff must plead "colloquium" to connect herself to the defamatory statement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] Group Defamation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sometimes defamatory communications do not specifically name individuals but ascribe discrediting behavior to unnamed members of a group.  If the group is small and the defamatory sting may attach to each group member, each member of the group may bring a defamation action.  The larger the group, the less likely it is that a court will permit a defamation action by all the affected group members.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; [2] Corporate Plaintiffs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Corporations and other business entities may be defamation plaintiffs where the communication tends to cast aspersions on their business character, such as trustworthiness, or deters third parties from dealing with them. Where the attack is on a product, the action is typically for product disparagement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;[C] Publication and Republication&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A plaintiff must establish that the defamatory communication was published, meaning that it reached one person other than the defamation plaintiff. The plaintiff must show that either the defendant intended to publish the information or was negligent in so doing. Any repetition of a defamation is considered publication, even if the republisher attributes the statement to the initial source.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[D] Damages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In most defamation cases, a plaintiff's reputational injury may be presumed, permitting the plaintiff to recover compensation without any proof beyond the defamatory nature of the communication.  In the defamation context, such damages are called "general damages." General damages provide compensation for the emotional trauma and harm suffered by the plaintiff whose reputation was besmirched.  There are situations, however, where the plaintiff must plead and prove a specific type of loss, called "special damages," in order to prevail.  Special damages are specific economic losses flowing from the defamation.  If the plaintiff proves these special damages, she may then recover general damages. The damages recoverable to a defamation plaintiff depend on whether the defamatory communication is considered libel or slander and, if slander, whether the defamation falls into a category denominated "slander per se."  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] The Libel/Slander Distinction&lt;br /&gt;Slander is an oral utterance while libel is a more permanent expression.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] Slander and Slander Per Se&lt;br /&gt;Where the defamation is characterized as slander, the plaintiff generally must meet the substantial burden of pleading and proving special damages.  Since early common law, however, certain slanderous statements were deemed so horrible that reputational injury to plaintiffs could be presumed even without any proof of special damages. The four traditional slander per se categories that permit presumed reputational damages absent special damage are: (1) communications that directly call into question the plaintiff's competence to perform adequately in her trade or profession; (2) statements claiming the plaintiff has a current, loathsome disease; (3) allegations of serious criminal misbehavior by the plaintiff; (4) and, suggestions of a lack of chastity in a woman.  &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;[3] Libel and Libel Per Quod&lt;br /&gt;Under the traditional view, which remains the position of most jurisdictions and of the Restatement, any libel plaintiff may recover general (presumed) damages.  Some states have narrowed this approach, however, and have distinguished libel per se (libel on its face) from libel per quod (libel that requires extrinsic evidence such as inducement or innuendo). In these states, the plaintiff may recover general damages for libel per se. For libel per quod, however, the plaintiff must show special damages (as in the slander context) unless the libel falls into one of the slander per se categories.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[E] Common Law Defenses&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Because at common law a plaintiff could often establish a prima facie case of defamation quite easily, the defendant often had to look to the available defenses in order to avoid liability.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] Substantial Truth&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;At common law, the defamatory communication was presumed false, and it was incumbent upon the defendant to establish truth as a defense. While the defendant had to show the accuracy and truth of the statement in issue, she did not have to show the literal truth of every aspect – substantial truth is the test.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] Absolute Privileges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;There are a few contexts that rely so heavily on unfettered discourse that the law provides immunity from defamation liability. These absolute privileges typically arise in governmental proceedings involving judicial, legislative and executive communications. In the judicial context, statements made in court or in official court papers are absolutely privileged as long as relevant to the court proceeding. A similar absolute privilege applies to legislators and high-level executive officers.  An absolute privilege protects a defendant even if she knew the statement was false or published it in order to harm the plaintiff's reputation. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[3] Qualified Privileges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualified (or conditional) privileges have developed due to the recognition that there are certain interests which could be seriously impaired by the common law's strict liability approach to defamation. Qualified privileges are based on the social utility of protecting communications made in connection with the speaker's moral, legal or social obligations. These privileges can be lost in several ways: by failing to have an honest belief that the statement was true; by failing to have an objectively reasonable belief that the statement was true; or by disclosing the information to more people than necessary (that is, excessive publication). Another important qualified privilege in many jurisdictions is the "fair and accurate report" privilege. This privilege permits a report of public meetings, and probably information in public records, provided that the report is an accurate and unbiased account.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;§ 21.03 Constitutional Constraints [442-450]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Until 1964, defamation law was entirely defined by the law of the states without any constraints imposed by the United States Constitution. Since 1964, however, there has been a "constitutionalization" of defamation law. As the Court's constitutional defamation jurisprudence has developed, an analysis of a defamation case typically requires a consideration of the status of the plaintiff (whether she is a public official, public figure or private person) and of the subject matter of the defamation (whether it is of public or private concern). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[A] Public Officials&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The constitutionalization of defamation law began with the Supreme Court's 1964 decision of New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), in which the Court held that a public official could only prevail in a defamation action where the public official shows that the defendant either knew that the statement was false or recklessly disregarded whether the communication was false, a fault standard known as "actual malice." The Court also required that this actual malice standard be proven by "convincing clarity," which has been interpreted as requiring the plaintiff to establish actual malice by the heightened burden of proof of "clear and convincing evidence." The Sullivan decision only affects defamation actions against public officials, those individuals who are positioned to affect policy.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[B] Public Figures&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The constitutionalization of defamation law continued in earnest when a few years after Sullivan the Court determined that "public figures," like public officials, should have to prove actual malice in order to prevail in defamation actions. The Court justified this move by noting that public figures generally have access to the media to counteract false communications and because they have assumed the risk of reputational harm by involving themselves in issues of importance. The Court has recognized two general categories of public figures: an all-purpose public figure, who is someone widely known and a limited public figure, who is a person who injects himself into a controversy (or gets drawn into one). The Supreme Court has narrowly circumscribed the public figure category as the Court has been aware that classifying a person as a public figure has a profound impact on that individual's ability to receive compensation for reputational harm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[C] Private Persons&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The current state of the law in the private plaintiff context requires that the subject matter of the defamation be analyzed to discern whether it deals with matters of public concern or matters of private concern. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] Public Concern&lt;br /&gt;The Supreme Court's decision of Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974), lays out the complex rules in the private person/public concern context. The Court determined that states could permit private plaintiffs to recover damages for "actual injury," defined as proven "impairment of reputation and standing in the community, personal humiliation, and mental anguish and suffering," under any standard other than strict liability.  The Court held that the tougher fault standard of actual malice was appropriate when the plaintiff sought either presumed damages or punitive damages.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] Private Concern&lt;br /&gt;The exact standard remains uncertain because the Court has yet to clarify its decision in Dun &amp; Bradstreet v. Greenmoss, Inc., 472 U.S. 749 (1985). In Dun &amp; Bradstreet, the plurality held that the Constitution does not require that a private plaintiff suing in a case involving a matter of private concern prove actual malice to recover presumed and punitive damages.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[D] Actual Malice&lt;br /&gt;The fault standard of actual malice requires the plaintiff to prove that either the defendant knew of the falsity or was reckless as to truth or falsity. A plaintiff must prove that the defendant was at least reckless, a standard compelling proof that the defendant had "in fact entertained serious doubts as to the truth of his publication."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[E] Falsity&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Supreme Court has determined that in cases involving public officials, public figures, or private figures and public concern, the Constitution mandates that the plaintiff prove falsity as part of her prima facie case.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113208978511759052?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113208978511759052/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113208978511759052' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113208978511759052'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113208978511759052'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-16-17-novembre.html' title='Lezione del 16-17 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113161362187084434</id><published>2005-11-10T01:26:00.000+01:00</published><updated>2006-01-12T01:54:58.986+01:00</updated><title type='text'>lezione del 10 novembre 2005</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/76-small.0.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/76-small.0.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2005, n. 379&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione penale, sez. V, 5 marzo 2004, n. 19334&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In tema di diffamazione col mezzo della stampa, il diritto di critica, inteso come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendole a vaglio censorio, non è correlato a quello di cronaca, atteso che, quando il discorso giornalistico ha contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa nell'alveo di una polemica in atto - frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute - i limiti scriminanti sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Ne consegue che, affinché sia riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., non si richiede, a differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca, che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984 Ansaloni&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto entro i limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13346&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113161362187084434?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113161362187084434/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113161362187084434' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113161362187084434'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113161362187084434'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-10-novembre-2005.html' title='lezione del 10 novembre 2005'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113149606234846111</id><published>2005-11-09T01:26:00.001+01:00</published><updated>2006-01-12T01:57:25.536+01:00</updated><title type='text'>lezione del 9 novembre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/freedom-of-speech.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/freedom-of-speech.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. &lt;br /&gt;tratto da: http://www.studiolegale-online.net/penale_r02.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Codice penale&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Salva la responsabilità dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non è indicato o non è imputabile.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;58 Stampa clandestina&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.&lt;br /&gt;La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).&lt;br /&gt;Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Legge sulla stampa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 11 - (Responsabilità civile)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)&lt;/strong&gt;Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 13 - (Pene per la diffamazione)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113149606234846111?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113149606234846111/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113149606234846111' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113149606234846111'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113149606234846111'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/lezione-del-9-novembre.html' title='lezione del 9 novembre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-113101929459187523</id><published>2005-11-03T13:00:00.000+01:00</published><updated>2006-11-12T19:24:49.856+01:00</updated><title type='text'>right to reply - rettifica</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Red Lion Broadcasting Co. v. FCC&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In 1964, WGCB, a radio station, carried a fifteen minute syndicated broadcast of a religious program called "Christian Crusade," in which the Reverend Billy James Hargis verbally attacked Fred J. Cook, author of the book Goldwater: Extremist on the Right.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Court decreed that, with respect to matters of public importance, "the right of free speech of a broadcaster . . . does not embrace a right to snuff out the free speech of others."&lt;br /&gt;In a closely related argument, the Court boldly declared the First Amendment right of the viewers and listeners to receive information as paramount to the First Amendment right of the broadcasters to freely provide information. The Court noted that "(i)t is the right of the public to receive suitable access to social, political, esthetic, moral, and other ideas and experiences which is crucial here. That right may not constitutionally be abridged either by Congress or by the FCC." The Court held that was fully consistent &lt;br /&gt;with the First Amendment goal of producing an informed public capable of conducting its own affairs to require a broadcaster to permit answers to personal attacks occurring in the course of discussing controversial issues, or to require that the political opponents of those endorsed by the station be given a chance to communicate with the public.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Red Lion Court, however, also acknowledged the political value of speech in producing an informed electorate to actively and effectively participate in a system of democratic self-rule.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In 1972, the Miami Herald printed two editorials that were critical of the candidacy of Pat Tornillo in his bid for the Florida House of Representatives. Pursuant to section 104.38 of the Florida Statutes, a right to reply statute solely benefiting candidates in an election, Tornillo demanded that the Miami Herald print verbatim his replies, but the paper refused.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;After citing the burden on the publisher in terms of cost and time, the Court noted "that, as an economic reality, a newspaper (cannot) proceed to infinite expansion of its column space to accommodate the replies that a government agency determines or a statute commands the reader should have available."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Court reasoned that such a penalty would not only be impractical, but also would infringe upon the editorial autonomy guaranteed by the First Amendment, by forcing newspapers to print "that which 'reason tells them should not be published."'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Giurisprudenza italiana&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nell'ipotesi in cui l'interessato richieda una rettifica di lunghezza esorbitante  il limite  delle  trenta  righe, viene meno l'obbligo di pubblicare la  rettifica da parte del direttore responsabile, che non ha il potere-dovere di ridurre, riassumere o altrimenti manipolare il testo  al  fine di  contenerlo  nel  limite di  spazio previsto dalla legge;  ne'  il giudice,  adito  in caso di rifiuto di pubblicazione, puo'  "ex officio" ordinare che sia pubblicato un testo ridotto entro il limite suddetto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tribunale Bari 16 gennaio 1992,  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il   diritto alla   rettifica  delle  notizie pubblicate  costituisce fondamentale  diritto  della persona a tutelare la propria immagine e dignita'. Pertanto  la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto,  senza  che ne'  il  direttore del giornale ne' il giudice abbiano  facolta' di  modificarne  il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicita'. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tribunale S.Maria Capua V., 22 gennaio 1999  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La  lunghezza massima  di 30  righe,  entro cui  contenere (ai  sensi dell'art. 42 legge n. 416 del  1981) la rettifica di notizie ritenute dall'interessato non  corrispondenti al  vero, va  computata rispetto al rigo del testo stampato da rettificare.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pretura Bari 18 gennaio 1983&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non viola  le disposizioni tassative di cui all'art.42, l.416/81 la pubblicazione della rettifica fatta seguire da un commento con il quale il giormalista ribadisca il contenuto del proprio articolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pretura Roma 10 luglio  1990&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-113101929459187523?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/113101929459187523/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=113101929459187523' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113101929459187523'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/113101929459187523'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/11/right-to-reply-rettifica.html' title='right to reply - rettifica'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-112981444012376395</id><published>2005-10-20T15:20:00.000+02:00</published><updated>2005-12-14T08:19:11.710+01:00</updated><title type='text'>lezione del 20 ottobre</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/obscene.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/obscene.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Obscenity Test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;The first of our cases, Stanley v Georgia (1969), is remarkable for its unanimity.  In Stanley, the Court concludes that Georgia cannot, consistent with the First Amendment, criminalize the private possession of pornography--even if the sale and distribution of that same material would not be constitutionally protected. The Court found that an individual has "a right to satisfy emotional needs in the privacy of his own house."  (In 1990, however, the Court--in a 6 to 3 decision--found that constitutional protection for private possession of pornography does not extend to pornography involving children.)&lt;br /&gt;Miller v California (1973) sets out the "modern" test for obscenity.  After years in which no Supreme Court opinion could command majority support, five members of the Court in Miller set out a several-part test for judging obscenity statutes: (1) the proscribed material must depict or describe sexual conduct in a patently offensive way, (2) the conduct must be specifically described in the law, and (3) the work must, taken as a whole, lack serious literary, artistic, political, or scientific value and must appeal to a prurient interest in sex.  What is patently offensive is to be determined by applying community values, but any jury decision in these cases is subject to independent constitutional review, as the Court's decision in Jenkins v Georgia makes clear.  New York v Ferber underscores the strength of the state's interest in protecting minors from the harmful effects of pornograpy.  Ferber holds that state's may proscribe sexual material involving minors, even if that material may not meet all of the prongs of the Miller test. &lt;br /&gt;In Ashcroft v Free Speech Coalition, the Court considered a challenge to the Child Pornography Prevention Act of 1996 which made it illegal, under certain circumstances, to distribute or possess sexually explicit computer- generated images of children, or of persons over eighteen who looked under eighteen. The Court, noting the law in question did not serve the goal of preventing direct sexual exploitation of children, found it to be unconstitutionally overbroad.  Writing for the Court, Justice Kennedy suggested that the law might have been enforced against such movies as Oscar-winning American Beauty or Romeo and Juliet.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-112981444012376395?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/112981444012376395/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=112981444012376395' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112981444012376395'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112981444012376395'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/10/lezione-del-20-ottobre.html' title='lezione del 20 ottobre'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-112979804929463840</id><published>2005-10-20T10:45:00.000+02:00</published><updated>2005-12-14T08:21:05.576+01:00</updated><title type='text'>lezione del 19 ottobre 2005</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/The-Bill-of-Rights---First-Amendment--C10085093.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/The-Bill-of-Rights---First-Amendment--C10085093.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 21.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bill of Rights &lt;br /&gt;Amendment I&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-112979804929463840?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/112979804929463840/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=112979804929463840' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112979804929463840'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112979804929463840'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/10/lezione-del-19-ottobre-2005.html' title='lezione del 19 ottobre 2005'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-112720591332819849</id><published>2005-09-20T10:44:00.000+02:00</published><updated>2006-01-12T09:12:07.253+01:00</updated><title type='text'>Programma del corso</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/vettriano.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/vettriano.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Diritto comparato ed europeo della comunicazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione italiana ed il First Amendment. – La disciplina della stampa. – Il sistema radiotelevisivo italiano ed europeo. – La disciplina delle telecomunicazioni (diritto interno e comunitario). – Teatro e cinema. – Le direttive comunitarie sul commercio elettronico. – La direttiva sulla tutela dei dati personali ed il d. lgs. n. 196/03. La pubblicità (diritto comunitario ed interno).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Libri di testo consigliati:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modulo 1 (corrispondono 4 crediti)&lt;br /&gt;1) Caretti P., Diritto dell'informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2005.&lt;br /&gt;2) Stanzione P., Commercio elettronico, contratto e altre categorie civilistiche, in S. Sica – P. Stanzione, Commercio elettronico e categorie civilistiche, Giuffrè, Milano, 2002.&lt;br /&gt;3) Sica S., Titolo I. Principi generali, in S. Sica – P. Stanzione, La nuova disciplina della privacy, Zanichelli, Bologna, 2004.&lt;br /&gt;4) Zeno-Zencovich V., La libertà d’espressione, Il Mulino, Bologna, 2004 (limitatamente ai capitoli I. Libertà di stampa o libertà della stampa. V. La pubblicità. VIII. La manifestazione del pensiero nel mondo di internet).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modulo 2 (corrispondono 3 crediti)&lt;br /&gt;1) Caretti P., Diritto dell'informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2005 (limitatamente ai capitoli I. La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione. - II. Stampa. - III. Radiotelevisione. ).&lt;br /&gt;2) Stanzione P., Commercio elettronico, contratto e altre categorie civilistiche, in S. Sica – P. Stanzione, Commercio elettronico e categorie civilistiche, Giuffrè, Milano, 2002.&lt;br /&gt;3) Sica S., Titolo I. Principi generali, in S. Sica – P. Stanzione, La nuova disciplina della privacy, Zanichelli, Bologna, 2004.&lt;br /&gt;4) Zeno-Zencovich V., La libertà d’espressione, Il Mulino, Bologna, 2004 (limitatamente ai capitoli I. Libertà di stampa o libertà della stampa. V. La pubblicità. VIII. La manifestazione del pensiero nel mondo di internet).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Testi alternativi possono essere previamente concordati con il docente, anche via e-mail gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-112720591332819849?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/112720591332819849/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=112720591332819849' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720591332819849'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720591332819849'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/09/programma-del-corso.html' title='Programma del corso'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-112720579568636738</id><published>2005-09-20T10:42:00.000+02:00</published><updated>2006-01-12T09:14:26.796+01:00</updated><title type='text'>Orari di ricevimento</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/hopper.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/hopper.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mercoledi ore 10-13&lt;br /&gt;Giovedi ore 12-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' possibile fissare un appuntamento col docente scrivendo a gmriccio@unisa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-112720579568636738?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/112720579568636738/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=112720579568636738' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720579568636738'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720579568636738'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/09/orari-di-ricevimento.html' title='Orari di ricevimento'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-112720570719468512</id><published>2005-09-20T10:40:00.000+02:00</published><updated>2006-01-12T20:39:32.913+01:00</updated><title type='text'>Diritto comp. ed eur. della comunicazione - Inizio corsi</title><content type='html'>&lt;a href="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/musante.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/320/musante.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;I corsi per l'anno accademico 2005-2006 avranno inizio il giorno 19 ottobre.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-112720570719468512?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/112720570719468512/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=112720570719468512' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720570719468512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/112720570719468512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/09/diritto-comp-ed-eur-della.html' title='Diritto comp. ed eur. della comunicazione - Inizio corsi'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111571432910542648</id><published>2005-05-10T10:38:00.000+02:00</published><updated>2005-05-10T10:38:49.116+02:00</updated><title type='text'>Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003</title><content type='html'>Gentile Signore/a,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ........................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ............................................&lt;br /&gt;(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione&lt;br /&gt;o&lt;br /&gt;i dati potranno essere / saranno comunicati a: ............... o diffusi presso: ..................&lt;br /&gt;(Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione:&lt;br /&gt;Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare [l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale]. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità al lavoro .................................................................. &lt;br /&gt;(Scegliere la categoria che interessa).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. ../200 , ha le seguenti finalità: ...............................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e sarà effettuato con le seguenti modalità: ................................................................................................ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione&lt;br /&gt;o&lt;br /&gt;i dati potranno essere / saranno comunicati a: ..............., o diffusi presso: ...............&lt;br /&gt;(Scegliere l'opzione a seconda delle caratteristiche del trattamento e indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a fornirli non ha alcuna conseguenza/potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Il titolare del trattamento è: .............................. &lt;br /&gt;(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Il responsabile del trattamento è .............................&lt;br /&gt;(indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003, indicare tale responsabile del trattamento; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è .............................&lt;br /&gt;(se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Decreto Legislativo n.196/2003,&lt;br /&gt;Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) dell'origine dei dati personali;&lt;br /&gt;b) delle finalità e modalità del trattamento;&lt;br /&gt;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;&lt;br /&gt;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;&lt;br /&gt;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. L'interessato ha diritto di ottenere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;&lt;br /&gt;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;&lt;br /&gt;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;&lt;br /&gt;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111571432910542648?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111571432910542648/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111571432910542648' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111571432910542648'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111571432910542648'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/05/informativa-ex-art-13-dlgs-1962003.html' title='Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111513675424863600</id><published>2005-05-03T18:11:00.000+02:00</published><updated>2005-05-03T18:12:34.263+02:00</updated><title type='text'>commercio elettronico d. lgs. n. 70/03</title><content type='html'>Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(G.U. 14.04.2003 S. O. n. 61) - Testo in vigore dal 14.05.2003&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 1 (Finalità)&lt;br /&gt;Art. 2 (Definizioni)&lt;br /&gt;Art. 3 (Mercato interno)&lt;br /&gt;Art. 4 (Deroghe all'articolo 3)&lt;br /&gt;Art. 5 (Deroghe)&lt;br /&gt;Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva)&lt;br /&gt;Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)&lt;br /&gt;Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)&lt;br /&gt;Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata)&lt;br /&gt;Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)&lt;br /&gt;Art. 11 (Esclusioni)&lt;br /&gt;Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)&lt;br /&gt;Art. 13 (Inoltro dell'ordine)&lt;br /&gt;Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)&lt;br /&gt;Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)&lt;br /&gt;Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)&lt;br /&gt;Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)&lt;br /&gt;Art. 18 (Codici di condotta)&lt;br /&gt;Art. 19 (Composizione delle controversie)&lt;br /&gt;Art. 20 (Cooperazione)&lt;br /&gt;Art. 21 (Sanzioni)&lt;br /&gt;Art. 22 (Entrata in vigore)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della funzione pubblica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Emana&lt;br /&gt;il seguente decreto legislativo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 1 (Finalità)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico; &lt;br /&gt;le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni; &lt;br /&gt;le intese restrittive della concorrenza; &lt;br /&gt;le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; &lt;br /&gt;le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; &lt;br /&gt;la rappresentanza e la difesa processuali; &lt;br /&gt;i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente. &lt;br /&gt;3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 2 (Definizioni)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ai fini del presente decreto si intende per:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; &lt;br /&gt;"prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; &lt;br /&gt;"prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; &lt;br /&gt;"destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; &lt;br /&gt;"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. &lt;br /&gt;"comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:&lt;br /&gt;1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;&lt;br /&gt;2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo; &lt;br /&gt;"professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; &lt;br /&gt;"ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:&lt;br /&gt;1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;&lt;br /&gt;2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore. &lt;br /&gt;2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie; &lt;br /&gt;la consegna o il trasporto delle merci; &lt;br /&gt;i servizi non prestati per via elettronica. &lt;br /&gt;3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 3 (Mercato interno)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 4 (Deroghe all'articolo 3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà industriale; &lt;br /&gt;emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica; &lt;br /&gt;l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; &lt;br /&gt;all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE; &lt;br /&gt;facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto; &lt;br /&gt;obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori; &lt;br /&gt;validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; &lt;br /&gt;ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica. &lt;br /&gt;Art. 5 (Deroghe)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; &lt;br /&gt;tutela della salute pubblica; &lt;br /&gt;pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; &lt;br /&gt;tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. &lt;br /&gt;2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi; &lt;br /&gt;proporzionati a tali obiettivi. &lt;br /&gt;3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati; &lt;br /&gt;notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero competente. &lt;br /&gt;4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il nome, la denominazione o la ragione sociale; &lt;br /&gt;il domicilio o la sede legale; &lt;br /&gt;gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; &lt;br /&gt;il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; &lt;br /&gt;gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; &lt;br /&gt;per quanto riguarda le professioni regolamentate:&lt;br /&gt;1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;&lt;br /&gt;2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;&lt;br /&gt;3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; &lt;br /&gt;il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; &lt;br /&gt;l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; &lt;br /&gt;l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. &lt;br /&gt;2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che si tratta di comunicazione commerciale; &lt;br /&gt;la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; &lt;br /&gt;che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; &lt;br /&gt;che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. &lt;br /&gt;Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 11 (Esclusioni)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Il presente decreto non si applica a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; &lt;br /&gt;contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; &lt;br /&gt;contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; &lt;br /&gt;contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. &lt;br /&gt;Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; &lt;br /&gt;il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; &lt;br /&gt;i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; &lt;br /&gt;gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; &lt;br /&gt;le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; &lt;br /&gt;l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. &lt;br /&gt;2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 13 (Inoltro dell'ordine)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non dia origine alla trasmissione; &lt;br /&gt;non selezioni il destinatario della trasmissione; &lt;br /&gt;non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse; &lt;br /&gt;2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non modifichi le informazioni; &lt;br /&gt;si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; &lt;br /&gt;si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; &lt;br /&gt;non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; &lt;br /&gt;agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. &lt;br /&gt;2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; &lt;br /&gt;non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. &lt;br /&gt;2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; &lt;br /&gt;a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. &lt;br /&gt;3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 18 (Codici di condotta)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 19 (Composizione delle controversie)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 20 (Cooperazione)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i fornitori di servizi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281; &lt;br /&gt;gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; &lt;br /&gt;gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. &lt;br /&gt;Art. 21 (Sanzioni)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 22 (Entrata in vigore)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.&lt;br /&gt;E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dato a Roma, addì 9 aprile 2003 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CIAMPI&lt;br /&gt;Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri&lt;br /&gt;Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie&lt;br /&gt;Marzano, Ministro delle attività produttive&lt;br /&gt;Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie&lt;br /&gt;Frattini, Ministro degli affari esteri&lt;br /&gt;Castelli, Ministro della giustizia&lt;br /&gt;Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze&lt;br /&gt;Pisanu, Ministro dell'interno&lt;br /&gt;Mazzella, Ministro per la funzione pubblica&lt;br /&gt;Visto, il Guardasigilli: Castelli&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111513675424863600?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111513675424863600/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111513675424863600' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111513675424863600'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111513675424863600'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/05/commercio-elettronico-d-lgs-n-7003.html' title='commercio elettronico d. lgs. n. 70/03'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111461063894878107</id><published>2005-04-27T16:02:00.000+02:00</published><updated>2005-04-27T16:03:58.963+02:00</updated><title type='text'>Internet - I problemi della regolamentazione</title><content type='html'>&lt;em&gt;Estratto da G.M. Riccio, Profili di responsabilita' civile dell'Internet Provider, Quaderni del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici, Salerno, 2000.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L’evoluzione e l’espansione della “società dell’informazione”  hanno creato, nel corso di diversi decenni, profonde modifiche nei costumi sociali, nelle attività relazionali degli individui, nelle forme di comunicazione, nell’affermazione delle pratiche economiche e commerciali, nei rapporti tra le organizzazioni statali ed i consociati. &lt;br /&gt;Da alcuni anni, all’interno di questo “brave new world” della comunicazione, trova la sua naturale collocazione Internet , un nuovo mezzo di comunicazione consistente in una grande rete mondiale formata da computer collegati tra loro. &lt;br /&gt;Per spiegare meglio il fenomeno, riprendiamo testualmente le parole utilizzate in una celebre pronuncia americana : « Internet non è una realtà fisica o tangibile, ma piuttosto una gigantesca rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate tra loro. Si tratta dunque di una rete di reti ». &lt;br /&gt;Internet nasce nel 1969, con la creazione, ad opera del Ministero della difesa statunitense, dell’ARPA (Advanced Research Project Agency), un istituto finalizzato al miglioramento delle misure di sicurezza attraverso la predisposizione di un sistema di comunicazione più efficiente. &lt;br /&gt;L’idea su cui si basa la prima “rete” è molto semplice: utilizzare le linee telefoniche come strumento per collegare i computer e veicolare le informazioni.  &lt;br /&gt;La nascita della Grande Rete, il c.d. World Wide Web (ossia la ragnatela mondiale), si ha, invece, nel 1993, con l’introduzione delle interfacce grafiche, che consentono un’impaginazione più semplice delle informazioni, e con la predisposizione di un protocollo unico di comunicazione tra i differenti terminali connessi.  &lt;br /&gt;Da queste informazioni preliminari, si ricava che, potenzialmente, qualsiasi persona, in qualsiasi angolo del mondo, può accedere alla Rete, a condizione che abbia a disposizione un computer e un modem.  È facile dedurre, altresì, l’importanza che questo mezzo riveste in un possibile processo di democratizzazione dei sistemi giuridici, incrementando le possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni e permettendo, a costi ridottissimi, la trasmissione delle stesse.&lt;br /&gt;Inoltre, se guardiamo a questo fenomeno con l’occhio dell’economista piuttosto che con quello del giurista, ci accorgiamo immediatamente che Internet si sta rivelando una risorsa florida per gli imprenditori che hanno deciso di investire sul mercato globale, così come stigmatizzato dalla rapida espansione del commercio elettronico. &lt;br /&gt;L’abbattimento dei costi relativi alle attività di mediazione, alla pubblicità, alla diffusione dei prodotti a livello transnazionale, consente di ripensare le categorie delle pratiche commerciali alla luce di un nuovo angolo prospettico.&lt;br /&gt;Il fenomeno della new economy - come qualcuno ama dire - si inserisce, poi, in un ambito più generale, che attiene alla c.d. globalizzazione dei mercati e che coinvolge aspetti che trascendono l’analisi del neo-capitalismo e sconfinano in giudizi di natura etica e di forte contrapposizione ideologica nei confronti della dilagante espansione di questo settore.  &lt;br /&gt;Il giurista non può rimanere indifferente a questi cambiamenti, sebbene il rapido evolversi della tecnologia trovi spesso impreparata la scienza giuridica, e, nell’imbattersi in questo settore, ha l’obbligo di porsi due domande preliminari: è giusto dotare la Rete di un complesso di norme ad hoc? E, in caso affermativo, in quali ambiti del diritto occorre intervenire? &lt;br /&gt;Il discorso, come facilmente si intuisce, è di centrale importanza perché comporta la scelta del soggetto (o dei soggetti) deputati a dettare le regole e la selezione degli interessi da tutelare. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.  I primi autori  che si sono occupati di questo argomento hanno ripetutamente rilevato la tendenza anarcoide di Internet e l’incapacità di risolvere le problematiche giuridiche ad esso connesse alla luce delle sole normative nazionali.  &lt;br /&gt;L’idea da cui muovono è la seguente: se internet, come abbiamo visto, non ha frontiere territoriali e se la territorialità è condizione necessaria all’applicazione del diritto da parte di uno Stato sovrano, allora internet, per la sua intrinseca natura, non può essere soggetta all’interferenza dell’autorità governativa di un determinato luogo. &lt;br /&gt;Lo Stato, pertanto, non sarebbe legittimato alla creazione di norme , dal momento che mancherebbe un ambito territoriale al quale applicarle. Il fatto che Internet sia una rete di comunicazione tra computer localizzati in punti differenti è un aspetto secondario: il Web è innanzi tutto un non-spazio, un luogo virtuale che, come tale, non esiste nella realtà.  Non si tratterebbe, allora, di un ritorno al laissez faire , ma di una forma di disciplina (anarchicamente) rimessa alla volontà dei partecipanti. &lt;br /&gt;In particolare, il potere di creare la norma dovrebbe essere rimesso ai soggetti che sono maggiormente coinvolti nelle attività on-line. Tuttavia, non è spiegato, concretamente, chi sono questi soggetti, singoli o gruppi, né di quali interessi si fanno portatori.  &lt;br /&gt;Il problema, invece, si complica quando si fa riferimento alle norme di autodisciplina. &lt;br /&gt;Parte della dottrina nordamericana, sebbene minoritaria, è dell’avviso che i rapporti che si instaurano tra le persone, fisiche o giuridiche, che operano o comunicano attraverso questo strumento, debbano essere rimesse ad un private ordering. &lt;br /&gt;Il cyberspazio, come abbiamo visto, è per sua natura sovranazionale e, pertanto, difficilmente riconducibile al diritto positivo statuale. I fautori della tesi dell’autoregolamentazione sostengono, allora, che, così come avveniva secoli addietro per lo ius mercatorum, sarebbe possibile coordinare le attività degli utenti della Rete, evitando l’intervento di un potere sovraordinato. &lt;br /&gt;Un simile approccio, però, non può essere esente da riserve.&lt;br /&gt;Il tema della pluralità degli ordinamenti giuridici non rappresenta certamente né una novità né una caratteristica di Internet.  È chiaro, allora, che negare la teoria che vede nella volontà dei privati l’unica fonte di regolamentazione, non equivale necessariamente ad un ritorno verso la teoria statalista dell’ordinamento.  Sebbene ritenere che il diritto debba essere necessariamente quello dello Stato, in una materia per sua natura transnazionale e transfrontaliera, rischi di apparire anacronistico , tuttavia, ciò non significa che un controllo sulle regole fissate dalle parti, preventivo o successivo, ad opera dello Stato, debba essere rifiutato a priori. &lt;br /&gt;La self-regulation, infatti, presenta alcuni limiti ai quali è d’obbligo accennare, pur nella consapevolezza di non poterli affrontare in modo del tutto compiuto. &lt;br /&gt;Innanzi tutto, è lecito sospettare che, laddove le regole siano poste dai “partecipanti al gioco”, il livello di giuridicità sia piuttosto scarso  e che, in questi casi, prevalgano gli interessi, non necessariamente di natura economica, dei soggetti più forti.  &lt;br /&gt;Inoltre, è inevitabile che, nei sistemi fondati sulla self-regulation, si ponga il problema della effettiva cogenza delle regole . In relazione a questo aspetto, la dottrina è dell’avviso che le norme di autodisciplina provengano da un atto di autonomia privata tendente a sottrarre le parti al controllo statale e a dettare un quadro di norme comportamentali comuni . Se si utilizza uno schema contrattuale, allora, queste norme, a rigore di logica, dovrebbero essere vincolanti unicamente tra i soggetti che vi aderiscono. &lt;br /&gt;Infine, un ultimo rilievo: come si è appena detto, le norme di deontologia o di autodisciplina rispecchiano la volontà di una categoria o di un gruppo sociale determinato e, possibilmente, omogeneo. Pertanto, per essere veramente efficace, la self-regulation dovrebbe trovare un’ampia approvazione, seppure sul piano meramente sociale , da parte dei soggetti interessati. &lt;br /&gt;Questo obiettivo è facilmente raggiungibile nelle comunità piccole con regole tendenzialmente statiche , mentre è più difficile che lo stesso possa avvenire in un contesto sociale sviluppato, con forti contrapposizioni di interessi. &lt;br /&gt;Internet, originariamente , era organizzata come una comunità, con regole autonome, spesso in conflitto con quelle statuali.  La facilitazione dell’accesso alle risorse ha comportato, tra le altre conseguenze, che il “popolo virtuale” fosse non meno frastagliato di quello reale.  &lt;br /&gt;Nei primi anni, i comportamenti contrari alle regole della deontologia, erano sanzionati, in genere, con l’esclusione da uno o più siti e, nei casi più gravi, si poteva essere banditi dall’accesso alla Rete.  Nessun’altra sanzione era prevista, né possibile, dal momento che le violazioni di questi codici di autodisciplina, fondati sulla libera adesione dei partecipanti, non erano esperibili attraverso gli ordinari mezzi di giurisdizione. &lt;br /&gt;Il motivo per cui occorre, necessariamente, l’intervento integrativo del legislatore è talmente semplice da poter apparire banale. &lt;br /&gt;Se esistono dei valori da tutelare, e nessuno ne dubita, allora occorre difenderli.  &lt;br /&gt;Attesa l’incapacità delle regole di autodisciplina, l’unica seria alternativa è costituita dalle norme legislative. Questo non significa che i singoli Stati debbano arroccarsi nella rigidità dei confini nazionali: una volta abbattute le barriere geografiche, sarebbe controproducente ed inutile rinvigorire quelle giuridiche. &lt;br /&gt;Una possibile soluzione, a nostro avviso, consiste nella ricerca di una feconda collaborazione internazionale, che si traduca in una serie di accordi tra gli Stati. &lt;br /&gt;Questa osservazione non si traduce necessariamente nella ricerca di una legge mondiale, verso la quale, in altra sede , abbiamo già manifestato il nostro scetticismo; né, allo stesso tempo, si può dimenticare che questi accordi, pensati dai Paesi industrializzati per tutelare i loro interessi economici, rischiano di escludere e di isolare i Paesi c.d. Terzi. Piuttosto, occorre sottolineare fin d’ora l’importanza e le potenzialità che possono rivestire gli accordi sopranazionali, in primis quelli stipulati a livello comunitario. &lt;br /&gt;Concludendo il nostro breve iter sull’argomento, occorre menzionare la posizione di alcuni giuristi, perlopiù statunitensi, che ritengono che Internet possa essere regolata, autonomamente, dalle norme tecniche. &lt;br /&gt;Questa posizione, lungi dall’affermare una sorta di “sovranità tecnologica” a discapito di quella statale, cerca di spiegare le potenzialità di una ricerca legislativa fondata sulla selezione delle risorse informatiche in grado di prevenire efficacemente la commissione di illeciti. &lt;br /&gt;Una delle possibili scelte è quella che attiene ai sistemi di filtraggio che, individuando il contenuto di una determinata informazione diffusa , possono bloccarne l’accesso  a determinati soggetti (come avviene, ad esempio, con alcuni software che impediscono ai minori di accedere ad informazioni dal contenuto pornografico).&lt;br /&gt;In questo modo, si garantisce la tutela delle differenti scelte di policy dei singoli Stati, cui è rimessa la decisione sui sistemi da adottare, evitando che la diffusione del materiale sia considerato illecito dalla normativa del luogo di ricezione. &lt;br /&gt;Un altro vantaggio indiscutibile è costituito dalla maggiore efficacia preventiva delle regole tecniche.  Infatti, mentre la violazione di una norma giuridica è sanzionata – nell’id quod plerumque accidit - ex post dall’autorità giurisdizionale, i sistemi tecnologici permettono di prevenire automaticamente la commissione dell’illecito, predisponendo un meccanismo di « self-executing enforcement ».    &lt;br /&gt;Il limite di un’autodisciplina interna al sistema tecnico è però rappresentato dall’essere scarsamente democratica.  &lt;br /&gt;Le regole tecniche, infatti, sono pensate e predisposte da esperti di informatica che, naturalmente, non sono nominati dalla volontà popolare; inoltre, i cittadini non possono, come per le regole di autodisciplina, aderirvi espressamente o tacitamente, ma sono costretti a svolgere un ruolo che è meramente passivo.&lt;br /&gt;Si tratta, tuttavia, di un limite superabile. &lt;br /&gt;Una possibile soluzione potrebbe essere costituita dalla convergenza, piuttosto che dalla concorrenza, delle fonti normative. Pur ribadendo l’importanza degli accordi internazionali, è chiaro che uno Stato potrebbe essere pienamente legittimato, per tutelare i valori riconosciuti in quel determinato ambito nazionale, ad emanare delle norme che tengano conto delle possibili soluzioni tecnologiche. Per evitare che la nostra posizione sia fraintesa, è utile rimarcare la necessità che le leggi rifuggano la frenesia dell’eccessivo tecnicismo (dal momento che il diritto può essere al passo con la tecnologia solo evitando di rincorrerla) ed optino, piuttosto, per soluzioni che non siano destinate, nel breve volgere di qualche anno, ad essere superate dalle nuove innovazioni. &lt;br /&gt;Un altro possibile rischio, inoltre, è costituito dalla smania di pan-regolamentazione . &lt;br /&gt;Sebbene si tratti di un settore nuovo, ciò non esclude a priori che, in alcune materie, il ricorso all’analogia o all’interpretazione estensiva non possa risolvere autonomamente la situazione di incertezza creata dal vacuum juris.  &lt;br /&gt;Compito della legge è, allora, quello di ponderare i propri limiti e selezionare i campi nei quali è necessario e opportuno intervenire. &lt;br /&gt;In conclusione, i diversi strumenti di regolamentazione non sembrano destinati, necessariamente, ad escludersi a vicenda. L’autoregolamentazione appare la soluzione più debole, perché non ha forza cogente e non è applicabile a tutte le fattispecie (ad esempio, alla responsabilità extracontrattuale). Ciò non significa, necessariamente, che non possano sussistere degli ambiti, seppur limitati, di applicazione.&lt;br /&gt;Allo stesso modo, la legge dovrebbe evitare di cadere nel tecnicismo esasperato e ricercare soluzioni che vadano al di là dell’ambito nazionale, rimettendo la risoluzione delle sue inevitabili lacune agli strumenti tecnici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.  Fin ora, abbiamo parlato diffusamente di Internet come mezzo, talvolta come strumento tecnologico, talaltra come tassello utile allo sviluppo democratico della società. &lt;br /&gt;Per comprendere appieno la struttura della Rete, è opportuno conoscere in dettaglio i ruoli dei soggetti che vi operano.&lt;br /&gt;In primo luogo, v’è il provider o, per essere più precisi, i provider. La parola provider, tradotta letteralmente, significa fornitore: pertanto, con questo termine si indicano quei soggetti che svolgono una prestazione consistente nella fornitura di un bene o di un servizio on-line.&lt;br /&gt;Una distinzione può essere operata tra i soggetti che svolgono un ruolo di mera intermediazione, non interferendo con la tecnologia, e che hanno una posizione neutrale rispetto alle informazioni diffuse, e i soggetti che provvedono a fornire il contenuto diffuso. &lt;br /&gt;La connessione ad Internet avviene normalmente mediante una catena, i cui anelli sono costituiti dalle diverse mansioni svolte dai prestatori. Questi ruoli, normalmente, sono rivestiti da soggetti diversi, ma non è escluso, né tecnicamente impossibile, che un solo soggetto si faccia carico di tutte le attività necessarie all’utente per entrare in rete. &lt;br /&gt;La prima cosa necessaria per operare una connessione è la presenza di una rete di telecomunicazione: pertanto, per rimanere nella metafora della catena, il primo anello che incontriamo è il fornitore di infrastrutture (network operator), ossia quel soggetto che fornisce, parafrasando le parole di una celebre sentenza americana , i cavi ed i condotti necessari al funzionamento di una rete di telecomunicazione.&lt;br /&gt;Il fornitore di infrastrutture, però, non appartiene, stricto sensu, ai soggetti di Internet: come abbiamo visto, infatti, Internet è costituita da una grande rete di computer collegati tra loro. &lt;br /&gt;Diversamente, invece, rientrano a pieno titolo tra gli operatori della Rete i provider, che possono essere suddivisi in access provider (fornitore di accesso), host provider (fornitore di ospitalità) e content provider (fornitore di contenuto). &lt;br /&gt;L’access provider provvede a fare in modo che un utilizzatore possa connettersi alla rete mondiale e, nella maggioranza dei casi, fornisce anche una casella di posta elettronica. &lt;br /&gt;Il fornitore di accesso è quindi legato all’utente finale da un rapporto contrattuale: la dottrina tende ad escludere che si tratti di contratto d’opera intellettuale , dal momento che la prestazione si esaurisce in un servizio, o di un contratto di somministrazione, dal momento che, secondo la dottrina tradizionale , questo contratto dovrebbe avere ad oggetto solo le cose e non anche i servizi. &lt;br /&gt;Lo schema contrattuale che maggiormente si avvicina all’ipotesi in esame è quello dell’appalto di servizi, disciplinato all’art.1677 c.c. &lt;br /&gt;Infatti, in questa fattispecie, per espressa dichiarazione codicistica, si osservano, in quanto compatibili, sia le norme relative all’appalto, sia quelle che attengono al contratto di somministrazione. Questa disposizione pare conciliarsi perfettamente con il contratto di abbonamento stipulato con l’access provider, che contiene alcuni elementi tipici dell’appalto (il compimento di un servizio) ed altri della somministrazione  (il carattere continuativo della prestazione).  &lt;br /&gt;Non dissimili appaiono i rapporti tra il content provider , ossia il soggetto che fornisce i contenuti del sito, e l’host provider, colui che provvede a mettere a disposizione del primo soggetto, sia esso o meno un professionista , uno “spazio telematico”, ovvero una o più pagine Web idonee a contenere e a diffondere testi, suoni, immagini ed ogni altra applicazione dal contenuto lato sensu informativo. &lt;br /&gt;Nella pratica contrattuale, in particolare nelle offerte di hosting, si parla comunemente di locazione di spazio telematico: in questo modo, si fa riferimento al fatto che l’host provider offre un’ospitalità al content provider che consiste nell’attribuirgli una sezione del disco rigido del proprio computer. Seguendo questa ricostruzione, se ne ricaverebbe che l’oggetto della locazione non sarebbe rappresentato da un bene immateriale, che, secondo la posizione assolutamente pacifica della dottrina  non può costituire l’oggetto del contratto, ma da un bene dotato di materialità (ossia la sezione del disco rigido). Tuttavia, in questa fattispecie contrattuale non sembra prevalere il contenuto di locazione quanto, piuttosto, quello di fornitura di un servizio: si ritorna, pertanto, a quanto si è appena detto per il contratto intercorrente tra l’utente ed il fornitore di accesso, configurabile, ai sensi dell’art. 1677, come appalto di servizi.  &lt;br /&gt;Se si ritenesse altrimenti, e si optasse per lo schema contrattuale della locazione, allora dovremmo ritenere che anche il contratto di abbonamento telefonico, occupando una rete di telecomunicazione o, ritornando all’esempio precedente, il contratto di abbonamento con un access provider, che utilizza una linea c.d. dedicata del gestore di telecomunicazioni da affidare all’utente, dovrebbero rientrare nel medesimo tipo contrattuale.  &lt;br /&gt;Il fornitore di accesso e quello di ospitalità svolgono un ruolo di mera intermediazione, predisponendo i mezzi che possono permettere lo svolgimento delle varie attività on-line, a differenza del fornitore di contenuto che seleziona il materiale da diffondere.  &lt;br /&gt;La distinzione non è priva di interesse perché, come avremo modo di vedere, rappresenta il criterio discretivo adottato dalla direttiva sul commercio elettronico per individuare le attività che, a  determinate condizioni, non possono essere fonte di responsabilità, godendo di un regime di particolare favore. &lt;br /&gt;Esistono, inoltre, altre tipologie di operatori. In primo luogo, gli intermediari che consentono, attraverso l’utilizzo di motori di ricerca funzionanti per parole chiave, di localizzare i siti che contengono gli elementi selezionati (information location tool provider).  Altri soggetti si occupano poi della comunicazione, nella accezione meno estesa che il termine riveste, consentendo ai “navigatori” di leggere i messaggi lasciati da altri utilizzatori della rete in relazione ad un determinato argomento o di scriverli a loro volta (bulletin board operator); oppure predisponendo delle liste di discussione che possono essere libere o moderate, a seconda che l’operatore selezioni o meno i messaggi da pubblicare (newsgroup operator) ; oppure permettendo agli utilizzatori una comunicazione tra loro in tempo reale (chat room operator).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111461063894878107?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111461063894878107/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111461063894878107' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111461063894878107'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111461063894878107'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/internet-i-problemi-della.html' title='Internet - I problemi della regolamentazione'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111444664346194494</id><published>2005-04-25T18:30:00.000+02:00</published><updated>2005-04-25T18:30:43.463+02:00</updated><title type='text'>Testo della legge Gasparri</title><content type='html'>Il testo della legge Gasparri puo' essere consultato al seguente URL:&lt;br /&gt;http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=836&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111444664346194494?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111444664346194494/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111444664346194494' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111444664346194494'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111444664346194494'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/testo-della-legge-gasparri.html' title='Testo della legge Gasparri'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111443626125710090</id><published>2005-04-25T15:37:00.000+02:00</published><updated>2005-04-25T15:37:41.256+02:00</updated><title type='text'>Come registrare un periodico</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Richiesta di registrazione di un periodico nel Registro della Stampa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ill.mo Sig. Presidente &lt;br /&gt;del Tribunale di Salerno&lt;br /&gt;Palazzo di Giustizia&lt;br /&gt;Corso Vittorio Emanuele&lt;br /&gt;SALERNO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sottoscritto ..................................................................&lt;br /&gt;nato a ..................................................................&lt;br /&gt;il .....................&lt;br /&gt;residente a ..................................................................&lt;br /&gt;via e numero ..................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHIEDE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la registrazione nel Registro della Stampa del periodico dal titolo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...................................................................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allega alla presente:&lt;br /&gt;a) dichiarazione sostitutiva di certificato di cittadinanza;&lt;br /&gt;b) dichiarazione sostitutiva di certificato di godimento dei diritti politici;&lt;br /&gt;c) dichiarazione sostitutiva di certificato di nascita;&lt;br /&gt;d) dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salerno, lì...................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;......................................................................&lt;br /&gt;(firma)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111443626125710090?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111443626125710090/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111443626125710090' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443626125710090'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443626125710090'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/come-registrare-un-periodico.html' title='Come registrare un periodico'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111443603850411657</id><published>2005-04-25T15:30:00.000+02:00</published><updated>2005-04-25T15:34:51.180+02:00</updated><title type='text'>Legge sulla stampa</title><content type='html'>&lt;strong&gt;LEGGE SULLA STAMPA&lt;br /&gt;Legge 8 febbraio 1948 n. 47&lt;br /&gt;DISPOSIZIONI SULLA STAMPA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;1. DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione&lt;br /&gt;&lt;em&gt;2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. &lt;br /&gt;I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: &lt;br /&gt;del luogo e della data della pubblicazione; &lt;br /&gt;del nome e del domicilio dello stampatore; &lt;br /&gt;del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. &lt;br /&gt;All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;3. DIRETTORE RESPONSABILE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. &lt;br /&gt;Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. &lt;br /&gt;Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. &lt;br /&gt;Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile. &lt;br /&gt;Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a). &lt;br /&gt;(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69. &lt;br /&gt;(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;4. PROPRIETARIO&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. &lt;br /&gt;Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. &lt;br /&gt;Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante. &lt;br /&gt;I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario (2/a). &lt;br /&gt;(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;5. REGISTRAZIONE.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. &lt;br /&gt;Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: &lt;br /&gt;1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; &lt;br /&gt;2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; &lt;br /&gt;3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; &lt;br /&gt;4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. &lt;br /&gt;Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. &lt;br /&gt;Il registro è pubblico. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;6. DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. &lt;br /&gt;L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5. &lt;br /&gt;L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;7. DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia &lt;br /&gt;stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;8. RISPOSTE E RETTIFICHE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. &lt;br /&gt;Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. &lt;br /&gt;Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. &lt;br /&gt;Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. &lt;br /&gt;Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. &lt;br /&gt;La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (3). &lt;br /&gt;La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (4). &lt;br /&gt; (3) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 114,primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. &lt;br /&gt;(4) Così sostituito dall'art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;9. PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI SENTENZE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;10. GIORNALI MURALI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge. &lt;br /&gt;Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. &lt;br /&gt;L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. &lt;br /&gt;I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale (5). &lt;br /&gt;(5) Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;11. RESPONSABILITÀ CIVILE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;12. RIPARAZIONE PECUNIARIA&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;13. PENE PER LA DIFFAMAZIONE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 (6) (7). &lt;br /&gt;(6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. &lt;br /&gt;(7) Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;14. PUBBLICAZIONI DESTINATE ALL'INFANZIA O ALL'ADOLESCENZA&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. &lt;br /&gt;Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (8). &lt;br /&gt;(8) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;15. PUBBLICAZIONI A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (9) (10/cost). &lt;br /&gt;(9) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V. &lt;br /&gt;(10) La Corte costituzionale, con  sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;16. STAMPA CLANDESTINA&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (11). &lt;br /&gt;La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al  vero. &lt;br /&gt;(11) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;17. OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 (12). &lt;br /&gt;(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;18. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALL'ART. 6&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 (13). &lt;br /&gt;(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;19. FALSE DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;20. ASPORTAZIONE, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. &lt;br /&gt;Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. &lt;br /&gt;La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. &lt;br /&gt;Per i reati suddetti si procede per direttissima (13). &lt;br /&gt;(13) Vedi, anche, l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212, riportata alla voce Elezioni. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;21. COMPETENZA E FORME DEL GIUDIZIO&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. &lt;br /&gt;Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore. &lt;br /&gt;Al giudizio si procede col rito direttissimo. &lt;br /&gt;È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. &lt;br /&gt;La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore (14). &lt;br /&gt;Al giudizio si procede con il rito direttissimo (14). &lt;br /&gt;È fatto obbligo: &lt;br /&gt;a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia; &lt;br /&gt;b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello; &lt;br /&gt;c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso (14). &lt;br /&gt;I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (14). &lt;br /&gt;La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (14). &lt;br /&gt;In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (14). &lt;br /&gt;(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;22. PERIODICI GIÀ AUTORIZZATI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;23. ABROGAZIONI&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Sono abrogati il R.D. legge 14 gennaio 1944, n.13 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;24. NORME DI ATTUAZIONE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge (15). &lt;br /&gt;(15) Tali norme non sono state mai emanate. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;25. ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.&lt;br /&gt;Nota &lt;br /&gt;1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/1971, ha ritenuto lecita la pubblicazione di “singoli stampati o numeri unici”.  &lt;br /&gt;2. “Non  si  configura il reato di divulgazione di stampa clandestina nel caso  di  affissione di un manifesto che, pur mancando di indicazioni circa  il  luogo  di stampa, consenta facilmente di evincere, dal suo contesto,  anche  in  via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire  ai  soggetti  responsabili della stampa (nella specie, tali indicazioni  erano ricavabili dal riferimento al settimanale &lt;Umanità nova&gt;, regolarmente pubblicato e, quindi, noto da tempo)”. (Pret. Sestri Ponente, 3 dicembre 1988; Riviste: Foro It., 1990, II, 154; Rif. ai codici CP art. 663B; Rif. legislativi L 8 febbraio 1948 n. 47, art. 16).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111443603850411657?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111443603850411657/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111443603850411657' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443603850411657'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443603850411657'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/legge-sulla-stampa.html' title='Legge sulla stampa'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111443578070376754</id><published>2005-04-25T15:28:00.000+02:00</published><updated>2005-04-25T15:29:40.703+02:00</updated><title type='text'>Diritto di cronaca - Giurisprudenza della Cassazione</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984 Ansaloni &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto entro i limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13346&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, quest'ultimo presupposto richiede che il giudice di merito esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell'articolo in cui sono riportate. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso la "continenza", ritenendo che il giornalista aveva riportato un giudizio personale di disvalore, additando un uomo politico come colluso con la mafia, senza considerare che dal contesto dell'articolo si evinceva, invece, che il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese da cc.dd. "pentiti", quali riportate in un documento giudiziario).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455&lt;/strong&gt;In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111443578070376754?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111443578070376754/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111443578070376754' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443578070376754'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443578070376754'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/diritto-di-cronaca-giurisprudenza.html' title='Diritto di cronaca - Giurisprudenza della Cassazione'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-12410473.post-111443558005788015</id><published>2005-04-25T15:25:00.000+02:00</published><updated>2005-04-25T15:26:20.060+02:00</updated><title type='text'>Diffamazione - Norme di diritto penale</title><content type='html'>CODICE PENALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 595         Diffamazione.&lt;br /&gt;[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro(1).&lt;br /&gt;[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.&lt;br /&gt;[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [ 57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [ 615-bis], ovvero in atto pubblico [ 2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (2) (3).&lt;br /&gt;[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [ 342], le pene sono aumentate [ 64, 596-599] (2).&lt;br /&gt;Art. 596-bis Diffamazione col mezzo della stampa.&lt;br /&gt;[I]. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa [ 595 comma 3] le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli57, 57-bis e 58. &lt;br /&gt;Art. 57    Reati commessi col mezzo della stampa periodica.&lt;br /&gt;[I]. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso [ 110], il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [ 528, 565,596-bis, 683, 684,685], è punito, a titolo di colpa [ 43], se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [ 57-bis, 58-bis].&lt;br /&gt;Art. 57-bis     Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.&lt;br /&gt;[I]. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile [ 58, 58-bis].&lt;br /&gt;Art. 58          Stampa clandestina.&lt;br /&gt;[I]. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica [ 58-bis] (2).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12410473-111443558005788015?l=gmriccio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://gmriccio.blogspot.com/feeds/111443558005788015/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=12410473&amp;postID=111443558005788015' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443558005788015'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/12410473/posts/default/111443558005788015'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://gmriccio.blogspot.com/2005/04/diffamazione-norme-di-diritto-penale.html' title='Diffamazione - Norme di diritto penale'/><author><name>Giovanni Maria Riccio</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00529125005350972975</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='23' height='32' src='http://photos1.blogger.com/blogger/188/1051/1600/giovanniriccio%5B1%5D.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
